Circolare numero 81 del 24-3-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le condizioni per ottenere l’esonero dal pagamento delle rate residue del contributo di ingresso alla mobilità quando l’azienda procuri, secondo le procedure stabilite dalla Commissione regionale per l’impiego, offerte di lavoro a tempo indeterminato con determinate caratteristiche. Vengono richiamati i requisiti normativi, i limiti dell’istituto e le regole operative che le Sedi devono verificare prima di concedere il beneficio. Sono inoltre riepilogati gli adempimenti documentali richiesti alle imprese e i criteri per valutare i casi già avviati alla data di pubblicazione della circolare.
Esonero dal contributo di ingresso alla mobilità ex art. 5, comma 5, legge n. 223/1991
Esonero dal contributo di ingresso alla mobilità ex art. 5, comma 5, legge n. 223/1991
La circolare interviene per chiarire quando l’impresa può ottenere il parziale esonero dal pagamento delle rate residue del contributo di ingresso alla mobilità. Il beneficio è collegato alla capacità dell’azienda di procurare, secondo procedure determinate dalla Commissione regionale per l’impiego, offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi specifiche caratteristiche. La circolare fornisce inoltre istruzioni operative alle Sedi per la verifica dei requisiti e della documentazione.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina richiamata riguarda il contributo di ingresso alla mobilità previsto dall’art. 5, commi 4 e 6, della legge n. 223/1991, già oggetto di precedenti circolari. La regola generale è che non basta l’anticipata cessazione della prestazione per evitare il pagamento delle rate residue. L’esonero è invece espressamente previsto dal comma 5 dell’art. 5, come modificato dall’art. 2, comma 2, della legge n. 451/1994.
Condizioni per l’esonero
La norma consente all’impresa di non versare le rimanenti rate solo quando ricorrono congiuntamente più condizioni:
- l’impresa deve aver procurato offerte di lavoro a tempo indeterminato secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l’impiego;
- il lavoro offerto deve essere professionalmente equivalente a quello di provenienza oppure, in mancanza, presentare omogeneità anche intercategoriale; in alternativa, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, deve comportare un inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 10% rispetto alle mansioni di provenienza;
- l’impresa non deve trovarsi, nei confronti dell’impresa disponibile ad assumere, in rapporti di assetto proprietario sostanzialmente coincidente, né in rapporti di collegamento o controllo.
Se tali condizioni risultano soddisfatte, l’esonero opera in due ipotesi:
- quando il lavoratore perde il diritto al trattamento di mobilità per aver rifiutato l’offerta;
- per tutto il periodo in cui il lavoratore, avendo accettato l’offerta procurata dall’impresa, abbia effettivamente prestato lavoro.
Delibere delle Commissioni regionali per l’impiego
La circolare evidenzia che, in attuazione della norma, sono stati stipulati accordi sindacali recepiti da varie delibere delle Commissioni regionali per l’impiego. Tali delibere sono finalizzate a favorire l’incontro tra domanda e offerta e la ricollocazione dei lavoratori in mobilità, e in linea generale prevedono:
- la comunicazione all’organizzazione imprenditoriale di appartenenza con allegati i curriculum dei lavoratori;
- la trasmissione delle schede curriculum all’Agenzia per l’impiego, che elabora la lista generale e integra i tabulati con le informazioni aggiuntive;
- la diffusione periodica, da parte dell’associazione imprenditoriale, delle informazioni sul numero e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori da ricollocare;
- la comunicazione, da parte dell’azienda che assume lavoratori in mobilità, dei nominativi all’U.R.L.M.O., alle organizzazioni sindacali territoriali e all’azienda che ha effettuato la messa in mobilità.
La circolare precisa però che le delibere possono disciplinare le procedure, ma non introdurre nuove ipotesi di esonero non previste dalla legge.
Chiarimenti interpretativi e limiti applicativi
Vengono smentite alcune interpretazioni estensive del beneficio. In particolare, non può essere riconosciuto alcun esonero se l’assunzione è stata inizialmente a termine e solo successivamente trasformata a tempo indeterminato, poiché la legge richiede che l’offerta sia da subito a tempo indeterminato.
Analogamente, non è corretto ritenere che l’esonero copra tutte le rate residue una volta superato il periodo di prova. La circolare ribadisce che il beneficio vale per il solo periodo in cui il lavoratore è occupato; se il rapporto cessa con licenziamento, anche dopo il periodo di prova, torna a sussistere l’obbligo di pagamento delle rate residue.
Verifiche istruttorie delle Sedi
Anche quando la Commissione regionale per l’impiego abbia espresso un parere favorevole sull’ammissibilità dell’esonero nel caso concreto, le Sedi devono comunque acquisire e controllare la documentazione richiesta prima di concedere il beneficio.
La verifica deve riguardare la conformità dell’operato aziendale alla procedura concordata tra organizzazioni imprenditoriali e sindacali e recepita dalle delibere. Tale conformità deve essere provata con documenti idonei, come raccomandate, telegrammi o telefax, che attestino lo svolgimento delle varie fasi procedurali.
