Cassazione Penale, Sentenza n. 29174/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato l'appello volto al riconoscimento dell'inefficacia per decorrenza dei termini della custodia cautelare disposta con ordinanza del GIP del 28/06/2023. La difesa invocava l'applicazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. (retrodatazione) sulla base di una precedente ordinanza del GIP del 9/03/2020 relativa a reati connessi, sostenendo che i procedimenti dovessero considerarsi sostanzialmente unici o, in subordine, che gli elementi di gravità indiziaria relativi alla seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti già anteriormente all'adozione della prima ordinanza o al decreto di giudizio immediato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva escluso l'identità del fatto e aveva riconosciuto soltanto una connessione qualificata tra le fattispecie; ha confermato l'assenza, al momento dell'adozione della prima ordinanza e del decreto di giudizio immediato, di elementi desumibili dagli atti idonei a fondare la cautela relativa alla seconda ordinanza. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e non ha disposto la remissione in libertà. Inoltre la Corte ha ribadito i principi applicativi dell'istituto della retrodatazione e l'onere probatorio a carico di chi la invoca.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare; applicabile automaticamente in caso di identita del fatto; per reati diversi richiede connessione qualificata o prova della desumibilita dagli atti se le ordinanze sono in procedimenti diversi; onere della prova a carico di chi invoca la retrodatazione.
art. 12, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Individua i casi di connessione rilevanti ai fini della retrodatazione: concorso formale, reato continuato e nesso teleologico tra reati.
art. 270 cod. proc. pen.
Norma sulle intercettazioni; la Corte segnala che la nozione di 'procedimento' elaborata per l'art. 270 (Sez. U, Cavallo) non è automaticamente trasponibile alle regole della retrodatazione ex art. 297.
art. 291, comma 2, cod. proc. pen.
Regola la misura che il giudice incompetente può adottare; richiede urgenza per disporre misure relative a fatti di competenza di altro ufficio, argomento utilizzato per escludere che la sequenza delle misure sia frutto di una scelta volta a retrodatare irregolarmente i termini.
art. 187, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce l'onere della prova; la Corte ricorda che la prova della sussistenza dei presupposti della retrodatazione grava su chi la invoca.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle esigenze cautelari che giustificano l'adozione di misure e alla valutazione dell'urgenza da parte del giudice.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la comunicazione di copia della decisione quando dalla stessa non consegue la remissione in libertà; la Corte ordina tale comunicazione.
Massime di principio
- La retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. opera automaticamente solo se vi è identità del fatto; per reati diversi è necessario un rapporto di connessione qualificata (concorso formale, continuazione, nesso teleologico).
- Se le ordinanze sono adottate in procedimenti diversi, la retrodatazione richiede prova che gli elementi giustificativi della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti già al momento dell'adozione della prima ordinanza; l'onere probatorio è della parte che invoca la retrodatazione.
- La nozione sostanziale di 'procedimento' utilizzata per alcune discipline (es. intercettazioni) non si applica automaticamente all'istituto della retrodatazione; il dato formale della diversa iscrizione nel registro delle notizie di reato è rilevante per la verifica della diversità procedimentale.
- La valutazione della sussistenza della connessione qualificata e della desumibilita dagli atti è una questione di fatto riservata ai giudici di merito e sindacabile in Cassazione solo nei limiti della logicità e coerenza della motivazione.
- La mera notizia del fatto o elementi probatori successivamente valorizzati non equivalgono alla desumibilita dagli atti: occorre che, alla data rilevante, esistesse un quadro che legittimasse concretamente l'adozione della misura cautelare.
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