Cassazione Civile, Ordinanza n. 11099/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, cassando senza rinvio la sentenza impugnata. Ha ritenuto che, poiché il provvedimento giudiziario posto a base della pretesa fiscale era stato definitivamente annullato e l'amministrazione aveva anche effettuato lo sgravio, la lite era divenuta priva di contrasto attuale tra le parti. Ha inoltre compensato le spese processuali in ragione dell'esito della controversia.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di liquidazione dell'imposta di registro dovuta in relazione a una sentenza non definitiva del Tribunale di Viterbo. Sosteneva che il provvedimento giudiziario presupposto era stato parzialmente sospeso in appello e, nel corso del giudizio di cassazione, ha poi dedotto e documentato che quella sentenza era stata definitivamente annullata con decisione passata in giudicato, con conseguente sgravio disposto dall'Agenzia delle Entrate, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorso era stato proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del ricorso introduttivo, applicando l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986. La Corte richiama il principio per cui la sentenza che definisce anche solo parzialmente il giudizio è soggetta a registrazione anche se impugnata, ma osserva che, nel caso concreto, il venir meno definitivo del presupposto impositivo e l'intervenuto sgravio hanno reso la controversia priva di oggetto.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
la sentenza che definisce il giudizio, anche solo parzialmente e pur se non ancora passata in giudicato, è soggetta a imposta di registro; l'eventuale riforma o annullamento successivo non incide sull'avviso di liquidazione già emesso, costituendo semmai autonomo titolo per conguaglio o rimborso da far valere separatamente
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
cessazione della materia del contendere
nel processo tributario, la sopravvenuta eliminazione della pretesa fiscale o del presupposto della controversia determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
le spese possono essere compensate, nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere, all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la compensazione automatica delle spese per qualsiasi estinzione del giudizio è distinta dalla compensazione rimessa alla valutazione del giudice; il richiamo evidenzia che la compensazione non opera ope legis in ogni caso di estinzione
art. 132 c.p.c.
richiamato solo indirettamente nel dispositivo di cassazione senza rinvio, non come oggetto autonomo di decisione
art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per fondare la declaratoria di cessazione della materia del contendere in seguito all'annullamento in autotutela o comunque alla sopravvenuta eliminazione dell'atto o della pretesa
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, la sentenza che definisce anche solo parzialmente il giudizio è tassabile anche se ancora impugnata o impugnabile; la successiva modifica o riforma del decisum non incide sull'avviso di liquidazione già emesso, ma può solo aprire la strada a conguaglio o rimborso mediante autonoma iniziativa.
- Nel processo tributario, quando il presupposto della pretesa fiscale viene definitivamente meno per effetto di un successivo provvedimento o di un giudicato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio perché la controversia non ha più oggetto attuale.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione, perché la sopravvenuta definizione sostanziale della lite assorbe il problema processuale e impone la rimozione delle decisioni ormai prive di attualità.
- In caso di estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate solo sulla base di una valutazione complessiva della lite, non per un automatismo generalizzato.
- L'annullamento dell'atto o del presupposto impositivo in autotutela, quando elimina la ragione del contrasto tra le parti, comporta la cessazione della materia del contendere e rende superflua ogni ulteriore pronuncia sul merito del ricorso.
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