Regolamento (UE) 2017/825
Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un programma dell’Unione volto a sostenere gli Stati membri nella progettazione e attuazione di riforme strutturali, amministrative e istituzionali. Il sostegno è attivato su richiesta dello Stato membro e può assumere varie forme, tra cui consulenze, esperti, formazione, studi, supporto operativo e misure speciali urgenti. Il programma è finanziato con una dotazione specifica dell’Unione, integrabile da contributi volontari degli Stati membri, e si coordina con gli altri fondi e programmi UE per evitare doppioni e garantire complementarità. Il regolamento modifica inoltre il quadro sui fondi strutturali e sul FEASR per consentire il trasferimento di risorse verso il programma.
Istituzione del programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020, con relativa dotazione finanziaria e modifica di talune disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione che richiedono e ricevono sostegno dalla Commissione per la preparazione e l’attuazione di riforme istituzionali, amministrative e strutturali favorevoli alla crescita. Il programma copre un ampio ventaglio di settori pubblici ed economici, inclusi governance economica, finanza pubblica, pubblica amministrazione, giustizia, concorrenza, appalti, mercato del lavoro, istruzione, sanità, asilo e migrazione, energia, agricoltura, pesca, settore finanziario e misure contro frode, corruzione, riciclaggio ed evasione fiscale. Sono previste esclusioni solo in via indiretta: il sostegno è limitato alle azioni ammissibili del regolamento e non può coprire le stesse voci di spesa di altri programmi o fondi UE; alcune misure speciali urgenti possono derogare temporaneamente alla procedura ordinaria. Il regolamento si applica dal 20 maggio 2017 al 31 dicembre 2020, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Programma di sostegno alle riforme strutturali 2017-2020
Il regolamento istituisce un meccanismo di assistenza dell’Unione destinato a rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme strutturali, amministrative e istituzionali favorevoli alla crescita. La logica di fondo è quella di fornire supporto tecnico e operativo mirato, con un valore aggiunto europeo, in coerenza con il semestre europeo, la coesione economica e sociale e la corretta attuazione del diritto dell’Unione.
Finalità e valore aggiunto europeo
Il programma è concepito per contribuire a riforme che rafforzino istituzioni, governance, amministrazione pubblica, economia e settori sociali, promuovendo coesione, competitività, produttività, crescita sostenibile, occupazione e investimenti. Il regolamento insiste sul principio del valore aggiunto europeo: le azioni finanziate devono produrre risultati che, per natura e scala, vadano oltre il solo intervento nazionale e favoriscano sinergie, diffusione di buone prassi, fiducia reciproca e cooperazione tra Stati membri e Commissione.
Ambito materiale del sostegno
L’articolo 5 delinea un ambito molto ampio, che comprende in particolare finanze pubbliche, bilancio e debito, riforme istituzionali e giudiziarie, lotta a frodi, corruzione, riciclaggio ed evasione fiscale, ambiente imprenditoriale e PMI, privatizzazioni, concorrenza e appalti pubblici, istruzione, formazione e mercato del lavoro, politiche sociali e sanitarie, asilo, migrazione e frontiere, energia e clima, agricoltura, pesca, sviluppo rurale, settore finanziario e statistiche. Il sostegno può riguardare sia riforme avviate autonomamente dallo Stato membro sia interventi collegati a raccomandazioni specifiche per paese o a programmi di aggiustamento economico.
Modalità di accesso al programma
Lo Stato membro che intende ricevere sostegno deve presentare domanda alla Commissione entro il 31 ottobre di ogni anno, indicando settori e priorità. La Commissione valuta la richiesta sulla base di urgenza, gravità e profondità dei problemi, fabbisogno settoriale, indicatori socioeconomici e capacità amministrativa; quindi concorda con lo Stato membro un piano di cooperazione e sostegno che definisce ambiti prioritari, obiettivi, calendario indicativo, portata del supporto e stima del contributo finanziario. Il piano può essere trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio, ma la trasmissione è subordinata al consenso dello Stato membro, salvo le ipotesi in cui i dati sensibili siano occultati o la divulgazione non pregiudichi l’attuazione delle misure.
Tipologie di intervento finanziabili
Il regolamento elenca un ventaglio ampio di azioni ammissibili: consulenze strategiche e legislative, invio di esperti per periodi brevi o lunghi, attività di capacity building, seminari e workshop, visite di studio, formazione in presenza e online, raccolta dati e definizione di indicatori, sostegno operativo locale in ambiti come asilo e migrazione, sviluppo di capacità informatiche per la digitalizzazione dei servizi pubblici, studi e valutazioni d’impatto, nonché attività di comunicazione, divulgazione e scambio di buone prassi. È prevista anche la possibilità di ricorrere a singoli esperti per specifiche attività.
