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Circolare

Circolare numero 83 del 25-3-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per i dipendenti iscritti alla Gestione speciale ad esaurimento ex art. 75 DPR 761/1979, l’indennità integrativa speciale e l’indennità di vacanza contrattuale devono essere assoggettate a contribuzione e considerate nella retribuzione pensionabile. Vengono indicate le modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi, le istruzioni di compilazione dei modelli DM10/2 e 01/M, nonché l’elenco delle altre voci retributive imponibili. La circolare affronta inoltre la posizione degli optanti provenienti da enti mutuo-previdenziali e richiama le sedi a un controllo rigoroso degli adempimenti contributivi e documentali.

Assoggettamento a contribuzione di IIS e indennità di vacanza contrattuale per la Gestione speciale ad esaurimento

Assoggettamento a contribuzione di IIS e indennità di vacanza contrattuale nella Gestione speciale ad esaurimento

La circolare interviene sull’applicazione delle norme contributive e pensionistiche per il personale iscritto alla Gestione speciale ad esaurimento di cui all’art. 75 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761. Il documento chiarisce l’imponibilità dell’indennità integrativa speciale e dell’indennità di vacanza contrattuale, aggiorna gli adempimenti connessi alle denunce contributive e annuali e richiama le amministrazioni a una corretta formazione della posizione assicurativa integrativa.

Quadro normativo di riferimento

Il richiamo iniziale è all’art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che stabilisce che dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, la pensione sia determinata sulla base delle retribuzioni assoggettate a contribuzione, compresa l’indennità integrativa speciale, l’indennità di contingenza o l’assegno per il costo della vita.

La stessa norma prevede che la pensione sia reversibile secondo le aliquote dell’assicurazione generale obbligatoria e dispone che continuino ad applicarsi, per le pensioni dirette liquidate con decorrenza fino al 31 dicembre 1994 e per le relative reversibilità, le regole sull’erogazione dell’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324. Il comma 6 estende tali disposizioni anche ai dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

La circolare precisa che le istruzioni si riferiscono, in particolare, agli iscritti e ai pensionati della Gestione speciale ad esaurimento.

Assoggettamento a contribuzione dell’indennità integrativa speciale

Dal 1° gennaio 1995 l’indennità integrativa speciale erogata dalle amministrazioni pubbliche ai dipendenti iscritti alla Gestione speciale ad esaurimento deve essere assoggettata a contribuzione per l’intero importo effettivamente corrisposto. Tale importo va sommato allo stipendio e alle altre voci retributive già dichiarate imponibili.

La circolare individua come interessati i dipendenti provenienti da enti mutualistici disciolti o parzialmente scorporati, che abbiano optato, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 761/1979 o degli artt. 2, 3 e 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, per la conservazione dell’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria e presso i fondi integrativi degli enti di provenienza.

Le aliquote contributive restano quelle già riportate nella circolare n. 50 dell’11 marzo 1989, con l’unica variazione dell’aliquota ENPDEP, fissata dal 1° gennaio 1992 nella misura del 6,99%, di cui il 2,33% a carico del lavoratore.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

La regolarizzazione dei mesi già decorsi del 1995 deve essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione delle istruzioni, con maggiorazione degli importi dovuti a titolo di interessi al tasso legale. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alle singole scadenze contributive mensili fino alla data di versamento.

Se la regolarizzazione avviene oltre il termine indicato, trova applicazione la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.

Compilazione del mod. DM10/2

Per il mod. DM10/2 la circolare prescrive:

  • esposizione dell’indennità integrativa speciale relativa ai mesi decorsi del 1995 in un rigo in bianco dei quadri B-C, con dicitura "REG. ART. 15 L. 724/94" e codice "X604";
  • indicazione del numero dei dipendenti e dell’importo dell’indennità nelle apposite caselle, senza compilare la casella relativa alle giornate;
  • esposizione degli interessi in un altro rigo in bianco dei quadri B-C, con codice "Q900" e dicitura "ONERI ACCESSORI";
  • assenza di indicazioni nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni" per la voce interessi.

Denuncia annuale mod. 01/M

Nella denuncia annuale mod. 01/M relativa al 1995, da presentare nel 1996, la retribuzione complessiva del quadro C deve comprendere anche l’indennità integrativa speciale.

Assoggettamento a contribuzione dell’indennità di vacanza contrattuale

La circolare dispone l’imponibilità anche dell’indennità di vacanza contrattuale, introdotta dal Protocollo d’intesa del 20 aprile 1994 tra ARAN e organizzazioni sindacali, poi autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994.

L’importo da assoggettare a contribuzione è quello stabilito per ciascun comparto e qualifica dal protocollo, a decorrere dai mesi di aprile e luglio 1994.

