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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/920

Regolamento (UE) 2017/920 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all’ingrosso (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32017R0920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 531/2012 per adeguare il quadro del roaming all’ingrosso alla soppressione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio dal 15 giugno 2017. Riduce e scagiona nel tempo le tariffe massime all’ingrosso per chiamate, SMS e dati, e introduce regole più dettagliate per prevenire il roaming permanente e gli abusi. Viene inoltre rafforzato il monitoraggio da parte della Commissione, del BEREC e delle autorità nazionali di regolamentazione, con obblighi di relazione e raccolta dati periodica.

Modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 fissando nuove norme e nuove tariffe massime per il roaming all’ingrosso nell’Unione, al fine di rendere sostenibile l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio dal 15 giugno 2017.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori di reti pubbliche di comunicazioni mobili nell’Unione, in particolare ai rapporti tra operatore della rete ospitante e fornitore di roaming per l’accesso e la fornitura di servizi di roaming regolamentati all’ingrosso e, indirettamente, ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati offerti agli utenti finali che viaggiano occasionalmente nell’Unione. Riguarda chiamate vocali, SMS e dati in roaming regolamentati, nonché le condizioni contrattuali e regolamentari connesse, incluse le misure contro il roaming permanente e l’uso anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso. Non disciplina i servizi nazionali in sé, ma incide sui modelli tariffari nazionali e sui mercati visitati/ospitanti; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE. Sono richiamati i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione e del BEREC, nonché le norme UE in materia di protezione dei dati, riservatezza degli affari e risoluzione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche.

Modifica del regolamento sul roaming all’ingrosso nell’Unione

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 531/2012 per adeguare la disciplina del roaming all’ingrosso all’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio dal 15 giugno 2017. La finalità dichiarata è rendere sostenibile il roaming a tariffa nazionale, preservando al contempo la concorrenza, la capacità di investimento e il corretto funzionamento dei mercati nazionali e visitati.

Contesto e ratio dell’intervento

Il legislatore unionale richiama la strategia per il mercato unico digitale e il regolamento (UE) 2015/2120, che ha eliminato i sovrapprezzi del roaming al dettaglio. Tuttavia, per evitare che l’abolizione al dettaglio si traduca in squilibri economici o in distorsioni concorrenziali, si ritiene necessario intervenire anche sul mercato all’ingrosso, dove tariffe eccessive potrebbero rendere strutturalmente insostenibile il roaming a tariffa nazionale, soprattutto per operatori minori, MVNO e operatori netti in uscita.

Ambito materiale e soggetti coinvolti

La disciplina riguarda gli operatori di reti pubbliche di comunicazioni mobili e, in particolare, i rapporti tra operatori di rete ospitante e fornitori di roaming per l’accesso all’ingrosso ai servizi di roaming regolamentati. Il regolamento incide su chiamate vocali, SMS e dati in roaming regolamentati, nonché sulle offerte di riferimento, sui contratti di roaming all’ingrosso e sulle misure contro il roaming permanente o l’uso anomalo/abusivo dell’accesso all’ingrosso. Restano centrali i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione e il ruolo del BEREC.

Tariffe massime all’ingrosso

Il nucleo della modifica consiste nella rimodulazione dei limiti massimi all’ingrosso:

  • chiamate vocali: 0,032 EUR al minuto dal 15 giugno 2017 fino al 30 giugno 2022;
  • SMS: 0,01 EUR per SMS dal 15 giugno 2017 fino al 30 giugno 2022;
  • dati: 7,70 EUR per GB dal 15 giugno 2017, con riduzioni progressive fino a 2,50 EUR/GB dal 1o gennaio 2022 e mantenimento di tale importo fino al 30 giugno 2022.

Le tariffe sono concepite come livelli di salvaguardia: consentono il recupero dei costi, inclusi quelli congiunti e comuni, ma devono anche permettere l’offerta diffusa e sostenibile del roaming a tariffa nazionale.

Regimi contrattuali alternativi e flessibilità negoziale

Il regolamento ammette che, durante la durata degli accordi di roaming all’ingrosso, le parti possano convenire espressamente di non applicare le tariffe massime regolamentate. In tal caso, le tariffe medie derivanti dall’accordo non saranno soggette ai tetti normativi, con l’effetto di escludere una successiva richiesta di applicazione dei massimali basati sul consumo effettivo. L’intento è favorire regimi tariffari innovativi, anche forfettari, basati sulla capacità o sulla stagionalità della domanda.

