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Circolare

Circolare numero 85 del 29-3-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la contribuzione IVS dovuta per il 1995 da artigiani e commercianti, definendo minimale di reddito, aliquote, massimale, scadenze e modalità di versamento. Chiarisce inoltre come imputare i pagamenti, come gestire il saldo 1995 da versare nel 1996, le particolarità dell’emissione 1995 con riferimento ai condoni, e l’utilizzabilità dei contributi ai fini pensionistici, distinguendo tra casi in cui i contributi siano o meno determinanti per il diritto alla prestazione.

Contributi IVS artigiani e commercianti per il 1995: importi, versamenti, saldo e imputazione pagamenti

Contributi IVS artigiani e commercianti per l’anno 1995

La circolare disciplina la misura della contribuzione IVS dovuta per il 1995 da artigiani e commercianti, le modalità di versamento, il trattamento del saldo dovuto nel 1996 e le regole operative per l’imputazione dei pagamenti. Vengono inoltre fornite indicazioni particolari per le imprese con collaboratori familiari, per i contributi di maternità ed ENAOLI, nonché per la gestione dell’emissione 1995 alla luce dei condoni.

Base imponibile minima e aliquote applicabili

Per il 1995 il reddito minimo annuo da assumere per il calcolo del contributo IVS è pari a L. 19.868.056. Tale importo deriva dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, mediante moltiplicazione per 312 del minimale giornaliero di retribuzione in vigore al 1° gennaio 1995 per gli operai dei settori artigianato e commercio (L. 59.513), con aggiunta di L. 1.300.000 ai sensi dell’art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Sulla base di tale minimale, la contribuzione è determinata con le seguenti aliquote:

  • 15% per i soggetti con qualifica di titolare;
  • 15% per i coadiuvanti e coadiutori con età superiore ai 21 anni;
  • 12% per i coadiuvanti e coadiutori con età non superiore ai 21 anni, con riduzione applicabile fino al mese di compimento del ventunesimo anno.

Ne derivano, per il 1995:

  • contributo minimo annuo di L. 2.980.208 per titolari e collaboratori oltre i 21 anni;
  • contributo minimo annuo di L. 2.384.167 per collaboratori fino a 21 anni;
  • importi mensili pari rispettivamente a L. 248.350,70 e L. 198.680,56 per i periodi inferiori all’anno solare.

La circolare precisa che il reddito e il relativo contributo minimo devono essere riferiti a ciascun singolo soggetto operante nell’impresa.

Contributi sul reddito eccedente il minimale

Il contributo IVS è dovuto anche sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 1994, per la parte eccedente il minimale di L. 19.868.056 annue. Per il 1995 le aliquote risultano così articolate:

  • 15% sulla quota di reddito compresa tra L. 19.868.056 e L. 57.578.000;
  • 16% sulla quota eccedente L. 57.578.000 e fino al massimale di reddito imponibile.

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote sono ridotte al 12% e al 13%.

L’aumento di un punto percentuale per i redditi superiori a L. 57.578.000 annue è stato disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Il pagamento avviene con le consuete modalità e alle scadenze ordinarie, utilizzando i primi due bollettini a fondo giallo del blocchetto in emissione. Il contributo così versato è qualificato come contributo a conguaglio e, sommato a quello dovuto sul minimale, costituisce acconto sulla contribuzione complessiva relativa ai redditi 1995.

Reddito imponibile massimo e contributo massimo

L’art. 1, comma 4, della legge n. 233/1990 stabilisce che, quando il reddito d’impresa supera il limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione nell’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota eccedente è assoggettata a contribuzione solo entro un importo pari a due terzi del limite stesso. Per il 1995 ciò determina un massimale di reddito annuo pari a L. 95.963.333, dato dalla somma di L. 57.578.000 e di L. 38.385.333.

Le conseguenze contributive sono le seguenti:

  • contributo massimo annuo di L. 14.778.353,28 per titolari e collaboratori oltre i 21 anni, calcolato con le aliquote del 15% e del 16%;
  • contributo massimo annuo di L. 11.899.453,29 per i collaboratori fino a 21 anni, calcolato con le aliquote ridotte del 12% e del 13%.

