Regolamento (UE) 2017/821
Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un sistema dell’Unione di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per contrastare il finanziamento dei conflitti attraverso il commercio di stagno, tantalio, tungsteno e oro. Impone agli importatori dell’UE obblighi di gestione, valutazione e mitigazione del rischio, audit indipendenti e obblighi di informazione, con controllo ex post da parte delle autorità nazionali competenti. Prevede inoltre il riconoscimento di regimi volontari equivalenti e un elenco UE di fonderie e raffinerie responsabili globali. L’applicazione generale decorre dal 9 luglio 2017, mentre le principali disposizioni operative si applicano dal 1o gennaio 2021.
Disciplina il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori UE di stagno, tantalio, tungsteno, loro minerali e oro provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio.
Ambito di applicazione
Si applica agli importatori dell’Unione che immettono in libera pratica minerali o metalli contenenti stagno, tantalio, tungsteno o oro elencati nell’allegato I, nonché, in parte, alle fonderie e raffinerie coinvolte nelle catene di approvvigionamento. È esclusa l’applicazione quando i volumi annui importati per ciascun minerale o metallo sono inferiori alle soglie dell’allegato I; sono inoltre esclusi i metalli riciclati e gli stock costituiti in forma attuale in data verificabile anteriore al 1o febbraio 2013. Si applica anche ai sottoprodotti e prevede soglie tali da coprire almeno il 95% dei volumi importati nell’Unione per ciascun codice NC.
Regolamento (UE) 2017/821 sul dovere di diligenza per minerali e metalli da zone di conflitto o ad alto rischio
Il regolamento istituisce un quadro uniforme dell’Unione per prevenire che il commercio di stagno, tantalio, tungsteno e oro finanzi conflitti armati o abusi nei diritti umani. La disciplina si ispira alle Linee guida OCSE sul dovere di diligenza e ai Principi guida ONU su imprese e diritti umani, con l’obiettivo di promuovere approvvigionamento responsabile, trasparenza e tracciabilità lungo la catena di fornitura.
Finalità e contesto
Il legislatore europeo evidenzia che in aree di conflitto o ad alto rischio lo sfruttamento delle risorse minerarie può alimentare violenze, corruzione, violazioni dei diritti umani e cattiva governance. Il regolamento si colloca nel solco delle iniziative internazionali e multilaterali, in particolare OCSE e Nazioni Unite, e si collega anche alla politica commerciale comune e alla cooperazione allo sviluppo dell’Unione.
Ambito di applicazione
Il sistema si applica agli importatori dell’Unione che immettono in libera pratica minerali o metalli contenenti stagno, tantalio, tungsteno o oro elencati nell’allegato I. L’ambito è calibrato tramite soglie quantitative annuali per codice NC, fissate in modo da coprire almeno il 95% dei volumi importati nell’UE; sotto tali soglie l’obbligo non si applica. Sono esclusi i metalli riciclati e gli stock con data verificabile anteriore al 1o febbraio 2013; i sottoprodotti restano invece inclusi.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 fornisce definizioni operative centrali per l’interpretazione del regolamento: minerali e metalli interessati, catena di approvvigionamento minerario, dovere di diligenza, catena di custodia, zone di conflitto o ad alto rischio, fonderia e raffineria, regime volontario di due diligence, piano di gestione del rischio, metalli riciclati e sottoprodotti. Le definizioni richiamano in modo espresso le Linee guida OCSE 2013.
Obblighi degli importatori: sistema di gestione
Gli importatori devono adottare e rendere pubblica una strategia di approvvigionamento responsabile, integrarla nei propri sistemi di gestione e nei contratti con i fornitori, attribuire la supervisione ai vertici aziendali se non si tratta di persone fisiche e conservare la documentazione per almeno cinque anni. Devono inoltre istituire un meccanismo di trattamento dei reclami e, per i minerali, mantenere una tracciabilità documentata che copra origine, fornitori, quantità, date di estrazione e ulteriori dati quando emergano rischi specifici.
