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Sentenza

Sentenza n. 15251/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento - della Graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia di cui 2.600 Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria n. Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026, nella parte in cui la ricorrente è risultata vincitrice nella posizione n. 2048, anziché in migliore posizione per l’errata valutazione di n. 2 quesiti, e precisamente quelli contraddistinti dai nn. 7 e 24, contenuti nella prova scritta, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non ancora conosciuto; - della valutazione della prova di concorso della ricorrente, svoltasi il 24 ottobre 2025 alle ore 08:00 presso la Mostra d’Oltremare sita al Piazzale Tecchio in Napoli – 80125 e del relativo verbale (non conosciuto), nella parte in cui le domande nn. 7 e 24 sono state valutate erroneamente dalla Commissione; e per l’accertamento del diritto della ricorrente di ottenere la corretta valutazione della prova scritta; nonché per la condanna della P.A. a rettificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dalla ricorrente e la relativa graduatoria finale; e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’inserimento all’interno della Graduatoria del giusto, legittimo e corretto punteggio relativo alla prova scritta della ricorrente; nonché, ove occorra, e comunque in via subordinata, al pagamento del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dalla ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202604194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria finale del concorso per il reclutamento di 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, pubblicata il 18 febbraio 2026, nella parte in cui la candidata è stata collocata al posto n. 2048, nonché la valutazione della prova scritta del 24 ottobre 2025 con riferimento ai quesiti nn. 7 e 24

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, che aveva conseguito 24,75/30 e il posto n. 2048, ha dedotto con un unico motivo la violazione dell’art. 97 Cost., della l. 241/1990 e del bando, nonché illogicità e manifesta ingiustizia nella valutazione di due quesiti a risposta multipla. Per il quesito n. 7, relativo alle relazioni logiche tra insiemi alpha, beta, gamma e delta e all’individuazione dell’affermazione non necessariamente vera, sosteneva che la risposta da lei selezionata (b) fosse corretta, contrariamente alla risposta (a) indicata dall’Amministrazione. Per il quesito n. 24, sulle condizioni per mangiare un panino e prendere una Coca-Cola andando allo stadio, contestava l’ambiguità della domanda e sosteneva che fosse corretta la risposta (a), anziché la (b) indicata dall’Amministrazione. Ha chiesto la correzione del punteggio e della graduatoria, con attribuzione di ulteriori 1,5 punti e rimozione della penalità di 0,5 punti, nonché il risarcimento in forma specifica e, in subordine, per lesione dell’affidamento. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero e la tardività del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari: il Ministero della Giustizia è legittimato passivamente perché è l’ente presso cui i vincitori instaureranno il rapporto di servizio; il ricorso è tempestivo, poiché la lesività della valutazione è emersa per la candidata idonea con la pubblicazione della graduatoria definitiva. Nel merito, ha accolto la censura relativa al quesito n. 7: la risposta dell’Amministrazione era errata e quella scelta dalla ricorrente era corretta, perché tutti i beta non possono essere delta (i beta comprendono gli alpha e nessun delta è alpha), né tutti gli alpha possono essere delta; invece, nulla impedisce che tutti i gamma siano delta. Ha respinto la censura sul quesito n. 24, confermando che la risposta corretta è quella indicata dall’Amministrazione e non quella scelta dalla ricorrente, in conformità ai precedenti della Sezione. Ha quindi accolto parzialmente il ricorso e stabilizzato gli effetti interinali dell’ordinanza cautelare n. 2681 del 6 maggio 2026, che aveva disposto l’attribuzione provvisoria di un ulteriore punto e la rettifica della posizione in graduatoria. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e la soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    In sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta.

    I principi di buon andamento e imparzialità richiedono che i quesiti a risposta multipla siano formulati in modo chiaro e non ambiguo e prevedano una sola risposta indubitabilmente esatta.

  • artt. 1 e ss. l. 241/1990

    In sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta.

    Il giudice richiama i principi generali dell’azione amministrativa a sostegno dell’obbligo di formulare quesiti concorsuali chiari e univoci.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Il Presidente di questa Sezione, con decreto n. 2113 del 10 aprile 2026, ha in parte accolto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 56 c.p.a. e ha ordinato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base a quanto disposto dall’articolo 41, comma 4, c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami.

  • artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Tale pronuncia viene, quindi, richiamata con valore di precedente conforme ai sensi degli articoli 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il TAR richiama una propria pronuncia su un quesito identico come precedente conforme a sostegno della decisione.

  • art. 30 c.p.a.

    e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’inserimento all’interno della Graduatoria del giusto, legittimo e corretto punteggio relativo alla prova scritta della ricorrente;

    La domanda risarcitoria è stata proposta dalla ricorrente come conseguenza della richiesta di correzione del punteggio e della graduatoria; la sentenza ha stabilizzato la rettifica interinale in forma specifica, senza esaminare autonomamente una distinta pretesa risarcitoria.

Massime di principio

  • Nelle prove concorsuali a risposta multipla, l’amministrazione deve formulare quesiti chiari, completi e non ambigui, ciascuno dei quali contempli una sola risposta indubitabilmente esatta; non è ammissibile costringere il candidato a scegliere la risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile.
  • La discrezionalità amministrativa nella formulazione dei quesiti e nella valutazione delle risposte è ampia, ma sindacabile quando il quesito sia assolutamente incomprensibile, la risposta prescelta sia irragionevole oppure il ricorrente fornisca almeno un principio di prova dell’arbitrarietà o illogicità della soluzione.
  • Per il candidato che abbia superato la prova concorsuale, la portata lesiva dell’erronea valutazione delle risposte ai fini della posizione in graduatoria diviene conoscibile con la pubblicazione della graduatoria definitiva; da tale momento decorre il termine per impugnare.
  • È legittimata passivamente l’amministrazione presso cui i vincitori della procedura sono destinati a instaurare il rapporto di servizio, anche se gli effetti degli atti contestati siano imputabili ad altri soggetti coinvolti nella procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

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