Per i periodi inferiori all’anno, il massimale va rapportato a mese, con importi mensili massimi pari a L. 1.231.529,44 per i soggetti soggetti alle aliquote ordinarie e a L. 991.621,11 per quelli con aliquote ridotte. La circolare sottolinea che si tratta di limiti individuali, riferiti a ciascun singolo soggetto e non all’impresa nel suo complesso.

Scadenze di pagamento e contributo a saldo

I contributi sul reddito minimo devono essere versati in quattro rate con scadenze al 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre 1994 e 20 gennaio 1995. I contributi dovuti sulla parte di reddito eccedente il minimale e fino al massimale devono essere versati in due rate uguali con scadenza al 20 luglio e al 20 ottobre 1995.

Dal 1993, per effetto dell’art. 3-bis della legge n. 438/1992, il contributo IVS degli artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e riferito ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce. Per questo motivo, se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio già versati non copre quanto dovuto sui redditi d’impresa prodotti nel 1995, sorge l’obbligo di un ulteriore contributo a saldo.

Il saldo deve essere versato con l’ultimo bollettino a banda gialla entro il termine per il pagamento delle imposte sui redditi relativi al 1995, indicato come presumibilmente 31 maggio 1996. La circolare richiama il rinvio operato dal testo normativo alle definizioni fiscali dei redditi d’impresa, ricomprendendo i redditi propriamente d’impresa e quelli considerati tali ai sensi degli artt. 5 e 6 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

Imprese con collaboratori familiari

Quando il titolare si avvale di familiari collaboratori, la determinazione della contribuzione segue criteri distinti in funzione della struttura dell’impresa.

Nelle imprese familiari legalmente costituite:

  • i contributi del titolare si calcolano sulla quota di reddito dichiarata da quest’ultimo ai fini fiscali;
  • i contributi dei collaboratori si calcolano sul reddito denunciato da ciascuno di essi ai fini fiscali.

Nelle aziende non costituite in imprese familiari:

  • il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato fiscalmente;
  • la somma delle quote attribuite ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa;
  • i contributi dei collaboratori si calcolano sulle rispettive quote attribuite dal titolare.

Contributi per maternità, ENAOLI e assistenza sanitaria

I contributi per le prestazioni di maternità e per l’ENAOLI restano fissati, per ciascun soggetto iscritto alla gestione, rispettivamente in L. 1.578 mensili e in L. 45,40 mensili. Nei bollettini dell’emissione corrente tali importi sono stati aggiunti alla contribuzione IVS dovuta sul minimale di reddito.

Per i contributi destinati all’assistenza sanitaria, la circolare ricorda che, ai sensi dell’art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a decorrere dal 1993 essi sono riscossi direttamente dall’Amministrazione finanziaria dello Stato sulla base delle regole fiscali vigenti.

Contributi a saldo per il 1995 e termine per la dichiarazione

Ai sensi dell’art. 46 del D.L. n. 41/1995, i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti devono indicare nella dichiarazione dei redditi 1995 anche l’importo del saldo dovuto per lo stesso anno. Il termine originariamente previsto dall’art. 3-bis della legge n. 438/1992, pari a un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IRPEF, viene anticipato e fatto coincidere con quello per il pagamento delle imposte.

La circolare precisa quindi che il saldo 1995 deve essere pagato entro tale termine, presumibilmente entro il 31 maggio 1996. Poiché sui bollettini inviati l’anno precedente era stata indicata una diversa scadenza, le sedi devono informare l’utenza con i mezzi ritenuti più opportuni ed efficaci.

Emissione 1995 e trattamento delle domande di condono

L’emissione 1995 è stata predisposta tenendo conto delle domande di condono presentate ai sensi della legge 17 marzo 1993, n. 63 e successive modificazioni, acquisite entro il 2 marzo 1995. Per questo motivo, nei bollettini non sono stati inseriti gli importi relativi ad anni pregressi per i quali, in base alla disciplina generale, sarebbero state dovute le sanzioni civili.

Le SAP devono ricevere i dati delle partite contributive pregresse non incluse nei bollettini e verificare la posizione degli interessati. Se la domanda di condono non comprende tutti i periodi arretrati, devono predisporre e consegnare i bollettini necessari per il pagamento delle competenze pregresse non condonate.

