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Sentenza

Sentenza n. 5788/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5912 del 4 novembre 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di accoglimento di tre istanze di variante ai permessi di costruire in variante nn. 55, 56 e 57 del 2019, nonché sentenza del TAR Campania che ne aveva respinto l'impugnazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR Campania n. 5912/2024, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale n. 85384 del 29 luglio 2022 relativo alle istanze di variante del 25 gennaio, 8 marzo e 15 marzo 2022. L'intervento riguardava edifici commerciali-direzionali ricadenti nel PUA nord di via Giovanni Falcone, già assentiti con permessi di costruire del 2018 e con successive varianti del 2019. Il Comune aveva ritenuto le nuove richieste sostanzialmente coincidenti con varianti già presentate nel 2020 e respinte con provvedimento ritenuto legittimo dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8370/2021. La società ha dedotto, con il primo motivo, l'erroneità dell'accertamento di sovrapponibilità tra le varianti del 2020 e quella del 15 marzo 2022, lamentando anche l'omesso esame di una perizia di parte e sostenendo la conformità della nuova progettazione alle statuizioni della sentenza n. 8370/2021. Con il secondo motivo ha sostenuto che le varianti del 2022 fossero necessarie per adeguare il progetto alle prescrizioni e ai pareri dei Vigili del Fuoco. Con il terzo motivo ha contestato l'affermazione secondo cui il mancato inizio dei lavori sarebbe dipeso da una scelta della società e non dall'assenza del parere antincendio. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 4 e 5 del d.P.R. n. 151/2011 e dell'art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo di avere provato l'impossibilità oggettiva di iniziare i lavori senza le modifiche progettuali. Il Comune ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 101 c.p.a. e ha riproposto le difese non esaminate in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello applicando il criterio della ragione più liquida, ritenendo manifestamente infondati i motivi e senza esaminare le eccezioni pregiudiziali del Comune. Il primo motivo è stato respinto perché, oltre a riferirsi soltanto all'istanza del 15 marzo 2022 e non alle altre due istanze oggetto del diniego, non indicava specificamente le differenze tra la variante del 2022 e quelle del 2020. Il rinvio alla perizia di parte, senza puntuale indicazione dei passaggi idonei a dimostrare il travisamento, non era sufficiente. Dal confronto tra le descrizioni delle opere emergeva una sostanziale sovrapponibilità; inoltre, la società non aveva adeguatamente contestato la ricostruzione comunale secondo cui le modifiche riguardavano sagoma, volumetria, distribuzione interna e collegamenti verticali, con caratteristiche riconducibili a interventi già valutati negativamente. Il secondo motivo è stato respinto perché la società non ha dimostrato il rapporto causale tra le varianti richieste e le prescrizioni dei Vigili del Fuoco. I pareri del 2022 non risultavano acquisiti agli atti del giudizio e, comunque, il parere del 23 settembre 2022 era favorevole, mentre l'unica prescrizione rilevante risultava contenuta nel parere del 6 maggio 2020 e consisteva nel garantire l'accesso dei mezzi di soccorso a una corte scoperta. Tale prescrizione non risultava idonea a giustificare le modifiche progettuali richieste. Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti perché la società non si è confrontata con la motivazione del TAR: non ha spiegato come i pareri del 2022 incidessero sui permessi del 2019 né come la prescrizione del 2020 rendesse oggettivamente impossibile iniziare i lavori o imponesse nuove varianti. La censura fondata sulle norme antincendio era quindi avulsa dall'accertamento fattuale decisivo. La sentenza di primo grado è stata confermata e la società è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 6.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.a.

    Il Comune ne ha dedotto la violazione, prospettando l'inammissibilità dell'appello; l'eccezione non è stata esaminata, poiché il Collegio ha deciso la controversia nel merito applicando la ragione più liquida.

  • art. 5, comma 3, lett. b), d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata in relazione alla necessità di acquisire il parere dei Vigili del Fuoco nell'ambito dell'attività edilizia; il Collegio ha tuttavia ritenuto non provato che tale carenza avesse reso necessarie le varianti richieste o impedito oggettivamente l'inizio dei lavori.

  • artt. 3, 4 e 5 d.P.R. 151/2011

    Le disposizioni sono state invocate dall'appellante in relazione ai procedimenti e ai pareri di prevenzione incendi, ma la relativa censura è stata ritenuta non decisiva perché non dimostrava il nesso causale tra i pareri e le modifiche progettuali.

  • art. 32, lett. d), d.P.R. 380/2001

    La norma è richiamata nella ricostruzione difensiva del Comune, secondo cui le modifiche di sagoma, volumetria, consistenza dimensionale e distribuzione degli edifici avrebbero potuto integrare variazioni essenziali e un mutamento delle caratteristiche dell'intervento assentito; il Collegio utilizza tale ricostruzione come elemento non adeguatamente contestato, senza pronunciarsi autonomamente sulla qualificazione definitiva.

Massime di principio

  • In appello, la contestazione di un accertamento tecnico o fattuale relativo alla sostanziale identità tra due progetti deve indicare puntualmente le differenze progettuali rilevanti e i passaggi degli atti o delle perizie che dimostrerebbero l'errore del giudice; il mero rinvio a una perizia di parte o la sua ritrascrizione non soddisfano l'onere di specifica critica.
  • Quando il diniego amministrativo si fonda sulla sostanziale riproposizione di una variante già respinta con provvedimento giudicato legittimo, il ricorrente deve dimostrare in modo concreto la novità della nuova istanza; in mancanza, il giudice può confermare il diniego sulla base della persistente sovrapponibilità delle opere richieste.
  • La mera esistenza di un parere dei Vigili del Fuoco non dimostra che le varianti edilizie richieste siano causalmente necessarie per adeguarsi alle prescrizioni antincendio. È onere dell'interessato provare lo specifico rapporto tra la prescrizione, le modifiche progettuali e l'impossibilità di eseguire i lavori già assentiti.
  • Una prescrizione antincendio limitata a garantire l'accesso dei mezzi di soccorso a una determinata area non giustifica, in assenza di ulteriore prova, modifiche riguardanti sagoma, volumetria, distribuzione degli spazi o collegamenti verticali degli edifici.
  • Il giudice può esaminare direttamente i motivi manifestamente infondati omettendo la disamina delle eccezioni pregiudiziali, in applicazione del criterio della ragione più liquida.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiAppello
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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