Documentazione che le aziende devono produrre
Le imprese che chiedono di fruire dell’esonero devono:
- dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume e di non trovarsi con essa in rapporto di collegamento o controllo; la circolare precisa che questo requisito deve sussistere sia alla data del licenziamento sia a quella dell’assunzione, indipendentemente dal riferimento temporale dei sei mesi di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 451/1994;
- se del caso, integrare tale dichiarazione con la documentazione rilasciata dagli uffici periferici del lavoro che attesti la cancellazione del lavoratore dalla lista per effetto del rifiuto dell’offerta;
- impegnarsi a presentare, al termine del periodo agevolato, una dichiarazione dell’impresa che ha assunto, attestante che il lavoratore è stato occupato per tutto il periodo di esonero;
- produrre copia della comunicazione inviata all’associazione imprenditoriale;
- produrre la documentazione relativa alle concrete iniziative attivate dall’associazione imprenditoriale che hanno portato all’assunzione dei lavoratori in mobilità;
- produrre copia della lettera di comunicazione dell’azienda che ha effettuato l’assunzione;
- presentare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti che il lavoro offerto possieda i requisiti dell’art. 9, comma 1, lettera b), della legge n. 223/1991, cioè la equivalenza professionale o l’omogeneità anche intercategoriale, oppure un livello retributivo non inferiore del 10% rispetto alle mansioni di provenienza.
Regime transitorio per i casi precedenti alla circolare
Per il periodo compreso tra la pubblicazione delle delibere regionali e la diffusione della circolare, le Sedi possono riconoscere il beneficio se le aziende si sono sostanzialmente attenute ai criteri delle delibere, anche nel caso in cui le modalità seguite non siano perfettamente sovrapponibili alle indicazioni fornite.
Resta tuttavia necessaria una valutazione caso per caso, con particolare attenzione alla prova documentale del concreto interessamento dell’azienda, che deve risultare da atti congrui e anteriori all’assunzione del lavoratore.
Punti principali
Presupposti normativi dell’esonero
L’art. 5, comma 5, della legge n. 223/1991, come modificato dalla legge n. 451/1994, prevede che l’impresa non sia tenuta al pagamento delle rate residue del contributo di ingresso alla mobilità quando, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l’impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato con le caratteristiche indicate dall’art. 9, comma 1, lettera b), della stessa legge.
Condizioni sostanziali per il beneficio
L’esonero spetta solo se: l’offerta è a tempo indeterminato fin dall’origine; il lavoro è professionalmente equivalente oppure, in mancanza, presenta omogeneità anche intercategoriale o un inquadramento retributivo non inferiore del 10% rispetto alle mansioni di provenienza; l’impresa offerente non si trovi con l’impresa assumente in assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, né in rapporto di collegamento o controllo.
Ipotesi in cui l’esonero opera
Una volta rispettate le condizioni richieste, il beneficio opera se il lavoratore perde il diritto al trattamento di mobilità per il rifiuto dell’offerta, oppure per tutto il periodo in cui il lavoratore, avendo accettato l’offerta procurata dall’impresa, abbia effettivamente prestato lavoro.
Limiti ed esclusioni interpretative
La circolare precisa che non è ammesso l’esonero in caso di assunzione inizialmente a termine poi trasformata in tempo indeterminato, perché la legge richiede che l’offerta sia sin dall’inizio a tempo indeterminato. Inoltre, il beneficio non si estende automaticamente a tutto il residuo delle rate dopo il superamento del periodo di prova: l’esonero vale solo per il periodo di occupazione e l’obbligo di pagamento si ripristina se il lavoratore viene licenziato.
Ruolo delle delibere regionali e verifiche delle Sedi
Le delibere delle Commissioni regionali per l’impiego recepiscono accordi sindacali e definiscono le procedure per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma non possono introdurre casi di esonero ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge. Le Sedi devono quindi verificare autonomamente la conformità dell’operato aziendale alla procedura concordata, anche quando la Commissione regionale abbia espresso un parere favorevole sul singolo caso.
Documentazione richiesta alle aziende
Per ottenere il beneficio, le aziende devono produrre documentazione idonea a dimostrare l’intero iter procedurale, ad esempio raccomandate, telegrammi o telefax. In particolare devono dichiarare l’assenza di assetti proprietari coincidenti o di rapporti di collegamento/controllo con l’impresa assumente; integrare la dichiarazione con eventuali attestazioni degli uffici del lavoro sulla cancellazione del lavoratore dalla lista per rifiuto dell’offerta; impegnarsi a presentare, al termine del periodo agevolato, la dichiarazione dell’impresa assumente sull’effettivo impiego per tutto il periodo; produrre la comunicazione all’associazione imprenditoriale, la documentazione delle iniziative promozionali svolte, la comunicazione dell’azienda assumente e la dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti professionali e retributivi del posto offerto.
Disciplina transitoria per i casi già avviati
Per il periodo intercorso tra la pubblicazione delle delibere e la diffusione della circolare, le Sedi possono riconoscere il beneficio se le aziende si sono sostanzialmente attenute ai criteri delle delibere, anche se non in modo perfettamente conforme alle indicazioni operative. In tali casi è comunque necessaria una valutazione caso per caso e la prova, tramite documentazione congrua e anteriore all’assunzione, del concreto interessamento dell’azienda.
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