Diversamente, l’emissione non ha considerato le domande di condono presentate ai sensi dell’art. 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le quali il termine scadeva il 31 marzo 1995. Qualora i bollettini emessi includano contributi pregressi gravati da sanzioni civili nonostante la domanda di condono, gli interessati hanno diritto, su richiesta, al rilascio di duplicati con importi ricalcolati, previa detrazione dei contributi compresi nella domanda e delle relative somme accessorie. Le domande di condono ex legge n. 724 devono essere tenute in apposita evidenza fino all’attivazione della procedura di acquisizione.

Criteri di imputazione dei versamenti

La circolare interviene per uniformare criteri di imputazione che in passato non erano stati applicati in modo omogeneo, anche a causa dell’interferenza dei condoni succedutisi nel tempo. Considerato che il contributo ha natura mensile, che la ripartizione in quattro rate della contribuzione fissa e degli oneri accessori sui periodi pregressi è prevista dalla legge e che l’imputazione è effettuata dall’Istituto quale creditore, vengono stabiliti i seguenti principi per le situazioni non ancora definite alla data della circolare:

  • i versamenti dei contributi fissi o sul minimale relativi all’anno di emissione devono essere attribuiti all’anno stesso in ragione di un quarto per ciascun bollettino, a partire dal mese di inizio dell’obbligo assicurativo, di norma gennaio;
  • i versamenti relativi a periodi anteriori all’anno di emissione devono essere imputati ai contributi e agli oneri accessori indicati per ciascun anno nel bollettino, sempre in ragione di un quarto di ogni somma riportata nel frontespizio;
  • in caso di ritardo nei versamenti, sia per emissioni riferite al solo anno di competenza sia per emissioni comprensive di contribuzione pregressa, si applicano gli stessi criteri con addebito degli oneri accessori per tardivo pagamento;
  • i versamenti dei contributi a percentuale e di quelli sul reddito superiore al minimale vanno attribuiti all’anno indicato sul bollettino;
  • il criterio del punto precedente si applica comunque ai versamenti effettuati dal 3 aprile 1991, poiché i versamenti parziali anteriori al 2 aprile 1991 erano stati imputati preliminarmente ai contributi e solo per l’eventuale eccedenza ad altri titoli;
  • nelle ipotesi di condono parziale, in assenza di preventiva imputazione da parte dell’Istituto, il pagamento parziale va attribuito proporzionalmente, a partire dal periodo più remoto oggetto di condono, ai contributi dovuti e alle sanzioni ridotte.

Tali criteri devono essere recepiti nelle procedure automatizzate.

Utilizzabilità ai fini pensionistici dei contributi 1995

La circolare ribadisce che i contributi sul minimale e quelli sul reddito eccedente costituiscono un contributo unico, pur se versato con modalità e tempi diversi. Ai fini del calcolo del contributo mensile dovuto per il 1995 devono essere compresi anche i contributi a saldo.

Poiché il saldo verrà versato nel 1996, la circolare detta regole per evitare ritardi nella liquidazione delle pensioni che debbano essere calcolate anche sulla contribuzione 1995.

Se i contributi 1995 non sono determinanti per il diritto a pensione:

  • la pensione può essere liquidata in via provvisoria senza considerare tali contributi;
  • dopo il versamento del saldo, la liquidazione diventa definitiva;
  • l’operazione può essere anticipata se, dopo la fine del 1995, viene presentata una dichiarazione di responsabilità attestante che per il 1995 non sono dovuti contributi a saldo.

Se invece i contributi 1995 sono determinanti ai fini del diritto alla prestazione:

  • la pensione può essere liquidata provvisoriamente sulla base dei contributi già versati, ossia i contributi sul minimale e, se del caso, quelli sul reddito d’impresa eccedente il minimale maturato nel 1994;
  • nella comunicazione all’interessato deve essere evidenziato che l’erogazione della pensione resta subordinata al pagamento dell’eventuale saldo dovuto sui redditi 1995;
  • la liquidazione definitiva avviene dopo il versamento del saldo, salvo presentazione della dichiarazione di responsabilità che escluda l’esistenza di contributi residui.

Le pensioni liquidate provvisoriamente con questi criteri devono essere tenute in particolare evidenza.

Diffusione delle istruzioni

La circolare conclude disponendo che il contenuto sia portato a conoscenza delle associazioni di categoria e dei consulenti del lavoro mediante i consueti canali informativi.