Prevenzione del roaming permanente e degli abusi

Le offerte di riferimento possono includere clausole per impedire il roaming permanente o l’uso anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming. Le misure devono poggiare su criteri oggettivi e su dati aggregati, senza riferimenti a traffico individuale dei clienti. Se emergono fondati motivi di abuso o roaming permanente, l’operatore ospitante può richiedere informazioni al fornitore di roaming nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati.

L’interruzione dell’accordo di roaming all’ingrosso rappresenta una misura di ultima istanza e richiede:

  • che le misure meno rigorose siano risultate inefficaci;
  • la previa autorizzazione dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore ospitante;
  • la consultazione dell’autorità dell’operatore d’origine;
  • l’eventuale considerazione del parere del BEREC.

Poteri di vigilanza, riservatezza e controversie

Le autorità nazionali di regolamentazione devono mettere a disposizione del pubblico informazioni aggiornate sull’applicazione del regolamento. Al tempo stesso, Commissione, BEREC e autorità interessate devono tutelare la riservatezza delle informazioni qualificate come riservate, pur potendo condividerle tempestivamente ai fini del controllo dell’applicazione del diritto UE.

Le controversie sulle tariffe applicate agli input necessari per il roaming all’ingrosso regolamentato possono essere sottoposte alle autorità competenti ai sensi della direttiva quadro; tali autorità possono consultare il BEREC e, se lo fanno, devono attenderne il parere prima di intervenire.

Monitoraggio, relazioni e revisione futura

La Commissione deve presentare una relazione intermedia entro il 15 dicembre 2018 e, successivamente, relazioni biennali a partire dal 15 dicembre 2019. Tali relazioni devono valutare non solo l’impatto dell’abolizione dei sovrapprezzi al dettaglio, ma anche l’evoluzione dei piani tariffari, della concorrenza, dei modelli di consumo, della sostenibilità economica dei mercati e dell’eventuale ricorso ai sovrapprezzi eccezionali autorizzati.

Il BEREC, a sua volta, deve raccogliere dati dalle autorità nazionali di regolamentazione almeno due volte l’anno e riferire sull’andamento dei prezzi, delle tariffe effettive e delle relazioni tra prezzi al dettaglio, tariffe all’ingrosso e costi all’ingrosso. Deve inoltre raccogliere annualmente dati sulla trasparenza e comparabilità delle offerte tariffarie.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I nuovi valori tariffari di cui ai punti 2, 3 e 4 dell’articolo 1 si applicano dal 15 giugno 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuova disciplina delle offerte di riferimento e del roaming permanente/abusivo

L’articolo 3 del regolamento 531/2012 è modificato per precisare che l’offerta di riferimento deve essere sufficientemente dettagliata e includere tutti gli elementi necessari per l’accesso all’ingrosso al roaming, sia diretto sia in rivendita, con le relative condizioni. Le offerte possono contenere condizioni e misure per impedire il roaming permanente o l’uso anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso, basate su criteri oggettivi e su informazioni aggregate sul traffico, non su dati individuali dei clienti. Se l’operatore della rete ospitante ha fondati motivi di ritenere che vi sia roaming permanente o abuso, può richiedere al fornitore di roaming informazioni aggregate, nel rispetto della normativa UE e nazionale sulla protezione dei dati. In ultima istanza, e solo se misure meno rigorose non bastano, l’offerta può prevedere l’interruzione dell’accordo di roaming all’ingrosso, ma tale interruzione unilaterale richiede previa autorizzazione dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore ospitante. L’autorità decide entro tre mesi, dopo consultazione dell’autorità dell’operatore d’origine, e informa la Commissione; se consultato, il BEREC deve essere atteso e considerato. Le autorità nazionali possono imporre modifiche alle offerte di riferimento. Restano salvi i poteri di far cessare immediatamente una violazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, e il diritto di adottare misure antifrode.

Tariffa massima all’ingrosso per le chiamate vocali

A decorrere dal 15 giugno 2017, la tariffa media all’ingrosso per una chiamata in roaming regolamentata non può superare 0,032 EUR al minuto, comprensivi dei costi di raccolta, transito e terminazione. Il tetto resta, salvo l’articolo 19, fisso a 0,032 EUR fino al 30 giugno 2022. La tariffa media si applica tra qualsiasi coppia di operatori e si calcola su un periodo di dodici mesi o sul periodo residuo inferiore prima della fine del periodo di applicazione del tetto o prima del 30 giugno 2022.