Obblighi di gestione del rischio
Gli importatori di minerali devono identificare e valutare i rischi di effetti negativi lungo la catena di fornitura e adottare un piano di risposta basato sull’allegato III delle Linee guida OCSE. Le misure possibili includono la prosecuzione del rapporto commerciale con mitigazioni misurabili, la sospensione temporanea delle forniture o la risoluzione del contratto; il tutto con consultazione di fornitori e parti interessate e con monitoraggio dei risultati.
Per i metalli, la valutazione del rischio si fonda anzitutto sugli audit terzi delle fonderie e raffinerie presenti nella catena di approvvigionamento. Se tali audit non esistono, l’importatore deve procedere ad audit di due diligence tramite soggetto terzo indipendente.
Audit indipendenti e trasparenza
Il regolamento impone audit da parte di soggetti terzi indipendenti sull’intero sistema di due diligence dell’importatore, per verificare la conformità agli articoli 4, 5 e 7 e formulare raccomandazioni di miglioramento. Gli importatori di metalli possono essere esonerati da tale obbligo se dimostrano, con prove sostanziali, che tutte le fonderie e raffinerie della propria catena rispettano il regolamento; l’esonero opera anche quando l’approvvigionamento proviene esclusivamente da fonderie e raffinerie incluse nell’elenco UE di cui all’articolo 9.
Gli importatori devono mettere a disposizione delle autorità competenti le relazioni di audit o la prova di conformità a un regime riconosciuto, fornire informazioni ai clienti a valle e pubblicare annualmente una relazione accessibile al pubblico, anche sul web. Se i metalli sono ricavati solo da materiali riciclati o di scarto, l’importatore può pubblicare le proprie conclusioni e descrivere le verifiche svolte.
Regimi volontari riconosciuti e elenco delle fonderie/raffinerie
La Commissione può riconoscere regimi volontari di due diligence elaborati e controllati da governi, associazioni settoriali o altri gruppi di organizzazioni interessate, purché equivalenti ai requisiti del regolamento. Il riconoscimento avviene mediante atti di esecuzione sulla base di criteri e metodologia fissati con atto delegato; la Commissione può anche revocarlo se emergono lacune o inadempienze rilevanti.
In parallelo, la Commissione istituisce e aggiorna un elenco pubblico delle fonderie e raffinerie responsabili globali, tenendo conto dei regimi riconosciuti e delle informazioni degli Stati membri. L’elenco costituisce uno strumento di riferimento per gli operatori a valle e per la verificabilità delle catene di approvvigionamento.
Autorità nazionali, controlli e cooperazione
Ogni Stato membro deve designare una o più autorità competenti e comunicarne i dati alla Commissione. Tali autorità devono effettuare controlli ex post basati sul rischio, includendo esame documentale e ispezioni in loco, anche sulla base di segnalazioni comprovate di terzi. Gli importatori devono collaborare con le autorità fornendo accesso ai locali e ai documenti.
Le autorità competenti conservano la documentazione dei controlli per almeno cinque anni e cooperano tra loro, con le autorità doganali e con la Commissione nel rispetto della normativa UE sulla protezione dei dati e della riservatezza commerciale.
Sanzioni, riesame e sviluppo futuro della disciplina
Gli Stati membri devono stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento e notificare alla Commissione le relative norme. In caso di infrazione, l’autorità competente notifica all’importatore le misure correttive da adottare. La Commissione deve inoltre riesaminare il funzionamento e l’efficacia del sistema entro il 1o gennaio 2023 e poi ogni tre anni, valutandone l’impatto su costi, PMI, diffusione dell’approvvigionamento responsabile e necessità di ulteriori misure vincolanti.
Il riesame può condurre a proposte legislative aggiuntive, compresa l’eventuale attribuzione alle autorità nazionali del potere di imporre sanzioni in caso di reiterata inadempienza.
Decorrenza e attuazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 9 luglio 2017. Tuttavia, le disposizioni operative più rilevanti in materia di obblighi degli importatori, controlli, cooperazione, misure correttive e riesame si applicano dal 1o gennaio 2021, consentendo un periodo transitorio per l’adeguamento degli operatori e per l’organizzazione delle autorità competenti.
