Circolare numero 84 del 27-3-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina per il 1994 l'aumento della percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione dal 27% al 30% nei due semestri dell'anno, estendendo tali criteri anche alle prestazioni agricole e a requisiti ridotti. Introduce inoltre il principio di corrispondere, nei casi di lavoratori agricoli a tempo determinato, la prestazione più favorevole tra trattamento speciale e indennità ordinaria, tenendo conto anche dell'assegno per il nucleo familiare. Viene poi confermato il tetto massimo per i trattamenti ordinari di disoccupazione, precisando tuttavia che per i lavoratori agricoli a tempo determinato tale disciplina non trova applicazione concreta nel 1994. Infine, sono indicati i nuovi conti contabili da utilizzare per l'imputazione degli oneri e i riferimenti ai conti già esistenti per le quote riferite al 1993 o alle percentuali precedenti.
Aumento 1994 dell'indennità di disoccupazione e criteri contabili correlati
Aumento dell'indennità di disoccupazione per il 1994
La circolare disciplina gli effetti dell'art. 3, comma 1, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, reiterativo del D.L. 18 gennaio 1994, n. 40, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Per l'anno 1994, l'indennità giornaliera di disoccupazione è commisurata al 27% per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno e al 30% per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre.
Ambito di applicazione alle prestazioni agricole e con requisiti ridotti
Le istruzioni si estendono anche all'indennità ordinaria di disoccupazione agricola e alle indennità, agricole e non agricole, con requisiti ridotti da liquidare con riferimento al 1994. Per tali prestazioni vengono confermati i criteri già adottati in occasione dell'aumento al 25% previsto per il 1993: le giornate spettanti per l'intero anno 1994 devono essere liquidate per metà con l'aliquota del 27% e per metà con quella del 30%.
Nel caso in cui il beneficiario sia titolare, per una parte dell'anno, di un trattamento pensionistico diretto incompatibile con le prestazioni di disoccupazione, le due aliquote devono essere applicate proporzionalmente alle giornate di disoccupazione riferibili ai due semestri dell'anno.
Lavoratori agricoli a tempo determinato e trattamento più favorevole
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione, la circolare evidenzia che, per effetto dell'aumento della percentuale di commisurazione dell'indennità ordinaria, del limite massimo di 90 giornate per il trattamento speciale e dei diversi parametri di calcolo (365 giornate per l'indennità ordinaria e 270 per il trattamento speciale), il trattamento speciale può risultare meno vantaggioso dell'indennità ordinaria.
Per evitare che venga corrisposta una prestazione meno favorevole rispetto alla finalità originaria dei trattamenti speciali, viene disposto di calcolare sia il trattamento speciale sia l'indennità ordinaria e di liquidare la prestazione economicamente più conveniente per l'interessato. Nella determinazione dell'importo da corrispondere deve essere considerato anche l'eventuale diverso importo dell'assegno per il nucleo familiare.
La circolare precisa infatti che, per i lavoratori che raggiungono le 151 giornate in virtù di lavoro agricolo e non agricolo e che risultano iscritti negli elenchi per meno di 101 giornate, la liquidazione dell'indennità ordinaria in luogo del trattamento speciale può comportare un assegno per il nucleo familiare più elevato, poiché l'assegno connesso alla prestazione di disoccupazione spetta fino a 180 giornate con l'indennità ordinaria e fino a 90 giornate con il trattamento speciale.
Istruzioni operative per la presentazione e la lavorazione delle domande
Ai fini dell'istruttoria della domanda è sufficiente contrassegnare, nel quadro F del Mod. Prest. Agr. 21/TP, il campo "DS Agr.". La scelta della prestazione più favorevole viene infatti determinata automaticamente dalla procedura. La circolare segnala inoltre che la procedura automatizzata sarà adeguata ai nuovi criteri.
Importo massimo del trattamento ordinario di disoccupazione
Sul tema del tetto massimo del trattamento ordinario di disoccupazione viene richiamata e confermata la circolare n. 105 del 29 marzo 1994. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, tuttavia, la disciplina dell'importo massimo non può trovare applicazione concreta, in ragione degli importi delle retribuzioni convenzionali ai fini previdenziali per il 1994, fissati con i decreti ministeriali del 6 giugno 1994.
Istruzioni contabili e conti di nuova istituzione
Gli oneri derivanti dall'aumento dell'indennità ordinaria di disoccupazione devono essere evidenziati nella "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" e trovano copertura in uno specifico stanziamento a carico dello Stato, distinto da quello previsto dall'art. 6, comma 17-ter, della legge n. 236/1993.