Organizzazione del sostegno e partenariati
Il sostegno può essere organizzato dalla Commissione, con il consenso dello Stato membro beneficiario, insieme ad altri Stati membri oppure con organizzazioni europee e internazionali. Inoltre, lo Stato membro può concludere un partenariato con uno o più altri Stati membri che agiscano da "partner per le riforme"; tali partner possono contribuire alla definizione di strategie e tabelle di marcia, alla fornitura di assistenza qualificata e al monitoraggio dell’attuazione dei progetti di riforma.
Finanziamento del programma
La dotazione finanziaria complessiva del programma è fissata in 142 800 000 EUR a prezzi correnti. Il finanziamento può essere integrato da contributi volontari degli Stati membri, anche tramite il trasferimento di risorse originariamente destinate all’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali contributi aggiuntivi devono essere utilizzati per azioni coerenti con la strategia UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; se versati dallo Stato membro beneficiario, restano utilizzabili esclusivamente in quello Stato. Le sovvenzioni possono coprire fino al 100 % dei costi ammissibili, nel rispetto dei principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.
Attuazione, coordinamento e urgenze
La Commissione attua il programma secondo il regolamento finanziario, mediante gestione diretta o indiretta, ricorrendo a sovvenzioni, appalti, rimborsi di esperti esterni, contributi a fondi fiduciari e altre forme di gestione indiretta. I programmi di lavoro annuali sono adottati mediante atti di esecuzione e devono specificare misure, criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni, in coerenza con gli obiettivi del programma. In caso di urgenze impreviste e debitamente giustificate, come gravi perturbazioni economiche o sociali, la Commissione può adottare misure speciali limitate nel tempo: esse possono durare al massimo sei mesi e non sono soggette alla procedura ordinaria di cui all’articolo 7.
Complementarità con altri fondi e tutela degli interessi finanziari
Il regolamento richiede un forte coordinamento con gli altri programmi e strumenti dell’Unione, soprattutto con i fondi dell’Unione, per evitare il doppio finanziamento e massimizzare complementarità e sinergie. La tutela degli interessi finanziari dell’Unione è affidata a misure preventive contro frode e corruzione, controlli, recupero di somme indebitamente versate o non correttamente utilizzate e, se del caso, sanzioni amministrative ed economiche. Commissione, Corte dei conti e OLAF dispongono di poteri di audit e di verifica sul posto nei confronti di beneficiari, contraenti e subcontraenti.
Monitoraggio, indicatori e valutazioni
Il regolamento prevede un sistema di monitoraggio basato su indicatori dettagliati riportati nell’allegato, relativi ai soggetti sostenuti, ai fornitori di sostegno, alle azioni realizzate, agli strumenti giuridici adottati, alle iniziative strategiche, alle misure attuate e ai riscontri degli stakeholder. La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, una valutazione intermedia indipendente entro la metà del 2019 e una valutazione ex post indipendente entro il 31 dicembre 2021. La Commissione può anche adottare atti delegati per aggiornare l’elenco degli indicatori.
Modifiche ai regolamenti finanziari di settore
Il regolamento interviene anche sul quadro normativo dei fondi strutturali e del FEASR. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è modificato per consentire il trasferimento, su richiesta dello Stato membro, di parte delle risorse per assistenza tecnica verso il programma e per destinare fino a 112 233 000 EUR a prezzi correnti al programma stesso; il regolamento (UE) n. 1305/2013 è modificato per attribuire 30 567 000 EUR al programma. Tali interventi servono a rendere disponibile una base finanziaria iniziale per il nuovo strumento di sostegno alle riforme strutturali.
Disposizioni principali
Istituzione, durata e natura del programma
L’articolo 1 istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo dal 20 maggio 2017 al 31 dicembre 2020. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, lo "Stato membro beneficiario", i "fondi dell’Unione", le "autorità nazionali", le "organizzazioni internazionali" e le "organizzazioni europee" (BEI e FEI).
Obiettivo generale e valore aggiunto europeo
Gli articoli 3 e 4 stabiliscono che il programma finanzia azioni con valore aggiunto europeo e mira a contribuire a riforme favorevoli alla crescita, alla coesione, alla competitività, alla produttività, all’occupazione e agli investimenti, anche attraverso un uso efficiente, efficace e trasparente dei fondi UE.
Obiettivi specifici e settori ammissibili
L’articolo 5 individua quattro obiettivi specifici: supportare la strutturazione delle riforme secondo le priorità nazionali; migliorare la capacità di elaborare e attuare politiche di riforma; definire processi e metodi basati sulle buone pratiche; rafforzare l’efficienza della gestione delle risorse umane. Il sostegno può riguardare numerosi settori, tra cui finanze pubbliche, riforme istituzionali e giudiziarie, ambiente imprenditoriale, concorrenza, appalti, mercato del lavoro, welfare, sanità, asilo/migrazione/frontiere, clima, energia, agricoltura, statistiche e lotta all’evasione fiscale.
