Circolare numero 80 del 24-3-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i permessi previsti dall'art. 33 della legge n. 104/1992 sono retribuiti e pone a carico dell'INPS il relativo onere, con effetto anche per i riposi fruiti dal 18 febbraio 1992. Disciplina in modo dettagliato i tre giorni mensili per genitori, parenti, affini, coniuge e affidatari di persone con handicap grave, le due ore giornaliere per i lavoratori disabili maggiorenni, le condizioni di convivenza, il requisito della non degenza a tempo pieno, la documentazione da presentare e i casi di esclusione o cumulabilità con altri istituti. Sono inoltre fornite istruzioni operative su conguaglio, pagamenti diretti per i lavoratori agricoli, limiti per chi lavora meno di sei ore al giorno, contribuzione figurativa e scritture contabili.
Permessi retribuiti per assistenza a handicappati gravi e per lavoratori disabili ai sensi dell'art. 33 L. 104/1992
Permessi retribuiti per assistenza a persone con handicap grave e per lavoratori disabili
La circolare fornisce istruzioni applicative sull'art. 33 della legge n. 104/1992, come interpretato dalla legge n. 423/1993. L'obiettivo è chiarire la spettanza, la durata, la retribuzione e le modalità di gestione dei permessi per i genitori, i parenti e gli affidatari di persone con handicap grave, nonché per i lavoratori disabili maggiorenni che richiedono i permessi per sé stessi.
Quadro normativo e decorrenza
La legge n. 423 del 27 ottobre 1993, in sede di conversione del D.L. n. 324 del 27 agosto 1993, ha precisato che i permessi mensili di tre giorni previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 sono retribuiti. Il relativo onere è posto a carico dell'INPS mediante richiamo all'art. 8 della legge n. 903/1977. Trattandosi di disposizione interpretativa, i benefici possono essere riconosciuti anche per i riposi eventualmente fruiti a decorrere dal 18 febbraio 1992, data di entrata in vigore della legge n. 104/1992.
Permesso mensile di tre giorni per assistenza
Il comma 3 dell'art. 33 riconosce tre giorni di permesso mensile, anche continuativi, alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap grave dopo il compimento del terzo anno di vita. Il medesimo beneficio spetta anche a chi assiste una persona con handicap grave in qualità di parente o affine entro il terzo grado, a condizione che vi sia convivenza e che la persona non sia ricoverata a tempo pieno.
La circolare interpreta la norma nel senso che il diritto non è precluso neppure ai genitori dell'handicappato maggiorenne, ma in tale caso è richiesta la convivenza con l'assistito. Per parenti e affini entro il terzo grado la convivenza è sempre necessaria, indipendentemente dall'età del disabile. È inoltre ammesso il beneficio anche al coniuge convivente, pur non menzionato espressamente dalla norma, in coerenza con la tutela riconosciuta al rapporto coniugale.
Il diritto non sussiste se l'assistenza può essere garantita da altro soggetto non lavoratore convivente, sia esso coniuge, parente o affine. I tre giorni sono giornalieri, non frazionabili a ore, e possono essere concessi solo per giornate effettivamente lavorative.
Requisiti sanitari, domanda e controllo periodico
Per ottenere il beneficio è necessario che l'handicap sia stato riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992 oppure, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso la USL che assiste il minore, secondo l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 324/1993 convertito nella legge n. 423/1993. È inoltre richiesto che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno.
Il riconoscimento produce effetto dalla data del rilascio dell'attestazione, salvo diversa indicazione espressa nella stessa. La certificazione provvisoria resta valida fino all'accertamento definitivo della Commissione, che deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla domanda.
La domanda può essere presentata per un periodo massimo di 12 mesi; in assenza di attestazione definitiva la richiesta può coprire al massimo 6 mesi. Il lavoratore può modificare la scelta originaria in caso di sopravvenute esigenze. Ogni anno deve essere resa dichiarazione di responsabilità circa il permanere del giudizio di gravità e l'assenza di ricovero, con impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Le domande vanno presentate all'Istituto e, in copia, al datore di lavoro, salvo i casi di pagamento diretto.
Cumulabilità con i permessi della legge n. 1204/1971
L'art. 33, comma 4, disciplina la cumulabilità dei permessi con quelli previsti dall'art. 7 della legge n. 1204/1971. La circolare chiarisce che tale cumulabilità opera soltanto per i genitori, poiché i permessi della legge n. 1204/1971 spettano solo alla madre o, in alternativa, in specifici casi, al padre.
Non è ritenuto ammissibile il cumulo con l'astensione facoltativa di sei mesi del primo anno di vita del bambino. La cumulabilità assume rilievo, in pratica, solo con riferimento alla malattia del bambino fino a tre anni di età: in tale ipotesi i genitori possono fruire, secondo i criteri già richiamati, dei permessi giornalieri o dell'astensione per malattia del minore, ma non di ulteriori combinazioni tra istituti incompatibili.
