Sentenza n. 1263/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sez. Lavoro e Previdenza n. 1388/2024 depositata e resa pubblica il 30.05.2024, munita di attestazione di conformità e notificata all' amministrazione in data 26.06.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 11.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto somme retributive ai ricorrenti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza civile n. 1388/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero, deducendo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la persistente mancata corresponsione delle somme riconosciute, oltre interessi. L'Amministrazione aveva emesso i decreti di liquidazione, ma il mancato visto di regolarità contabile aveva impedito l'accredito. Il Ministero ha sostenuto di avere esaurito la propria competenza con l'emanazione dei decreti, imputando il mancato pagamento all'inerzia della Ragioneria Territoriale dello Stato. I ricorrenti hanno inoltre chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile passata in giudicato produce un immediato vincolo conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente ai ricorrenti l'utilità riconosciuta dal giudice ordinario. Poiché il giudicato era stato notificato, il termine di 120 giorni era decorso e non risultava l'integrale pagamento, sussisteva l'inottemperanza. Il Ministero resta l'unico soggetto obbligato fino all'integrale esecuzione e non può opporre ai creditori difficoltà burocratiche o il coinvolgimento di altri uffici. È stato ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. È stata inoltre applicata una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme risultanti dal giudicato, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
Massime di principio
- La sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve assicurare il conseguimento concreto dell'utilità riconosciuta dal giudice ordinario.
- L'Amministrazione destinataria del giudicato resta titolare dell'obbligo di provvedere fino all'integrale pagamento delle somme dovute; non può sottrarsi all'ottemperanza opponendo difficoltà burocratiche o imputando il ritardo ad altri uffici dell'apparato pubblico.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato, la notificazione della pronuncia e il decorso del termine dilatorio applicabile, la mancata corresponsione integrale delle somme riconosciute integra inottemperanza anche quando l'Amministrazione abbia adottato atti interni di liquidazione.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza della parte se l'Amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino all'esecuzione spontanea o commissariale; l'insediamento del commissario non priva l'Amministrazione del potere di adempiere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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