Azioni ammissibili
L’articolo 6 elenca le principali tipologie di intervento finanziabili: consulenze strategiche e legislative, distacco di esperti, formazione e rafforzamento delle capacità, raccolta dati e statistiche, sostegno operativo locale, sviluppo di capacità informatiche, studi e valutazioni, azioni di comunicazione e divulgazione, pubblicazione di materiali e ogni altra attività coerente con gli obiettivi del programma.
Presentazione e valutazione delle richieste di sostegno
L’articolo 7 prevede che gli Stati membri presentino domanda alla Commissione entro il 31 ottobre di ciascun anno, indicando settori e priorità. La Commissione valuta la richiesta in base a urgenza, gravità dei problemi, fabbisogno settoriale, indicatori socioeconomici e capacità amministrativa, e concorda con lo Stato membro un piano di cooperazione e di sostegno. Le richieste possono riguardare riforme di iniziativa nazionale, programmi di aggiustamento economico o riforme collegate al semestre europeo e all’attuazione del diritto dell’Unione.
Piani di cooperazione e informazione a Parlamento e Consiglio
L’articolo 8 disciplina la trasmissione dei piani di cooperazione e sostegno al Parlamento europeo e al Consiglio, previo consenso dello Stato membro beneficiario, con tutela delle informazioni sensibili o riservate e con trasmissione obbligatoria al Parlamento in determinate condizioni e comunque entro due mesi dalla realizzazione delle misure previste.
Organizzazione del sostegno e partner per le riforme
L’articolo 9 consente alla Commissione di organizzare il sostegno con il consenso dello Stato membro beneficiario insieme ad altri Stati membri o a organizzazioni europee/internazionali. Lo Stato membro può inoltre concludere partenariati con uno o più Stati membri che fungono da "partner per le riforme".
Dotazione finanziaria e contributi aggiuntivi
L’articolo 10 fissa la dotazione finanziaria del programma in 142 800 000 EUR a prezzi correnti. L’articolo 11 consente contributi volontari aggiuntivi degli Stati membri, anche mediante trasferimenti da risorse per assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri; tali contributi devono sostenere la strategia UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Divieto di doppio finanziamento
L’articolo 12 vieta che le azioni finanziate dal programma ricevano sostegno da altri programmi, strumenti o fondi del bilancio UE per le stesse voci di spesa.
Modalità di attuazione, sovvenzioni e misure urgenti
L’articolo 13 prevede attuazione diretta o indiretta della Commissione, con forme di sostegno quali sovvenzioni, appalti, rimborso spese di esperti, contributi a trust funds e gestione indiretta. Le sovvenzioni possono arrivare al 100 % dei costi ammissibili. Sono previste misure speciali urgenti, temporanee e limitate a sei mesi, per esigenze immediate e impreviste di uno Stato membro.
Coordinamento, complementarità e tutela finanziaria
Gli articoli 14 e 15 impongono coordinamento con altri programmi e strumenti UE e con organizzazioni internazionali, per evitare duplicazioni. Sono inoltre previste misure di prevenzione, controllo, recupero e sanzione per proteggere gli interessi finanziari dell’Unione, con poteri di audit della Commissione, della Corte dei conti e dell’OLAF.
Monitoraggio, valutazione e indicatori
L’articolo 16 stabilisce il monitoraggio annuale e le valutazioni intermedia ed ex post; l’allegato elenca gli indicatori per misurare risultati, beneficiari, azioni svolte, strumenti adottati, misure attuate e percezione dell’impatto. La valutazione intermedia deve essere presentata entro la metà del 2019 e quella ex post entro il 31 dicembre 2021.
Delega e atti di esecuzione
L’articolo 17 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l’elenco degli indicatori dell’allegato, per un periodo di quattro anni dal 20 maggio 2017 al 31 dicembre 2020. L’articolo 13, paragrafo 5, attribuisce inoltre alla Commissione il potere di adottare programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione.
Modifiche ai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013
Gli articoli 18 e 19 modificano il regolamento (UE) n. 1303/2013 e il regolamento (UE) n. 1305/2013 per consentire trasferimenti di risorse verso il programma e destinare specifiche quote del bilancio all’assistenza tecnica connessa al programma. In particolare, l’articolo 18 assegna fino a 112 233 000 EUR al programma dalla quota di assistenza tecnica prevista dal regolamento n. 1303/2013, mentre l’articolo 19 assegna 30 567 000 EUR dal FEASR.
Entrata in vigore
L’articolo 20 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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