Regolamento (UE) 2017/826
Regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un programma UE di durata limitata per sostenere Finance Watch e Better Finance nello svolgimento di attività di ricerca, sensibilizzazione, educazione finanziaria e interlocuzione con i consumatori nel settore dei servizi finanziari. L'obiettivo è rafforzare il coinvolgimento degli utenti finali nella formazione delle politiche dell'Unione e migliorare l'equilibrio del processo normativo rispetto agli interessi dell'industria finanziaria. Il programma è finanziato mediante sovvenzioni per azioni, con una dotazione massima di 6 milioni di euro e un tasso di cofinanziamento ordinario del 60%. Sono previsti obblighi di trasparenza, controlli a tutela del bilancio UE, valutazione finale e disciplina transitoria per il primo anno di applicazione.
Istituzione di un programma dell'Unione 2017-2020 per finanziare attività di consumo e advocacy volte a rafforzare la partecipazione di consumatori e altri utenti finali dei servizi finanziari nelle politiche UE in materia finanziaria.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al programma dell'Unione istituito per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2020, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri e rilevanza SEE. I destinatari del sostegno sono i beneficiari indicati nell'articolo 3, paragrafo 1, ossia Finance Watch e Better Finance; il programma può finanziare, tramite sovvenzioni per azioni, attività di ricerca, contatto con i consumatori e altri utenti finali, sensibilizzazione/divulgazione/formazione finanziaria e rafforzamento delle interazioni tra i membri delle organizzazioni beneficiarie. Restano rilevanti le condizioni soggettive dei beneficiari: soggetto giuridico non governativo, senza scopo di lucro, indipendente da interessi industriali/commerciali/economici, privo di conflitti di interesse e rappresentativo degli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali nel settore dei servizi finanziari. Il regolamento prevede inoltre che, in caso di fusione tra i beneficiari, il soggetto risultante diventi l'unico beneficiario; dopo il 2020 eventuali proroghe o rinnovi dovranno essere aperti ad altri potenziali beneficiari tramite invito a presentare proposte.
Regolamento (UE) 2017/826: programma UE a sostegno del coinvolgimento dei consumatori nei servizi finanziari
Il regolamento istituisce un programma dell'Unione per il periodo 1° maggio 2017-31 dicembre 2020 finalizzato a rafforzare la partecipazione di consumatori, altri utenti finali dei servizi finanziari e dei loro rappresentanti nella definizione delle politiche dell'Unione nel settore finanziario. La disciplina si inserisce nel solco del progetto pilota e della successiva azione preparatoria avviati negli anni precedenti, ritenuti complessivamente efficaci, e mira a garantire un contrappeso tecnico e informativo rispetto agli interessi degli operatori del mercato finanziario.
Finalità e contesto
Secondo i considerando, la crisi economica e finanziaria ha indebolito la fiducia degli utenti finali dei servizi finanziari; per questo l'Unione ritiene necessario rafforzarne il coinvolgimento nelle politiche UE. Il programma serve a sostenere attività che consentano ai responsabili politici di disporre di punti di vista diversi da quelli dell'industria finanziaria, a migliorare l'alfabetizzazione finanziaria e a favorire un diritto dell'Unione più equilibrato.
Ambito soggettivo e beneficiari
Il programma è rivolto alle organizzazioni indicate all'articolo 3, paragrafo 1: Finance Watch e Better Finance. Per poter beneficiare del finanziamento, tali soggetti devono mantenere natura non governativa e senza scopo di lucro, indipendenza da interessi industriali, commerciali o economici, assenza di conflitti di interesse e capacità di rappresentare gli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali nel settore dei servizi finanziari. È richiesto che cerchino di ampliare la rete di membri attivi negli Stati membri, così da assicurare una copertura geografica il più possibile completa.
Attività finanziabili
L'articolo 1, paragrafo 2, consente il cofinanziamento di quattro grandi categorie di attività:
- ricerca, compresa la produzione di ricerche e dati propri e lo sviluppo di conoscenze specialistiche;
- contatto con i consumatori e altri utenti finali, anche in collegamento con reti e linee di assistenza nazionali, per individuare questioni rilevanti per la regolazione UE;
- sensibilizzazione, divulgazione, istruzione e formazione finanziaria, direttamente o tramite i membri nazionali, anche verso un pubblico non esperto;
- rafforzamento delle interazioni tra i membri delle organizzazioni beneficiarie, con attività di consulenza strategica e promozione delle loro posizioni a livello UE.
