Sentenza n. 1071/2026 - Genova, Sezione 2
per l’esibizione dei documenti richiesti con istanze di accesso in data 31.3.2026, 2.4.2026, 10.4.2026 e 20.4.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o ritardata ostensione di documenti relativi al riassetto di corso Andrea Podestà, all’abbattimento di pini, alle prove di stabilità degli alberi e al contratto di appalto per la riqualificazione della strada
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria residente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo l’esibizione dei documenti richiesti con istanze di accesso del 31 marzo, 2, 10 e 20 aprile 2026, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. L’accesso riguardava gli atti relativi al riassetto di corso Andrea Podestà, all’abbattimento di alcuni pini, alle prove di stabilità eseguite negli anni 2025 e 2026 e al contratto stipulato con l’impresa appaltatrice dei lavori. Il Comune aveva trasmesso parte della documentazione il 13 aprile 2026 e, dopo l’instaurazione del giudizio, il 21 luglio 2026. In camera di consiglio la ricorrente ha insistito per l’ostensione delle verifiche di stabilità svolte negli anni 2025 e 2026 sugli altri alberi del filare, delle verifiche relative al biennio 2023-2024 e del contratto di appalto. Il Comune e la società incaricata della manutenzione hanno giustificato il ritardo anche richiamando l’acquisizione dei documenti da parte della Procura della Repubblica nell’ambito di un procedimento penale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere per la documentazione già trasmessa, ponendo a carico del Comune e della società la soccombenza virtuale, poiché l’acquisizione degli atti da parte della Procura non giustificava il ritardo: i documenti non erano stati sequestrati e non riguardavano mezzi, dotazioni o attività strumentali alla prevenzione e repressione della criminalità ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. c), della legge n. 241/1990. Ha accolto la domanda relativa alle valutazioni e prove di stabilità eseguite negli anni 2025 e 2026, rilevando che erano stati esibiti documenti soltanto per cinque alberi. Ha quindi ordinato al Comune e alla società di esibire, entro quindici giorni, la documentazione relativa alle indagini statiche svolte per ciascun albero del filare oppure, se tali verifiche non erano state eseguite, di dichiararlo esplicitamente. Ha respinto la richiesta relativa agli anni 2023-2024 perché formulata per la prima volta in camera di consiglio e quella relativa al contratto di appalto perché il contratto risultava detenuto da una diversa società in house, alla quale era stato affidato l’intervento, e non dal Comune. Le spese sono state poste a carico del Comune e della società, in solido, nella misura interna rispettivamente del 30% e del 70%, per complessivi euro 2.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; il ricorso è stato utilizzato per ottenere l’ostensione dei documenti non integralmente trasmessi.
art. 22 l. 241/1990
Costituisce la base normativa dell’accesso documentale richiesto dalla ricorrente.
art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013
Costituisce la base normativa dell’accesso civico generalizzato richiamato nella domanda.
art. 24, comma 6, lett. c), l. 241/1990
La limitazione relativa ad atti acquisiti nell’ambito di attività di prevenzione e repressione della criminalità non è stata ritenuta applicabile, poiché i documenti non erano sequestrati né riguardavano mezzi, dotazioni o azioni strumentali a tali attività.
art. 734 c.p.
È il reato oggetto del procedimento penale nel cui ambito la Procura aveva acquisito la documentazione; tale circostanza non ha escluso l’obbligo di ostensione.
Massime di principio
- L’acquisizione di documenti amministrativi da parte della Procura della Repubblica, se non accompagnata da sequestro e se gli atti non riguardano mezzi, dotazioni o attività strumentali alla prevenzione e repressione della criminalità, non giustifica il diniego o il ritardo nell’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. c), della legge n. 241/1990.
- Quando l’amministrazione abbia osteso documentazione relativa soltanto ad alcuni beni o elementi di una serie e non abbia dimostrato l’inesistenza o l’indisponibilità degli ulteriori atti, il giudice dell’accesso può ordinare l’esibizione della documentazione riferita a ciascun elemento della serie oppure imporre all’amministrazione di dichiarare espressamente che le verifiche richieste non sono state eseguite.
- Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. non possono essere introdotte per la prima volta in camera di consiglio nuove richieste di accesso riferite a documenti o periodi temporali diversi da quelli oggetto dell’istanza e della domanda originaria.
- L’accesso può essere ordinato soltanto nei confronti dell’amministrazione o del soggetto che detiene il documento; non può essere imposto a un ente che abbia dichiarato di non possedere il contratto, quando dagli atti risulti che esso è detenuto da una diversa società in house incaricata dell’intervento.
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