Permessi fruibili direttamente dal lavoratore disabile
Il comma 6 dell'art. 33 consente alla persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità di usufruire dei medesimi permessi: due ore giornaliere retribuite oppure, in alternativa, tre giorni mensili retribuiti.
Anche in questo caso la condizione del non ricovero a tempo pieno è richiesta, ma la circolare rileva che essa è normalmente incompatibile con l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa. La fruizione diretta da parte del lavoratore disabile impedisce che gli stessi permessi siano contemporaneamente goduti dai genitori, dal coniuge o dai parenti e affini indicati dal comma 3. Per la domanda deve essere utilizzato il mod. HAND 3/titolari.
Misura dell'indennità e gestione contributiva
A seguito della legge n. 423/1993, i permessi di tre giorni del comma 3 sono retribuiti integralmente. L'indennità è posta a carico dell'INPS per i lavoratori assicurati per le prestazioni economiche di maternità e deve comprendere tutti gli elementi della retribuzione rientranti nella paga globale di fatto giornaliera normalmente corrisposta in modo continuativo.
La circolare richiama le istruzioni della circolare n. 134371 AGO del 2 aprile 1981 e i chiarimenti della circolare n. 134378 AGO del 31 agosto 1981. I datori di lavoro ammessi al conguaglio devono esporre le somme nel Mod. DM 10/2, quadro D, con le seguenti causali:
- L056 per l'indennità relativa ai tre giorni del comma 3 dell'art. 33;
- L057 per l'indennità relativa alle due ore giornaliere del comma 6;
- L058 per l'indennità relativa ai tre giorni mensili del comma 6.
Per i riposi già fruiti prima dell'emanazione della circolare è prevista la procedura di regolarizzazione.
Lavoratori agricoli
Per i lavoratori agricoli l'erogazione avviene in forma diretta, secondo le istruzioni della circolare n. 25 PMMC del 7 agosto 1986. L'assicurato deve presentare domanda all'INPS con cadenza non inferiore al mese, dopo l'effettivo godimento dei riposi.
Alla domanda annuale, presentata sui moduli Hand 1, Hand 2 o Hand 3, deve essere allegato per il primo mese il mod. HAND/Agr., contenente la dichiarazione del o dei datori di lavoro per ciascun mese interessato ai fini dell'individuazione delle giornate di lavoro. Per i mesi successivi occorre produrre ulteriori moduli HAND/Agr. La circolare specifica che i lavoratori agricoli a tempo determinato non possono materialmente fruire dei tre giorni mensili, data la natura dell'occupazione, mentre i lavoratori agricoli a tempo indeterminato possono beneficiarne.
Orario di lavoro inferiore a sei ore
Le due ore di permesso giornaliero previste dall'art. 33, comma 2, sono riconoscibili solo ai lavoratori tenuti a prestare attività lavorativa per oltre sei ore al giorno. Se la prestazione è fino a sei ore giornaliere, spetta una sola ora di permesso. La circolare rinvia alle istruzioni già fornite in materia di riposi per allattamento.
Affidatari, contribuzione figurativa e contabilità
Le istruzioni si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità, oltre che ai genitori, anche adottivi. L'affidamento deve risultare da copia del provvedimento del Tribunale con l'indicazione della durata presunta e da copia del documento dell'autorità competente che attesti la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia affidataria.
Se il richiedente è il lavoratore affidatario in luogo della moglie affidataria, la domanda è subordinata alla rinuncia di quest'ultima, da comprovare secondo le modalità previste nel modulo Hand 1. Per il comma 1 e per il comma 2 la circolare ribadisce che il compimento del terzo anno di età preclude l'ulteriore godimento del beneficio, anche se l'astensione facoltativa di sei mesi non è stata fruita per intero.
Per i periodi di fruizione dei permessi di cui al comma 2, nonché per quelli di cui ai commi 3 e 6, non è prevista contribuzione figurativa, né è ammesso il riscatto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 503/1992. L'unica eccezione richiamata riguarda il Fondo di previdenza per i telefonici ai sensi della legge n. 166/1991. Le istruzioni contabili rinviano alla circolare n. 162 del 13 luglio 1993, con adeguamento delle denominazioni dei conti indicato nell'allegato 5.
Punti principali
Riconoscimento della retribuzione e decorrenza
La legge n. 423/1993, di conversione del D.L. n. 324/1993, ha precisato che i permessi mensili di tre giorni previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 devono essere retribuiti. L'onere è posto a carico dell'INPS richiamando l'art. 8 della legge n. 903/1977. Trattandosi di norma interpretativa, i diritti possono essere riconosciuti anche per i riposi fruiti dal 18 febbraio 1992, data di entrata in vigore della legge n. 104/1992.
