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Sentenza

Sentenza n. 1157/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) della delibera di giunta regionale della Campania del 27 dicembre 2024, n. 757, pubblicata sul B.U.R.C. n. 3 del 13 gennaio 2025, con oggetto: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni”; B) della DGRC 24 febbraio 2025, n. 80, pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 3 marzo 2025, con oggetto: “Nomenclatore tariffario regionale e relativo catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del dpcm 12 gennaio 2017. Ulteriori determinazioni”; C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente, ivi inclusa, se e in quanto occorra, la nota della Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale prot. n. 0614135 del 23dicembre 2024, non nota nel suo effettivo contenuto, richiamata nell’Allegato A - Relazione Tecnica alla DGRC 27 dicembre 2024, n. 757; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IGEA S.r.l. il 16 aprile 2025: per l’annullamento previa adozione di adeguate misure cautelari anche monocratiche della delibera di giunta regionale della Campania del 2 aprile 2025, n. 175, con oggetto: “Attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024 e n. 80 del 24 febbraio 2025: approvazione degli schemi dei contratti con le strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale e integrazioni al relativo nomenclatore e catalogo regionale - Determinazioni”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 21 del 7 aprile 2025;

Giustizia amministrativa202501488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere regionali di assegnazione dei volumi massimi e dei limiti di spesa, di approvazione del nomenclatore tariffario e di approvazione degli schemi contrattuali per le strutture private accreditate

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (Regione e azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le delibere regionali relative alla programmazione dell'assistenza specialistica ambulatoriale, all'assegnazione dei budget e al nomenclatore tariffario, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e irragionevolezza dei criteri utilizzati per la determinazione dei tetti di spesa, prevalenza del criterio storico, insufficiente incidenza degli indicatori di performance, applicazione non chiara dei limiti relativi al case mix e mancato adeguamento dei budget al nuovo nomenclatore e ai nuovi LEA. Ha inoltre dedotto violazione dell'affidamento, manifesta ingiustizia e, in subordine, chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera regionale di approvazione degli schemi contrattuali, deducendone l'illegittimità derivata e contestando la clausola di salvaguardia, ritenuta vessatoria, lesiva del diritto di difesa garantito dagli artt. 24 e 113 Cost. e incompatibile con il diritto dell'Unione europea. La ricorrente ha dichiarato di non avere sottoscritto il contratto con l'azienda sanitaria, sostenendo che la sospensione dell'accreditamento richiedesse uno specifico procedimento e un provvedimento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la mancata sottoscrizione dell'accordo contrattuale determini automaticamente, ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, la sospensione dell'accreditamento istituzionale, senza necessità di un procedimento o di un provvedimento amministrativo costitutivo. L'effetto sospensivo si produce ex lege alla scadenza del termine per la sottoscrizione, indipendentemente dall'imputabilità della mancata stipula e dall'eventuale mancata convocazione da parte dell'azienda sanitaria; la struttura interessata avrebbe potuto attivarsi per sollecitare la stipula. In tale situazione l'operatore non può erogare prestazioni a carico del servizio sanitario regionale, né vantare il diritto al relativo corrispettivo e, conseguentemente, non dispone dell'interesse e della legittimazione a contestare i budget e gli atti di programmazione. Il giudice ha ritenuto non fondata la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale, escludendo che la norma violi gli artt. 24 e 113 Cost. o sia irragionevole: l'eventuale preclusione processuale deriverebbe dalla clausola di salvaguardia e dalla carenza di interesse conseguente alla mancata stipula, non dalla sospensione automatica in sé. Ha inoltre escluso profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea. L'improcedibilità è maturata successivamente alla proposizione del ricorso, alla scadenza del termine di sottoscrizione, individuata nella pronuncia al 9 maggio 2025 dopo la cessazione della sospensione cautelare del termine. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992

    In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso

    La mancata stipula dell'accordo contrattuale determina automaticamente ed ex lege la sospensione dell'accreditamento, senza necessità di un procedimento o di un provvedimento amministrativo; durante la sospensione la struttura non può operare a carico del servizio sanitario regionale e non ha interesse a contestare i tetti di spesa.

  • art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992

    L'accreditamento istituzionale costituisce il presupposto per l'erogazione di prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, ma la sua operatività è subordinata anche alla stipula dell'accordo contrattuale.

  • art. 24 Cost.

    La disciplina della sospensione automatica dell'accreditamento non determina una violazione del diritto di difesa; l'eventuale carenza di interesse a ricorrere deriva dalla mancata stipula e dalla clausola di salvaguardia.

  • art. 113 Cost.

    La disciplina non preclude in modo incostituzionale la tutela giurisdizionale, poiché la limitazione deriva dall'assenza di un interesse attuale alla contestazione degli atti di programmazione.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale è stata disattesa, non emergendo un profilo di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea.

Massime di principio

  • La mancata stipula dell'accordo contrattuale previsto dall'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 determina automaticamente ed ex lege la sospensione dell'accreditamento istituzionale, senza necessità di un procedimento o di un provvedimento amministrativo costitutivo.
  • La sospensione automatica dell'accreditamento opera alla scadenza del termine fissato per la stipula, indipendentemente dall'imputabilità della mancata conclusione dell'accordo e dall'eventuale mancata convocazione della struttura da parte dell'azienda sanitaria, ferma la possibilità per l'operatore interessato di sollecitare la sottoscrizione.
  • La struttura privata accreditata che non sottoscrive l'accordo contrattuale non può erogare prestazioni a carico del servizio sanitario regionale né pretendere il relativo corrispettivo; per conseguenza, manca l'interesse a contestare i tetti di spesa e gli atti regionali di programmazione delle prestazioni.
  • La clausola di salvaguardia inserita negli accordi con le strutture sanitarie accreditate non viola, secondo la decisione, gli artt. 24 e 113 Cost. né il diritto dell'Unione europea, poiché la preclusione alla contestazione deriva dalla mancata stipula e dalla conseguente carenza di interesse, non dalla sospensione dell'accreditamento considerata isolatamente.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrereQuestione di legittimità costituzionale

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