Obiettivi e logica del programma
Gli obiettivi, fissati dall'articolo 2, sono due: rafforzare il coinvolgimento attivo dei consumatori e dei loro rappresentanti nella definizione delle politiche UE in materia di servizi finanziari e informare tali soggetti sulle questioni rilevanti della regolamentazione finanziaria. La Commissione deve monitorare periodicamente il conseguimento di tali obiettivi anche sulla base di documenti annuali presentati dai beneficiari: descrizione delle azioni svolte, relazione di attività con indicatori quantitativi e qualitativi, relazione finanziaria.
Regime finanziario e cofinanziamento
Il finanziamento è concesso sotto forma di sovvenzioni per azioni, su base annuale, previa presentazione di una proposta da parte del beneficiario. La dotazione finanziaria massima è pari a 6.000.000 EUR a prezzi correnti per l'intero periodo. Il tasso massimo di cofinanziamento diretto è fissato al 60% dei costi ammissibili; se il beneficiario riceve anche finanziamenti indiretti tramite membri a loro volta finanziati dall'Unione, il contributo complessivo dell'UE non può superare il 70% dei costi ammissibili.
Trasparenza e visibilità
Il regolamento impone un obbligo esplicito di trasparenza: ogni comunicazione o pubblicazione relativa a un'azione finanziata deve indicare che il beneficiario riceve fondi dal bilancio dell'Unione. Entro due mesi dall'adozione dei programmi di lavoro annuali, i beneficiari devono inoltre rendere pubbliche informazioni sulla propria organizzazione, sulla struttura, sulle condizioni di adesione e sulle attività svolte, comunicandole anche alle pertinenti organizzazioni dei consumatori senza scopo di lucro.
Attuazione, programmi di lavoro annuali e termini
La Commissione attua il programma secondo il regolamento finanziario UE n. 966/2012 e adotta programmi di lavoro annuali con decisione di finanziamento. Tali programmi definiscono obiettivi, risultati attesi, modalità di attuazione, importi, priorità, criteri essenziali di assegnazione e tasso massimo di cofinanziamento. Ogni beneficiario deve trasmettere entro il 30 novembre di ogni anno la proposta per l'anno successivo; per il primo anno del programma, la proposta doveva essere presentata entro il 3 giugno 2017.
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
L'articolo 8 contiene le clausole di salvaguardia del bilancio UE: misure preventive contro frode e corruzione, controlli efficaci, recupero delle somme indebitamente versate e, se necessario, sanzioni amministrative e finanziarie. La Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF dispongono di poteri di controllo e indagine, inclusi controlli sul posto, nei confronti di beneficiari, contraenti e subcontraenti; gli atti di attuazione devono contenere apposite clausole che li autorizzino espressamente.
Valutazione finale e possibile prosecuzione
Entro 12 mesi prima della fine del programma, la Commissione deve presentare una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione esamina pertinenza, valore aggiunto, efficacia ed efficienza del programma, oltre alle prestazioni dei beneficiari rispetto agli obiettivi. La valutazione serve anche a decidere sull'eventuale prosecuzione dopo il 2020; ogni proroga, modifica o rinnovo successivi dovrebbero essere oggetto di un invito a presentare proposte aperto alla selezione dei beneficiari.
Disposizioni principali
Istituzione del programma e periodo di applicazione
L'articolo 1 istituisce un programma dell'Unione per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2020 a sostegno delle attività delle organizzazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il programma è finalizzato al rafforzamento del coinvolgimento di consumatori, altri utenti finali dei servizi finanziari e dei portatori di interessi che li rappresentano nella definizione delle politiche dell'Unione e di altre politiche multilaterali pertinenti nel settore dei servizi finanziari.
Attività finanziabili
Il programma cofinanzia attività di ricerca e produzione di dati propri, attività di contatto con consumatori e altri utenti finali tramite reti e linee di assistenza nazionali, attività di sensibilizzazione e divulgazione nonché servizi di educazione e formazione finanziaria, anche tramite i membri nazionali, e attività volte a rafforzare le interazioni tra i membri delle organizzazioni beneficiarie e a promuovere le loro posizioni a livello dell'Unione.
