Sentenza del 08/01/2019 n. 73 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
SANZIONI - Società di persone e soci - accertamento - imputazione al socio pro quota del maggior reddito accertato nei confronti della società - sanzione per dichiarazione infedele - irrogabile nei confronti del socio
Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento con cui le era stato imputato, ai fini IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, il maggior reddito accertato in capo alla società di persone, in proporzione alla sua quota di partecipazione del 24,01%. Ha contestato profili formali e sostanziali dell'accertamento societario, la validità della sottoscrizione degli atti e, soprattutto, l'applicazione delle sanzioni per dichiarazione infedele, sostenendo l'assenza di una propria volontà evasiva e qualificando la fattispecie come elusiva. L'Agenzia ha sostenuto che il maggior reddito societario si trasferisce pro quota al socio per il principio di trasparenza e che la sanzione è legittima in presenza della colpevolezza derivante dall'insufficiente esercizio dei poteri di controllo del socio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i procedimenti e accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che l'accertamento societario, ormai definitivo o comunque non contestato con successo dalla società, si rifletta pro quota sulla socia. Ha inoltre ritenuto legittima la sanzione per dichiarazione infedele, anche nei confronti della socia accomandante, poiché la responsabilità sanzionatoria non richiede necessariamente la volontarietà dell'omissione, essendo sufficiente la colpevolezza derivante dall'omesso o insufficiente esercizio dei poteri di controllo, consultazione della contabilità e richiesta del rendiconto sociale. La sentenza di primo grado è stata riformata e gli avvisi di accertamento sono stati confermati integralmente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 41-bis del D.P.R. 600/1973
La norma è stata ritenuta correttamente applicata dall'Agenzia in presenza di irregolarità nella fatturazione, operazioni oggettivamente inesistenti e indebita deduzione di spese di rappresentanza; la fattispecie non è stata qualificata come mera elusione fiscale.
Art. 37-bis del D.P.R. 600/1973
La contribuente ne aveva invocato l'applicazione per sostenere la natura elusiva dell'operazione, ma la Commissione ha escluso che tale disciplina fosse pertinente al caso concreto.
Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 471/1997
Richiamato dalla contribuente per contestare la sanzione per dichiarazione infedele; la contestazione è stata respinta, ritenendosi sussistente la colpevolezza del socio.
Art. 5, comma 4, del D.Lgs. 471/1997
Richiamato nell'ambito delle contestazioni relative all'applicazione delle sanzioni; la Commissione ha confermato la debenza della sanzione per infedele dichiarazione.
Art. 6, commi 1, 4, 5 e 6, del D.Lgs. 471/1997
Invocato dalla contribuente per sostenere l'inapplicabilità o la non debenza delle sanzioni; la Commissione non ha accolto tali eccezioni.
Art. 10 della legge 212/2000
La contribuente ne ha invocato i principi di tutela dell'affidamento e di non sanzionabilità in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, ma tali condizioni non sono state riconosciute.
Art. 112 del codice di procedura civile
L'Agenzia ha dedotto che la decisione di primo grado avesse accolto la domanda sulla base di una motivazione non prospettata dalla contribuente, prospettando una ultrapetizione; la Commissione ha rilevato che l'assunto della passività tributaria non era stato dedotto nel ricorso introduttivo.
Principio di trasparenza fiscale delle società di persone
Il reddito accertato in capo a una società di persone viene imputato ai soci in proporzione alle rispettive quote, indipendentemente dalla percezione materiale del reddito. Se l'accertamento societario diviene definitivo, esso si riflette pro quota sui soci.
Cassazione, sentenza n. 20099/2018
Ha affermato che la rettifica del reddito di una società di persone, imputata pro quota al socio ai fini IRPEF, può comportare anche la sanzione per dichiarazione infedele, fondata non solo sulla volontarietà ma anche sulla colpevolezza.
Cassazione, sentenza n. 16585/2009
Richiamata come precedente conforme al principio secondo cui il socio può rispondere della dichiarazione infedele quando non abbia esercitato adeguatamente i propri poteri di controllo sulla società.
Cassazione, ordinanza n. 9637/2017; sentenze nn. 9221/2011, 12177/2009 e 17492/2002
Richiamate dall'Agenzia a sostegno della responsabilità colposa del socio per l'omesso o insufficiente esercizio dei poteri di controllo, gestione o direzione dell'attività sociale.
Massime di principio
- Nelle società di persone, il maggior reddito accertato in capo alla società viene normalmente imputato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, anche se il socio non ha materialmente percepito il reddito.
- L'eventuale mancata partecipazione alla gestione non esclude automaticamente la responsabilità sanzionatoria del socio: il socio non amministratore deve esercitare i poteri di controllo, consultare la documentazione contabile e chiedere il rendiconto dell'attività sociale.
- Per i soci amministratori, la colpevolezza può derivare dall'omesso o insufficiente esercizio dei poteri di gestione, direzione e controllo dell'impresa.
- La sanzione per dichiarazione infedele può essere applicata al socio anche senza prova di una volontà evasiva diretta, purché sia dimostrabile una condotta colposa.
- Le contestazioni relative all'accertamento societario devono essere normalmente affrontate anche dalla società; se l'accertamento diventa definitivo nei suoi confronti, il socio può avere difficoltà a rimetterne in discussione il contenuto nel giudizio personale.
- La disciplina dell'elusione fiscale non è applicabile quando l'accertamento riguarda operazioni oggettivamente inesistenti, irregolarità di fatturazione o indebite deduzioni: in tali casi la condotta può essere trattata come evasiva e sanzionata.
- La semplice assenza di una propria volontà omissiva o la posizione di socio accomandante non sono, da sole, sufficienti a escludere le sanzioni; occorre dimostrare l'assenza di colpa o l'impossibilità concreta di esercitare i poteri di controllo.
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