Permessi di tre giorni mensili per assistenza
Il beneficio spetta, dopo il compimento del terzo anno di vita del minore, alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, anche adottivi, nonché a chi assiste una persona con handicap grave, se parente o affine entro il terzo grado e convivente. La circolare estende il diritto anche al coniuge convivente dell'handicappato. I parenti e affini devono essere sempre conviventi; per i genitori la convivenza è richiesta solo quando l'handicappato è maggiorenne. Il beneficio non spetta se l'assistenza può essere assicurata da altro soggetto non lavoratore convivente. I tre giorni sono giornalieri, anche continuativi, non frazionabili ad ore, e richiedibili solo per giornate effettivamente lavorative.
Requisiti sanitari, documentazione e durata della domanda
È necessario che l'handicap sia in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992 oppure, in via provvisoria, da medico specialista USL ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 324/1993 convertito nella legge n. 423/1993. È inoltre richiesto che la persona non sia ricoverata a tempo pieno. Il riconoscimento produce effetto dalla data del rilascio dell'attestazione, salvo diversa indicazione. La documentazione provvisoria vale fino all'accertamento definitivo della Commissione, che deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla domanda. La domanda può valere per 12 mesi; se manca l'attestazione definitiva, può coprire al massimo 6 mesi. Ogni anno va resa dichiarazione di responsabilità sul mantenimento della gravità e sull'assenza di ricovero, con obbligo di comunicare variazioni.
Cumulabilità con i permessi della legge n. 1204/1971
La cumulabilità prevista dall'art. 33, comma 4, opera solo per i genitori, perché i permessi dell'art. 7 della legge n. 1204/1971 spettano esclusivamente alla madre o, in certi casi, al padre. La circolare esclude il cumulo con l'astensione facoltativa di sei mesi del primo anno di vita del bambino e chiarisce che il coordinamento riguarda soltanto la malattia del bambino fino a tre anni. In tale ambito, i genitori possono fruire delle due ore giornaliere o, se ricorrono i presupposti, dell'astensione per malattia del minore, ma non di cumuli ulteriori.
Permessi del lavoratore disabile maggiorenne
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può scegliere tra due ore giornaliere retribuite o tre giorni mensili retribuiti. Anche per questi permessi vale la condizione del non ricovero a tempo pieno. La fruizione diretta da parte del lavoratore disabile esclude il contemporaneo godimento dei medesimi permessi da parte di genitori, coniuge, parenti o affini. Per la domanda va utilizzato il mod. HAND 3/titolari.
Misura dell'indennità e modalità di conguaglio
I permessi sono retribuiti in misura intera e l'indennità è posta a carico dell'INPS per i lavoratori assicurati per le prestazioni economiche di maternità. Devono essere considerati tutti gli elementi della retribuzione che rientrano nella paga globale di fatto giornaliera. Le aziende con diritto al conguaglio devono esporre gli importi nel Mod. DM 10/2 con specifiche causali e codici: L056 per i tre giorni del comma 3, L057 per le due ore del comma 6, L058 per i tre giorni del comma 6. Per i riposi già fruiti prima della circolare si applica la procedura di regolarizzazione.
Lavoratori agricoli e pagamento diretto
Per i lavoratori agricoli l'indennità è erogata in forma diretta dall'INPS secondo le istruzioni della circolare n. 25 PMMC del 7 agosto 1986. La richiesta deve essere presentata con cadenza non inferiore al mese, dopo l'effettiva fruizione dei riposi. Alla domanda annuale su moduli Hand 1, 2 o 3 va allegato per il primo mese il mod. HAND/Agr. con la dichiarazione dei datori di lavoro; per i mesi successivi occorrono ulteriori moduli HAND/Agr. La circolare precisa che i lavoratori agricoli a tempo determinato non possono materialmente fruire dei tre giorni mensili, mentre i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sì.
Orario inferiore a sei ore giornaliere
Le due ore di permesso giornaliero sono riconoscibili solo a chi presta attività lavorativa per più di sei ore al giorno. Se l'orario è fino a sei ore, spetta una sola ora di permesso. Si richiamano le istruzioni già fornite per i riposi per allattamento.
Affidatari, contribuzione figurativa e istruzioni contabili
Le regole valgono anche per gli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità, purché l'affidamento risulti da provvedimento del Tribunale e da documento che attesti l'effettivo ingresso del minore nella famiglia affidataria. Se il richiedente è l'affidatario in luogo della moglie affidataria, la domanda richiede la rinuncia di quest'ultima. Per i periodi di fruizione non è prevista contribuzione figurativa né riscatto, salvo la diversa disciplina indicata per il Fondo telefonici. Le istruzioni contabili rinviano alla circolare n. 162/1993, con aggiornamento delle denominazioni dei conti riportate nell'allegato 5.
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