Per la rilevazione contabile vengono istituiti i seguenti conti:
- GAU 30/46: indennità ordinaria di disoccupazione agricola, quota parte ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 299/1994 convertito dalla legge n. 451/1994;
- GAU 30/52: indennità ordinaria di disoccupazione per lavoratori non agricoli con requisiti contributivi ridotti, quota parte ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 299/1994 convertito dalla legge n. 451/1994;
- GAU 30/53: indennità ordinaria di disoccupazione per lavoratori agricoli con requisiti contributivi ridotti, quota parte ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 299/1994 convertito dalla legge n. 451/1994.
Conti già esistenti per le percentuali precedenti e recuperi
Resta fermo che gli oneri derivanti dall'applicazione della percentuale del 20% continuano a essere rilevati ai conti esistenti PTN 30/07, PTN 30/10 e PTN 30/11, relativi rispettivamente alla disoccupazione agricola, non agricola con requisiti ridotti e agricola con requisiti ridotti.
Qualora nel corso dell'esercizio vengano liquidate prestazioni riferite al 1993, gli oneri relativi all'aumento al 25% della percentuale di commisurazione dell'indennità continuano a essere imputati ai conti GAU 30/45, GAU 30/50 e GAU 30/51, secondo quanto già disposto dalla circolare n. 119 del 20 aprile 1994. Gli eventuali recuperi della quota parte relativa a tale aumento devono essere imputati al conto GAU 24/40.
Punti principali
Aumento dell'indennità giornaliera di disoccupazione per il 1994
L'art. 3, comma 1, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, reiterativo del D.L. 18 gennaio 1994, n. 40, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ha previsto che la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione sia pari al 27% dal 1 gennaio al 30 giugno 1994 e al 30% dal 1 luglio al 31 dicembre 1994.
Applicazione alle indennità agricole e ai trattamenti con requisiti ridotti
Le stesse modalità applicative già utilizzate per l'aumento al 25% del 1993 valgono anche per l'indennità ordinaria di disoccupazione agricola e per quella agricola e non agricola con requisiti ridotti. Le giornate spettanti per l'intero anno 1994 devono quindi essere liquidate metà al 27% e metà al 30%. Se il beneficiario è titolare, per parte dell'anno, di una pensione diretta incompatibile, le due aliquote vanno riferite proporzionalmente alle giornate di disoccupazione dei due semestri.
Lavoratori agricoli a tempo determinato e scelta della prestazione più favorevole
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione può accadere che il trattamento speciale risulti inferiore all'indennità ordinaria, per effetto dell'aumento percentuale dell'indennità ordinaria, del limite massimo di 90 giornate per il trattamento speciale e dei diversi parametri di calcolo (365 giornate per l'indennità ordinaria e 270 per i trattamenti speciali). La circolare stabilisce quindi di calcolare entrambe le prestazioni e corrispondere quella più favorevole. Nel calcolo va considerato anche l'eventuale diverso importo dell'assegno per il nucleo familiare, che può risultare più elevato con l'indennità ordinaria rispetto al trattamento speciale.
Istruzioni operative per la domanda
Nell'istruttoria della domanda è sufficiente contrassegnare nel quadro F del Mod. Prest. Agr. 21/TP il campo "DS Agr.", poiché la procedura automatizzata determinerà in automatico il trattamento più favorevole. La procedura informatica verrà adeguata ai criteri indicati dalla circolare.
Importo massimo del trattamento ordinario di disoccupazione
Vengono confermate le istruzioni già fornite con la circolare n. 105 del 29 marzo 1994 in tema di importo massimo del trattamento ordinario di disoccupazione. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, però, la disciplina dell'importo massimo non può trovare concreta applicazione in considerazione delle retribuzioni convenzionali per il 1994, fissate con decreti ministeriali del 6 giugno 1994.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Gli oneri derivanti dall'aumento dell'indennità ordinaria di disoccupazione, da rilevare nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, sono imputati a nuovi conti di istituzione: GAU 30/46 per l'indennità ordinaria di disoccupazione agricola, GAU 30/52 per la disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e GAU 30/53 per la disoccupazione agricola con requisiti ridotti.
Conti già esistenti per oneri riferiti al 1993 e recuperi
Restano fermi i conti esistenti PTN 30/07, PTN 30/10 e PTN 30/11 per gli oneri derivanti dalla percentuale del 20%. Qualora nel corso dell'esercizio siano liquidate prestazioni relative al 1993, gli oneri dell'aumento al 25% continuano a essere rilevati ai conti GAU 30/45, GAU 30/50 e GAU 30/51 secondo la circolare n. 119 del 20 aprile 1994. Gli eventuali recuperi della quota parte relativa a tale aumento devono essere imputati al conto GAU 24/40.
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