Punti principali

Minimale di reddito e contributo IVS minimo

Per il 1995 il reddito minimo annuo per il calcolo del contributo IVS degli artigiani e commercianti è fissato in L. 19.868.056. Su tale base il contributo è dovuto al 15% per i titolari e per i collaboratori oltre i 21 anni, e al 12% per i collaboratori fino a 21 anni, con riduzione valida fino al mese di compimento dei 21 anni. Ne derivano un contributo minimo annuo di L. 2.980.208 e, per gli under 21, di L. 2.384.167; su base mensile gli importi sono L. 248.350,70 e L. 198.680,56. I valori vanno riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa.

Contributi sul reddito eccedente il minimale e massimale

Per la quota di reddito d’impresa eccedente il minimale e fino al massimale, per il 1995 si applica il 15% tra L. 19.868.056 e L. 57.578.000, e il 16% oltre tale soglia fino a L. 95.963.333. Per i collaboratori fino a 21 anni le aliquote scendono al 12% e al 13%. Il contributo a conguaglio va pagato con i primi due bollettini gialli alle scadenze ordinarie ed è considerato acconto del contributo dovuto sull’intero reddito 1995.

Termini di pagamento e saldo 1995

I contributi sul minimale sono versati in quattro rate con scadenze 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre 1994 e 20 gennaio 1995; quelli sulla quota eccedente il minimale in due rate al 20 luglio e al 20 ottobre 1995. Se quanto versato a titolo di minimale e conguaglio non copre il dovuto sull’intero reddito 1995, occorre versare un ulteriore contributo a saldo, con l’ultimo bollettino a banda gialla, entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi 1995, indicato come presumibilmente 31 maggio 1996.

Imprese con collaboratori familiari

Per le imprese familiari legalmente costituite, sia il titolare sia i collaboratori devono versare contributi sulla quota di reddito dichiarata fiscalmente da ciascuno. Nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire quote di reddito ai collaboratori, fermo restando che la somma delle quote non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa; i contributi dei collaboratori sono calcolati sulle quote loro attribuite.

Contributi per maternità, ENAOLI e assistenza sanitaria

Restano fissi i contributi mensili per maternità in L. 1.578 e per ENAOLI in L. 45,40 per ciascun iscritto, importi già aggiunti ai bollettini dell’emissione. I contributi per l’assistenza sanitaria non sono più riscossi dall’Istituto ma dall’Amministrazione finanziaria dello Stato, a decorrere dal 1993 sui redditi 1992.

Emissione 1995 e gestione dei condoni

L’emissione 1995 tiene conto delle domande di condono ex legge n. 63/1993 acquisite entro il 2 marzo 1995, escludendo dagli importi stampati le partite pregresse per le quali sarebbero state dovute sanzioni civili. Le SAP devono verificare le posizioni e predisporre eventuali bollettini per i periodi non compresi nel condono. Non sono invece state considerate le domande di condono ex legge n. 724/1994 con scadenza 31 marzo 1995; ove i bollettini inviati includano importi pregressi non dovuti, gli interessati possono chiedere il duplicato ricalcolato con detrazione dei contributi condonati e delle relative somme accessorie.

Imputazione dei versamenti

Per le situazioni non ancora definite, la circolare stabilisce criteri uniformi: i versamenti dei contributi fissi o sul minimale dell’anno di emissione sono imputati all’anno stesso in ragione di un quarto per ciascun bollettino; quelli relativi a periodi precedenti sono imputati alle annualità indicate nel bollettino, sempre in ragione di un quarto per somma; i versamenti in ritardo seguono gli stessi criteri con addebito degli oneri accessori; i contributi a percentuale e quelli sul reddito superiore al minimale sono attribuiti all’anno indicato sul bollettino. Per i condoni parziali, l’importo versato si attribuisce proporzionalmente ai contributi e alle sanzioni ridotte a partire dal periodo più remoto oggetto di condono.

Valenza pensionistica dei contributi 1995

I contributi sul minimale, sul reddito eccedente e a saldo costituiscono un contributo unico ai fini pensionistici. Se i contributi 1995 non sono determinanti per il diritto a pensione, la prestazione può essere liquidata provvisoriamente e poi definita dopo il pagamento del saldo, oppure anticipatamente in presenza di dichiarazione di responsabilità che escluda contributi a saldo. Se invece i contributi 1995 sono determinanti per il diritto, si procede prima a liquidazione provvisoria sulla base dei contributi già versati e poi alla definizione dopo il saldo; se il saldo è dovuto, la prosecuzione dell’erogazione è subordinata al suo pagamento.

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