Obiettivi e monitoraggio
L'articolo 2 stabilisce due obiettivi: rafforzare il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli utenti finali e dei loro rappresentanti nella definizione delle politiche UE e informare tali soggetti sulle questioni della regolamentazione finanziaria. La Commissione deve valutare periodicamente il programma, anche sulla base di una descrizione annuale delle azioni, di una relazione annuale di attività con indicatori quantitativi e qualitativi e di una relazione finanziaria presentate da ciascun beneficiario.
Beneficiari e requisiti soggettivi
L'articolo 3 individua i beneficiari in Finance Watch e Better Finance. Per usufruire del programma essi devono restare soggetti giuridici non governativi, senza scopo di lucro e indipendenti da interessi industriali, commerciali o economici, non avere conflitti di interesse e rappresentare, tramite i propri membri, gli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali nel settore dei servizi finanziari. Devono inoltre cercare di ampliare la propria rete di membri attivi negli Stati membri e garantire una copertura geografica completa; la Commissione li assiste nell'identificazione di potenziali membri e verifica annualmente il rispetto dei requisiti. In caso di fusione tra i beneficiari, il soggetto risultante diventa l'unico beneficiario.
Forma del finanziamento e tasso di cofinanziamento
L'articolo 4 prevede che il finanziamento sia erogato sotto forma di sovvenzioni per azioni concesse annualmente sulla base della proposta presentata dal beneficiario. L'articolo 7, paragrafo 3, stabilisce che il tasso massimo di cofinanziamento diretto è pari al 60% dei costi ammissibili; se il beneficiario riceve anche finanziamenti indiretti tramite membri a loro volta finanziati dall'Unione, il contributo annuale della Commissione può essere ridotto in modo che il totale dei finanziamenti UE diretti e indiretti non superi il 70% dei costi ammissibili.
Trasparenza e informazione al pubblico
L'articolo 5 impone di indicare, in ogni comunicazione o pubblicazione relativa a un'azione finanziata, che il beneficiario ha ricevuto fondi dal bilancio dell'Unione. Entro due mesi dall'adozione dei programmi di lavoro annuali, ciascun beneficiario deve inoltre rendere pubbliche, e comunicarle alle pertinenti organizzazioni dei consumatori senza scopo di lucro, informazioni sull'organizzazione e sul lavoro svolto, sulle condizioni per diventare membri e sulla struttura del beneficiario, nonché sulle attività contemplate dall'articolo 1, paragrafo 2.
Dotazione finanziaria
L'articolo 6 fissa la dotazione finanziaria massima per il periodo 1° maggio 2017-31 dicembre 2020 in 6.000.000 EUR a prezzi correnti. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.
Attuazione, programmi di lavoro annuali e proposta dei beneficiari
L'articolo 7 dispone che la Commissione attui il programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e adotti programmi di lavoro annuali mediante decisione di finanziamento. Ogni beneficiario deve presentare entro il 30 novembre di ogni anno una proposta per l'anno successivo, con descrizione dettagliata di obiettivi, risultati attesi, impatto, costi, calendario e indicatori. I programmi annuali definiscono obiettivi, risultati attesi, modalità di attuazione, importi assegnati, priorità, criteri essenziali di assegnazione e tasso massimo di cofinanziamento.
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
L'articolo 8 prevede misure preventive contro frode, corruzione e altre attività illecite, controlli efficaci, recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie. La Commissione, i suoi rappresentanti e la Corte dei conti dispongono di poteri di revisione contabile, anche sul posto, su beneficiari, contraenti e subcontraenti; l'OLAF può svolgere indagini e ispezioni in loco ai sensi dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96.
Valutazione finale del programma
L'articolo 9 impone alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, al più tardi 12 mesi prima della fine del programma, una relazione di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi, sulla pertinenza, sul valore aggiunto, sull'efficacia e sull'efficienza del programma e sulle prestazioni dei beneficiari. La relazione è trasmessa per informazione al Comitato economico e sociale europeo.
Disposizione transitoria e decorrenza
L'articolo 10 stabilisce che i beneficiari presentino la proposta per il primo anno del programma entro il 3 giugno 2017. L'articolo 11 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l'applicazione dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2020.
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