Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 874/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento della nota della stazione appaltante prot. n. 0003741.03-03-2026, avente ad oggetto “Gara regionale centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di gestione delle tecnologie sanitarie presenti presso le Aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte (gara SCR n. 084-2024). Lotto 2 - Comunicazione aggiudicazione ex art. 90 comma 1, lett. b) e comunicazione ex art. 36 comma 3 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.”, nella parte in cui comunica che le concorrenti suindicate hanno “posto diniego di accesso” a parti dell’offerta tecnica e/o economica e relativi allegati (oscurate in parte qua); della determinazione prot. n. 0000068.02.03.2026, nella parte in cui dispone di procedere all’ostensione degli atti di gara con le eccezioni stabilite nel verbale del r.u.p. del 18 febbraio 2026, nonché di tale ultimo verbale (non osteso); per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l’esibizione e l’ostensione di tutti gli atti relativi alla predetta procedura di gara e, in specie, della documentazione, non oscurata, relativa all’offerta tecnica, degli atti e documenti relativi al subprocedimento afferente alle anomalie dell’offerta, nonché dei documenti successivi alle eventuali richieste di integrazioni documentali, giustificativi e documenti derivanti da soccorso istruttorio, presentati dai partecipanti al Lotto 2 di interesse (“RTI Polygon S.p.A. - H.C. Hospital Consulting S.p.A.”;

Giustizia amministrativa202600534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente secondo cui la stazione appaltante aveva consentito l'accesso pieno alla documentazione richiesta dopo la proposizione dell'impugnativa. Il giudizio è stato quindi definito senza esame nel merito delle contestazioni relative all'oscuramento e ai limiti dell'accesso. Le spese processuali sono state compensate.

TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o limitazione dell'accesso a parti delle offerte e della documentazione relativa alla gara per l'affidamento del servizio integrato di gestione delle tecnologie sanitarie, nonché determinazione e verbale del RUP sulle modalità di ostensione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa concorrente ha impugnato la comunicazione della stazione appaltante con cui era stato dato atto del diniego di accesso opposto da altre concorrenti a parti delle offerte tecniche ed economiche e ai relativi allegati, con conseguente oscuramento della documentazione. Ha inoltre contestato la determinazione con cui la stazione appaltante aveva disposto l'ostensione degli atti di gara con le eccezioni indicate nel verbale del RUP, chiedendo l'accertamento del diritto di ottenere l'esibizione integrale della documentazione relativa al Lotto 2, inclusi l'offerta tecnica non oscurata, gli atti del subprocedimento di verifica dell'anomalia, nonché gli atti conseguenti a richieste di integrazione, giustificativi e soccorso istruttorio. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che, dopo la proposizione del ricorso, la stazione appaltante aveva consentito l'accesso pieno alla documentazione di gara, facendo venir meno il proprio interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    comunicazione ex art. 36 comma 3

    La disposizione è richiamata nell'atto di comunicazione della stazione appaltante relativo alla gara, ma la sentenza non ne fornisce un'interpretazione.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    comunicazione ex art. 90 comma 1, lett. b)

    La disposizione è richiamata nell'atto impugnato, senza specifica interpretazione da parte del giudice.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio volto a ottenere l'accesso a documenti amministrativi, l'amministrazione consente integralmente l'accesso richiesto, viene meno l'interesse attuale alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa ostensiva non comporta una decisione nel merito sulla legittimità del precedente diniego o sulle limitazioni originariamente opposte all'accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.