Regolamento (UE) 2017/838
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/838 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda gli alimenti destinati a taluni animali di acquacoltura biologica (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro attuativo della produzione biologica in acquacoltura per chiarire il perimetro di applicazione delle regole alimentari per taluni animali. In particolare, stabilisce che l’obbligo di nutrizione con alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi vale solo nelle fasi di ingrasso. La modifica risponde all’esigenza di evitare effetti di malnutrizione nelle prime fasi di vita in incubatoio, assicurando al contempo coerenza con il fabbisogno nutrizionale degli animali nei diversi stadi di sviluppo.
Modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 chiarendo che l’obbligo di alimentazione con alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi si applica solo alle fasi di ingrasso di taluni animali di acquacoltura biologica.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori dell’acquacoltura biologica nell’Unione europea, limitatamente agli animali di acquacoltura di cui all’allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9, del regolamento (CE) n. 889/2008. La modifica riguarda il regime alimentare in fase di ingrasso negli stagni e nei laghi; non disciplina direttamente le fasi di incubatoio, che restano fuori dall’ambito della nuova formulazione del paragrafo 1 dell’articolo 25 terdecies. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica delle regole alimentari per taluni animali di acquacoltura biologica
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/838 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 nell’ambito della disciplina della produzione biologica. La finalità è chiarire l’applicazione delle norme sull’alimentazione di alcuni animali d’acquacoltura biologica, tenendo conto del fabbisogno nutrizionale nei diversi stadi di sviluppo e della priorità, ove possibile, agli alimenti naturalmente presenti negli ambienti di allevamento.
Contesto normativo e motivazione della modifica
Il provvedimento si inserisce nel sistema delineato dal regolamento (CE) n. 834/2007, che stabilisce i requisiti fondamentali della produzione biologica e rimette al regolamento (CE) n. 889/2008 le modalità applicative. I considerando richiamano l’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, secondo cui pesci e crostacei devono essere nutriti con mangimi idonei a soddisfare il fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. Viene inoltre richiamata la disciplina dell’articolo 25 terdecies del regolamento (CE) n. 889/2008, che prevede regole specifiche per gli animali d’acquacoltura di cui all’allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9.
Ragioni tecniche dell’intervento
La Commissione rileva, sulla base delle segnalazioni degli Stati membri e del parere del gruppo di esperti EGTOP, che l’applicazione delle regole alimentari previste per le fasi di ingrasso alle prime fasi di vita, in particolare per i gamberi peneidi e i gamberi tigre (Penaeus monodon), può causare malnutrizione e aumento della mortalità in incubatoio. Il testo sottolinea che, nelle fasi iniziali, i mangimi presenti in natura sono limitati o assenti, sicché la disciplina precedente doveva essere chiarita per evitare un’applicazione impropria alle fasi di incubazione.
Nuova formulazione dell’articolo 25 terdecies, paragrafo 1
L’articolo 1 sostituisce il paragrafo 1 dell’articolo 25 terdecies del regolamento (CE) n. 889/2008, disponendo che, nelle fasi di ingrasso, gli animali d’acquacoltura di cui all’allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9, siano nutriti con alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi. La precisazione lessicale è rilevante perché limita la portata della norma alle fasi di ingrasso, escludendo le fasi di incubatoio.
Effetti sistematici rispetto alla disciplina precedente
La modifica si coordina con il quadro già esistente: l’articolo 25 terdecies, paragrafo 2, consente l’impiego di mangimi biologici di origine vegetale o di alghe marine quando le risorse alimentari naturali non siano sufficienti; il paragrafo 3, lettere a) e b), fissa invece percentuali massime di farina di pesce e olio di pesce per pangasio e gamberetti quando le risorse naturali sono integrate. Il regolamento chiarisce che tali limiti e priorità alimentari sono coerenti solo con le fasi di ingrasso, mentre nelle prime fasi di vita il fabbisogno nutrizionale non sarebbe soddisfatto da un’applicazione rigida della stessa regola.
Entrata in vigore e carattere vincolante
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Chiarimento sull’alimentazione nelle fasi di ingrasso
L’articolo 1 sostituisce il paragrafo 1 dell’articolo 25 terdecies del regolamento (CE) n. 889/2008, precisando che, nelle fasi di ingrasso, gli animali d’acquacoltura di cui all’allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9, sono nutriti con alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi.
Ambito materiale della modifica
La modifica incide sulle norme specifiche sull’alimentazione di taluni animali d’acquacoltura biologica già previste dall’articolo 25 terdecies del regolamento (CE) n. 889/2008, chiarendo che tali regole si riferiscono alle sole fasi di ingrasso e non alle fasi di incubatoio.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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