Cassazione Penale, Sentenza n. 29088/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in sede di cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva annullato il provvedimento disciplinare (sanzione dell'ammonimento) irrogato al detenuto per aver partecipato, insieme ad altri, alla "battitura" collettiva dei blindi delle celle come forma di protesta per la modifica non preavvisata degli orari di utilizzo delle piastre elettriche. Il ricorrente contestava che: (i) l'applicazione dell'ammonimento precluderebbe alla magistratura di sorveglianza la valutazione di merito dei provvedimenti (art. 69, sesto comma, lett. a), legge 26 luglio 1975, n. 354); (ii) la battitura ricadrebbe comunque nell'illecito disciplinare tipizzato dall'art. 77 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 come "atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità"; (iii) il Tribunale avrebbe erroneamente assimilato i detenuti ai lavoratori subordinati suggerendo una legittimazione a forme di protesta collettiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e confermando l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Il Collegio ha ritenuto corretta l'applicazione del precedente giurisprudenziale secondo cui la qualificazione della battitura come illecito disciplinare dipende da criteri di offensività: durata, frequenza, finalità e concreto impatto sulla tranquillità e sul regolare svolgimento della vita della comunità penitenziaria. Nel caso concreto la protesta è stata ritenuta di breve durata (circa cinque minuti), motivata da un improvviso e contingente cambiamento degli orari delle piastre e priva di effetti negativi sulle attività ordinarie o di rischio di degenerazione, pertanto non integrava l'illecito disciplinare contestato. La Corte ha inoltre chiarito che, sebbene l'ammonimento limiti il sindacato sulle ricostruzioni fattuali operate dall'amministrazione, ciò non impedisce alla magistratura di sorveglianza di qualificare giuridicamente le condotte accertate e valutare se sussistano i requisiti dell'illecito disciplinare.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento di esecuzione e di ordinamento penitenziario)
L'articolo include, tra gli illeciti disciplinari tipizzati, gli "atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità"; la Corte interpreta il concetto di "molestia" come comprensivo di fastidio, disagio, turbamento della tranquillità della comunità penitenziaria e valuta l'offensività in base a durata, frequenza, finalità e impatto sulle attività quotidiane e lavorative della collettività carceraria.
art. 69, sesto comma, lett. a), legge 26 luglio 1975, n. 354
Tale riferimento disciplina i limiti del sindacato della magistratura di sorveglianza sui provvedimenti disciplinari. La Corte precisa che, pur non potendo sindacare la ricostruzione fattuale compiuta dall'amministrazione quando sia stata irrogata l'ammonizione, la magistratura di sorveglianza conserva il potere di qualificare giuridicamente le condotte accertate e verificare se ricadono o meno negli illeciti disciplinari tipizzati.
Massime di principio
- La qualificazione di una protesta collettiva (es. battitura dei blindi) come illecito disciplinare non è automatica: occorre valutare durata, frequenza, finalità e concreto impatto sulla tranquillità e sull'ordinato svolgimento della vita penitenziaria.
- La magistratura di sorveglianza, anche se deve rispettare i limiti di sindacato imposti dall'applicazione di una sanzione come l'ammonimento, può comunque procedere alla valutazione giuridica della condotta per stabilire se essa rientri nei reati disciplinari tipizzati.
- Proteste brevi, episodiche e motivate da ragioni contingenti (es. modifiche improvvise di regole operative) che non arrecano disordine, impedimento al servizio o rischio di degenerazione sono meno suscettibili di configurare il reato disciplinare di "molestia" alla comunità penitenziaria.
- Nel giudizio va presa in considerazione la prova degli effetti concreti della protesta (disturbo alle attività, impatto psicologico sulla collettività, interferenze con servizi e controlli) più che la sola forma esteriore della protesta.
- Non è corretto equiparare automaticamente i detenuti ai lavoratori subordinati in tema di diritto di sciopero o di forme di protesta: però le finalità della protesta possono essere considerate come elemento necessitante nella valutazione dell'offensività del comportamento.
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