Tariffa massima all’ingrosso per gli SMS

A decorrere dal 15 giugno 2017, la tariffa media all’ingrosso per un SMS in roaming regolamentato non può superare 0,01 EUR per SMS e, salvo l’articolo 19, rimane a tale livello fino al 30 giugno 2022.

Tariffa massima all’ingrosso per i dati

A decorrere dal 15 giugno 2017, la tariffa media all’ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati non può superare 7,70 EUR per gigabyte. La tariffa massima decresce poi secondo una traiettoria annuale: 6,00 EUR/Gb dal 1o gennaio 2018, 4,50 EUR/Gb dal 1o gennaio 2019, 3,50 EUR/Gb dal 1o gennaio 2020, 3,00 EUR/Gb dal 1o gennaio 2021 e 2,50 EUR/Gb dal 1o gennaio 2022, restando fissata a 2,50 EUR/Gb fino al 30 giugno 2022, salvo l’articolo 19.

Obblighi di trasparenza e riservatezza

L’articolo 16 è modificato per imporre alle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, al BEREC, la pubblicazione di informazioni aggiornate sull’applicazione del regolamento, in particolare sugli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 sexies, 7, 9 e 12. È introdotto un paragrafo specifico sulla riservatezza: se un’autorità ritiene riservate le informazioni, Commissione, BEREC e altre autorità interessate devono garantirne la riservatezza, senza che ciò impedisca la tempestiva condivisione delle informazioni per il controllo e la sorveglianza dell’applicazione del regolamento.

Risoluzione delle controversie sulle tariffe degli input necessari

All’articolo 17 viene chiarito che le controversie tra operatori della rete ospitante e altri operatori sulle tariffe degli input necessari per fornire servizi di roaming all’ingrosso regolamentati possono essere sottoposte alle autorità nazionali di regolamentazione competenti ai sensi degli articoli 20 o 21 della direttiva quadro. Le autorità possono consultare il BEREC sui provvedimenti da adottare; se il BEREC è consultato, l’autorità deve attendere il relativo parere prima di intervenire.

Relazioni della Commissione e riesame periodico

L’articolo 19 è rafforzato prevedendo una relazione intermedia della Commissione entro il 15 dicembre 2018 sugli effetti dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, tenendo conto delle relazioni del BEREC. Successivamente, la Commissione deve presentare relazioni biennali, la prima entro il 15 dicembre 2019, eventualmente accompagnate da una proposta legislativa di modifica delle tariffe massime all’ingrosso. Le relazioni devono valutare, tra l’altro, disponibilità e qualità dei servizi alternativi, concorrenza nei mercati all’ingrosso e al dettaglio, effetti delle misure strutturali degli articoli 3 e 4, evoluzione dei piani tariffari, modelli di consumo, sostenibilità dei modelli tariffari nazionali, autorizzazioni di sovrapprezzi eccezionali del roaming al dettaglio ex articolo 6 quater, recupero dei costi da parte delle reti ospitanti e impatto delle politiche di utilizzo corretto ex articolo 6 quinquies.

Raccolta dati, reporting del BEREC e pubblicità dei dati

Il BEREC deve raccogliere periodicamente dalle autorità nazionali dati sull’evoluzione delle tariffe al dettaglio e all’ingrosso per chiamate, SMS e dati, incluse le tariffe per traffico bilanciato e differenza di traffico. Deve raccogliere anche dati sugli accordi di roaming all’ingrosso non soggetti alle tariffe massime e sull’attuazione di misure contrattuali anti-roaming permanente o anti-abuso. Tali dati sono trasmessi alla Commissione almeno due volte l’anno, che li rende pubblici. Il BEREC deve inoltre riferire regolarmente su prezzi, modelli di consumo, tariffe effettive e relazione tra prezzi al dettaglio, tariffe all’ingrosso e costi all’ingrosso, nonché raccogliere annualmente informazioni su trasparenza e comparabilità delle tariffe proposte agli utenti.

Come è indicizzato

Materiecomunicazioni elettronicheroamingconcorrenzamercato internoprotezione dei dati

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