Disposizioni principali
Istituzione del sistema UE e oggetto
L’articolo 1 istituisce un sistema dell’Unione sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per ridurre le possibilità che gruppi armati e forze di sicurezza traggano profitto dal commercio di stagno, tantalio, tungsteno, loro minerali e oro. Il regolamento mira a garantire trasparenza e sicurezza nelle pratiche di approvvigionamento degli importatori UE e delle fonderie e raffinerie operanti in zone di conflitto o ad alto rischio.
Ambito soggettivo e soglie di esenzione
Gli obblighi si applicano agli importatori UE di minerali o metalli di cui all’allegato I. Non si applicano se il volume annuo di importazione per ciascun minerale o metallo è inferiore alle soglie dell’allegato I, fissate in modo da coprire almeno il 95% dei volumi importati nell’Unione per ciascun codice NC. La Commissione può modificare le soglie con atti delegati: entro il 1o aprile 2020, e comunque non oltre il 1o luglio 2020, per talune voci dell’allegato I, e successivamente ogni tre anni dopo il 1o gennaio 2021.
Esclusioni specifiche
Il regolamento non si applica ai metalli riciclati, salvo il caso disciplinato dall’articolo 7, paragrafo 4. Non si applica inoltre agli stock se l’importatore dimostra che essi, nella forma attuale, sono stati costituiti in una data verificabile precedente al 1o febbraio 2013. Si applica invece ai minerali e metalli ottenuti come sottoprodotti.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, minerali, metalli, catena di approvvigionamento minerario, dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, catena di custodia/tracciabilità, zone di conflitto o ad alto rischio, fonderia e raffineria, importatore dell’Unione, regime sul dovere di diligenza, meccanismo per il trattamento dei reclami, piano di gestione del rischio, metalli riciclati, sottoprodotto e data verificabile. Le definizioni rinviano in larga parte alle Linee guida OCSE sul dovere di diligenza del 2013.
Obblighi di sistema di gestione
L’articolo 4 impone agli importatori UE di adottare e comunicare una strategia di catena di approvvigionamento, integrandola nei sistemi interni e nei contratti con i fornitori. Devono predisporre un meccanismo di reclamo, mantenere la documentazione per almeno cinque anni e, per i minerali, organizzare una tracciabilità con informazioni su descrizione, fornitore, paese d’origine, quantità e, se necessario, dati aggiuntivi sull’origine e sui luoghi di consolidamento, commercio e trasformazione. Per i metalli, devono raccogliere dati su descrizione, fornitori, fonderie e raffinerie, audit o prove di conformità a regimi riconosciuti e, in mancanza, ulteriori informazioni sulla catena di origine.
Gestione del rischio e misure di mitigazione
L’articolo 5 richiede agli importatori UE di minerali di identificare e valutare i rischi nella catena di approvvigionamento e di adottare una strategia di risposta basata sull’allegato III delle Linee guida OCSE, con possibilità di proseguire gli scambi, sospenderli temporaneamente o risolvere il contratto. Devono consultare fornitori e parti interessate e monitorare i risultati delle misure. Per i metalli, la valutazione si basa sulle relazioni di audit delle fonderie e raffinerie; in assenza di tali relazioni, l’importatore deve effettuare audit di due diligence tramite terzi indipendenti.
Audit da parte di soggetti terzi indipendenti
L’articolo 6 impone audit indipendenti sull’intera attività, sui processi e sui sistemi di due diligence dell’importatore, per verificare la conformità agli articoli 4, 5 e 7 e formulare raccomandazioni di miglioramento, nel rispetto dei principi OCSE di indipendenza, competenza e responsabilità. Gli importatori UE di metalli sono esonerati dall’audit se forniscono prove sostanziali, inclusi audit terzi, che dimostrino che tutte le fonderie e raffinerie della loro catena rispettano il regolamento; tale prova si considera soddisfatta se si approvvigionano esclusivamente da fonderie e raffinerie incluse nell’elenco della Commissione ai sensi dell’articolo 9.