La circolare ne definisce la natura e il trattamento:

  • spetta soltanto al personale destinatario degli accordi stipulati dall’ARAN;
  • ha carattere provvisorio ed è destinata a essere conguagliata in sede di accordo contrattuale;
  • non va corrisposta sulla 13ª mensilità;
  • è soggetta agli stessi contributi e ritenute dello stipendio.

Regolarizzazione e codici contributivi

Anche per l’indennità di vacanza contrattuale la regolarizzazione dei mesi pregressi deve essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo all’emanazione delle istruzioni, con interessi al tasso legale. Eventuali ritardi successivi comportano l’applicazione delle sanzioni per omesso o tardivo versamento.

Per il mod. DM10/2 sono previste due distinte esposizioni:

  • per i mesi del 1994: dicitura "REG. IND. VAC. CONTR. 94" e codice "X605";
  • per i mesi del 1995: dicitura "REG. IND. VAC. CONTR. 95" e codice "X606".

Gli interessi relativi a entrambe le regolarizzazioni devono essere indicati in un rigo separato dei quadri B-C con codice "Q900" e dicitura "ONERI ACCESSORI".

Denuncia annuale mod. 01/M

La retribuzione complessiva del quadro C della denuncia 01/M deve ricomprendere l’indennità di vacanza contrattuale:

  • per il 1994, nella denuncia relativa all’anno 1994, da presentare nel 1995;
  • per il 1995, nella denuncia relativa all’anno 1995, da presentare nel 1996.

Comunicazioni in sede di pensionamento

In occasione del pensionamento le amministrazioni pubbliche interessate devono evidenziare separatamente l’indennità integrativa speciale e l’indennità di vacanza contrattuale nella documentazione trasmessa alle sedi INPS per i controlli e il successivo inoltro alla Direzione Generale.

Nella dichiarazione dell’ente datore di lavoro allegata al questionario richiamato dalla circolare n. 10 del 10 gennaio 1991:

  • l’intero importo delle due indennità deve essere evidenziato tra le indennità fisse e continuative;
  • non deve più essere esclusa dallo stipendio iniziale la quota di indennità integrativa speciale di L. 1.081.000 annue prevista dal DPR 17 settembre 1987, n. 494, limitatamente al personale per il quale tale voce era stata considerata non utile ai fini pensionistici.

Per i dipendenti già cessati dal servizio, le amministrazioni devono comunicare tempestivamente le nuove retribuzioni pensionabili, evidenziando le nuove voci introdotte e indicando la data di regolarizzazione contributiva.

Voci imponibili e pensionabili nella Gestione speciale

La circolare ribadisce che, oltre alle due indennità oggetto di specifico intervento, sono attualmente assoggettate a contribuzione e quindi utili per la liquidazione della pensione integrativa:

  • lo stipendio di qualifica, comprensivo del maturato economico;
  • gli assegni personali, riassorbibili o meno;
  • ogni altra voce retributiva già riconosciuta pensionabile dai consigli di amministrazione degli enti di provenienza prima dello scioglimento;
  • le indennità fisse e continuative riconosciute pensionabili da specifiche disposizioni di legge;
  • le L. 20.000 mensili attribuite ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge n. 438/1992.

Tutte le altre voci retributive devono ritenersi escluse dall’imponibilità e dalla pensionabilità.

La circolare motiva tale scelta richiamando la natura della Gestione speciale ad esaurimento, divenuta una vera e propria gestione previdenziale disciplinata da norme legislative e non più un fondo aziendale regolato da delibere interne. Ne consegue che l’individuazione di nuove voci imponibili e pensionabili spetta al legislatore, salvo quanto già disposto dall’art. 2, comma 5, della legge n. 482/1988 e dalla presente circolare.

Optanti provenienti da enti mutuo-previdenziali

Per il personale optante ex art. 75 proveniente da enti non soppressi ma interessati solo da scorporo di competenze in materia sanitaria, come INAIL, ENPAS, ENPALS, ENPDEP e simili, la circolare chiarisce che l’opzione opera esclusivamente nei confronti dei fondi integrativi dei rispettivi enti. Questi restano quindi competenti a ricevere le contribuzioni e a liquidare le relative prestazioni.

Per tali soggetti l’opzione esula dal campo di competenza della Gestione speciale ad esaurimento e, per l’INPS, rileva solo rispetto all’obbligo assicurativo nel regime generale obbligatorio.

Diverso è il caso degli optanti ex lege n. 482/1988, che devono confluire nella Gestione speciale ad esaurimento. Per gli optanti ancora in servizio, dal 1° maggio 1995 le amministrazioni interessate devono operare soltanto con l’INPS - Gestione speciale ex art. 75 DPR n. 761/1979, sia ai fini contributivi sia ai fini della liquidazione delle prestazioni integrative.