Obblighi di comunicazione e trasparenza
L’articolo 7 prevede la messa a disposizione alle autorità competenti delle relazioni di audit o della prova di conformità a un regime riconosciuto. Gli importatori devono inoltre fornire ai clienti a valle le informazioni rilevanti raccolte, nel rispetto della riservatezza commerciale, e pubblicare annualmente una relazione sulle proprie strategie e pratiche di due diligence, anche su internet. Se i metalli provengono unicamente da materiali riciclati o di scarto, l’importatore può pubblicare le proprie conclusioni e descrivere le misure adottate per raggiungerle.
Riconoscimento dei regimi volontari equivalenti
L’articolo 8 consente a governi, associazioni settoriali e altri gruppi di presentare alla Commissione regimi volontari di due diligence per il riconoscimento dell’equivalenza. La Commissione adotta atti delegati per fissare metodologia e criteri di valutazione e, se riconosce l’equivalenza, adotta un atto di esecuzione; può riesaminare periodicamente il mantenimento dei requisiti, revocare il riconoscimento in caso di carenze e tiene un registro pubblico dei regimi riconosciuti.
Elenco UE delle fonderie e raffinerie responsabili globali
L’articolo 9 affida alla Commissione l’adozione di atti di esecuzione per istituire e aggiornare l’elenco delle fonderie e raffinerie responsabili globali, tenendo conto dei regimi riconosciuti e delle informazioni fornite dagli Stati membri. La Commissione deve cercare di individuare quelle che si approvvigionano, almeno in parte, da zone di conflitto o ad alto rischio, consultando se opportuno il segretariato OCSE, e pubblicare tempestivamente l’elenco online.
Autorità competenti nazionali e controlli ex post
L’articolo 10 impone a ciascuno Stato membro di designare una o più autorità competenti e di comunicarne i dati alla Commissione entro il 9 dicembre 2017. L’articolo 11 attribuisce a tali autorità il potere/dovere di svolgere controlli ex post basati sul rischio, anche in presenza di segnalazioni di terzi, con esame della documentazione, della conformità agli obblighi di sistema di gestione, gestione del rischio, audit e comunicazione, inclusi controlli in loco. Gli importatori devono cooperare fornendo accesso ai locali e ai documenti.
Conservazione documentale, cooperazione e dati personali
L’articolo 12 impone alle autorità competenti di conservare la documentazione dei controlli ex post per almeno cinque anni. L’articolo 13 disciplina lo scambio di informazioni tra autorità competenti, anche doganali, e con la Commissione, nel rispetto della normativa UE sulla protezione dei dati e della riservatezza delle informazioni. L’articolo 14 prevede orientamenti non vincolanti della Commissione per gli operatori economici e un elenco indicativo di zone di conflitto o ad alto rischio, redatto con esperti esterni.
Sanzioni, relazioni e riesame
L’articolo 16 obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni per le infrazioni e a notificare alla Commissione le relative norme; in caso di violazione, le autorità competenti notificano all’importatore le misure correttive da adottare. L’articolo 17 prevede relazioni annuali degli Stati membri entro il 30 giugno e il riesame da parte della Commissione entro il 1o gennaio 2023 e poi ogni tre anni, con valutazione dell’impatto su costi, PMI, efficacia del sistema e possibile necessità di ulteriori disposizioni vincolanti o di competenze sanzionatorie dirette per le autorità nazionali.
Atti delegati, procedura di comitato ed entrata in vigore
L’articolo 18 stabilisce la metodologia per il calcolo delle soglie di importazione, basata sui dati doganali dei due anni precedenti e sulla soglia che copre almeno il 95% del volume totale importato per codice NC. L’articolo 19 disciplina delega, durata quinquennale dal 8 giugno 2017, proroga tacita, revoca e consultazione degli esperti nazionali. L’articolo 15 rinvia al regolamento (UE) n. 182/2011 per la procedura di comitato. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 9 luglio 2017, salvo varie disposizioni operative che si applicano dal 1o gennaio 2021.
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