Le contribuzioni continuano a essere dovute secondo le aliquote già applicate dagli enti interessati e secondo le istruzioni della circolare n. 50 dell’11 marzo 1989. Le sedi periferiche devono segnalare alla Direzione Generale le generalità degli interessati, con indicazione dell’ente di provenienza e dell’amministrazione di appartenenza, nonché trasmettere le opzioni eventualmente non pervenute in passato.

La Direzione Generale si farà carico dei contatti con gli enti gestori per il trasferimento all’INPS delle contribuzioni versate fino al 30 aprile 1995, ai fini della costituzione delle relative posizioni assicurative.

Controllo degli adempimenti contributivi

La circolare segnala che nelle denunce annuali mod. 01/M spesso non vengono riportati i dati assicurativi e retributivi della gestione speciale integrativa nel quadro C. Tale omissione può impedire la corretta costituzione della posizione assicurativa integrativa nell’archivio automatizzato e creare difficoltà nella liquidazione della pensione integrativa, per la quale non opera il principio dell’automaticità delle prestazioni.

Le sedi devono pertanto effettuare controlli accurati sulla documentazione ricevuta in sede di pensionamento, prima di trasmetterla alla Direzione Generale, così da verificare la completezza delle informazioni contributive e retributive.

Indicazioni organizzative finali

La competenza sulle materie trattate è attribuita alla Direzione Centrale Risorse Umane, Ufficio Trattamenti di previdenza. I dirigenti destinatari sono invitati a portare immediatamente a conoscenza delle amministrazioni interessate, in particolare delle unità sanitarie locali e delle Regioni, il contenuto della circolare e a diffonderlo con i mezzi ritenuti più opportuni.

Punti principali

Assoggettamento a contribuzione dell'indennità integrativa speciale

Dal 1° gennaio 1995 l’indennità integrativa speciale corrisposta ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione speciale ad esaurimento deve essere assoggettata a contribuzione per intero. Essa si somma allo stipendio e alle altre voci già imponibili. Sono richiamate le aliquote contributive vigenti, con aggiornamento dell’aliquota ENPDEP al 6,99% dal 1° gennaio 1992, di cui 2,33% a carico del lavoratore. Sono inoltre disciplinate la regolarizzazione dei mesi già decorsi del 1995, gli interessi al tasso legale e le modalità di esposizione nel mod. DM10/2 e nella denuncia annuale 01/M.

Assoggettamento a contribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale

L’indennità di vacanza contrattuale, prevista dal Protocollo d’intesa ARAN-sindacati del 20 aprile 1994 e autorizzata il 28 aprile 1994, va anch’essa assoggettata a contribuzione. La circolare precisa che spetta solo al personale destinatario degli accordi ARAN, ha natura provvisoria, non è corrisposta sulla 13ª mensilità e segue le stesse contribuzioni e ritenute dello stipendio. Per i mesi del 1994 e del 1995 sono indicate specifiche modalità di regolarizzazione, interessi e codici da utilizzare nel DM10/2 (X605 e X606) e nella denuncia 01/M.

Voci retributive imponibili e pensionabili

Oltre a IIS e vacanza contrattuale, restano imponibili e utili ai fini della pensione integrativa lo stipendio di qualifica, compreso il maturato economico, gli assegni personali riassorbibili o meno, ogni altra voce riconosciuta pensionabile dai consigli di amministrazione degli enti di provenienza prima dello scioglimento, le indennità fisse e continuative riconosciute da specifiche norme di legge e le L. 20.000 mensili di cui all’art. 2, comma 5, della legge n. 438/1992. Ogni altra voce retributiva deve considerarsi esclusa dall’imponibilità e dalla pensionabilità.

Optanti provenienti da enti mutuo-previdenziali e da enti ex lege n. 482/1988

Per gli optanti ex art. 75 provenienti da enti non soppressi, ma interessati da scorporo di funzioni (INAIL, ENPAS, ENPALS, ENPDEP, ecc.), la circolare precisa che l’opzione opera soltanto nei confronti dei fondi integrativi dei rispettivi enti, che restano competenti per contribuzione e prestazioni. Diversamente, gli optanti ex lege n. 482/1988 devono confluire nella Gestione speciale ad esaurimento; dal 1° maggio 1995 le amministrazioni devono operare solo con l’INPS per contribuzione e prestazioni integrative. Devono essere segnalate le generalità degli interessati e trasmesse eventuali opzioni non inoltrate in precedenza.

Controllo degli adempimenti contributivi e documentali

La circolare segnala frequenti omissioni nelle denunce annuali mod. 01/M, con mancata indicazione dei dati relativi alla gestione speciale integrativa nel quadro C. Ciò può impedire la corretta costituzione della posizione assicurativa integrativa e rendere difficoltosa la liquidazione della pensione, per la quale non opera il principio dell’automaticità delle prestazioni. Le sedi devono quindi verificare con attenzione la documentazione al pensionamento e completare i controlli prima dell’invio alla Direzione Generale.

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