Cassazione Penale, Sentenza n. 28009/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna n. 28/2025 perché trasmessa dal difensore a un indirizzo PEC diverso da quello indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi (art. 87-bis d.lgs. 150/2022). Il ricorrente contestava la qualificazione come "inammissibile" dell'opposizione nonostante la tempestività (iscrizione nel registro delle impugnazioni entro 15 giorni) e sosteneva che le cause di inammissibilità previste per le impugnazioni non sono automaticamente estendibili alle opposizioni al decreto penale, invocando il principio di tassatività e il principio del favor oppositionis; richiamava inoltre la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Bottari) e la disciplina degli artt. 461 e 582 c.p.p.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso (secondo motivo) ritenendolo fondato in via assorbente. Ha stabilito che la disciplina sulle cause di inammissibilità legate all'invio a PEC non competente (art. 87-bis d.lgs. 150/2022) non si applica automaticamente all'opposizione al decreto penale di condanna, poiché l'art. 461 c.p.p. richiama soltanto le modalità di presentazione compatibili con l'atto di impugnazione ma non estende i requisiti formali e le cause di inammissibilità previste per le impugnazioni (art. 581 c.p.p.). La Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Paola per il giudizio sull'opposizione, rilevando altresì che l'opposizione era stata inviata a una PEC riferibile alla cancelleria del GIP e iscritta nel registro delle impugnazioni entro il termine di 15 giorni.
Norme richiamate
art. 461 c.p.p.
Richiama le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione ma non estende automaticamente alla opposizione le cause di inammissibilità previste per le impugnazioni; l'opposizione va valutata secondo il principio del favor oppositionis
art. 581 c.p.p.
La disciplina delle cause di inammissibilità delle impugnazioni (art. 581) non si applica di per sé all'opposizione al decreto penale, per la tassatività delle cause di inammissibilità
art. 582 c.p.p.
Riferimento alle modalità di presentazione degli atti di impugnazione che l'art. 461 richiama; tuttavia non trasferisce automaticamente i requisiti di forma e le cause di inammissibilità alle opposizioni
art. 87-bis D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Prevede indirizzi PEC censiti dal Direttore generale come luoghi virtuali designati per il deposito degli atti di impugnazione; la Corte ritiene che la causa di inammissibilità prevista dal comma 7 per l'invio a PEC non riferibile non sia automaticamente applicabile all'opposizione al decreto penale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norma richiamata in motivazione dei motivi di cassazione (criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione); usata per inquadrare i vizî denunciati
art. 111 Cost.
Riferimento al principio del giusto processo e all'esigenza che la legge regoli in modo chiaro e prevedibile le modalità di accesso al giudice; usato per argomentare contro un eccessivo formalismo
art. 6 CEDU
Invocato tramite la giurisprudenza europea (Succi c. Italia) per sostenere il diritto di accesso alla giustizia e rifiutare soluzioni meramente formalistiche che impediscano l'effettività del ricorso
Sentenza Corte EDU, Succi c. Italia (n. 55064 del 28/10/2021)
Richiamata per argomentare che il formalismo non deve ostacolare l'effettività del diritto di accesso al giudice; la regola nazionale non può essere applicata in modo da risultare disfunzionale rispetto ai diritti garantiti dall'art. 6 CEDU
Decreto-legge n. 137/2020, comma 6-sexies (lett. e) e richiamo nel D.Lgs. 150/2022)
Citato come antecedente normativo da cui deriva la disposizione sull'indirizzo PEC come unico luogo virtuale per il deposito degli atti di impugnazione; la Corte segnala che tale previsione è specifica per le impugnazioni e non contiene estensione automatica alle opposizioni
Giurisprudenza nazionale (Sezioni Unite, sent. Bottari; Sez. 3 n. 7380/2025; Sez. 5 n. 4613/2024)
Riferimenti dottrinali/giurisprudenziali utilizzati dalle parti e valutati dalla Corte; in particolare la Bottari è richiamata dal ricorrente per sostenere maggiore elasticità nell'accoglimento delle impugnazioni/opposizioni
Massime di principio
- L'opposizione al decreto penale di condanna va valutata secondo le regole specifiche dell'art. 461 c.p.p. e non è automaticamente assoggettata a tutte le cause di inammissibilità previste per le impugnazioni ordinarie (art. 581 c.p.p.): le cause di inammissibilità sono da interpretare in modo tassativo
- L'invio dell'opposizione a una PEC diversa da quella indicata nel provvedimento del Direttore generale non implica automaticamente inammissibilità se l'atto è pervenuto a una PEC riferibile alla cancelleria competente e l'opposizione è stata iscritta nel registro delle impugnazioni entro il termine previsto
- Il principio del favor oppositionis richiede un'interpretazione favorevole all'ammissibilità dell'opposizione quando il percorso seguito dal difensore consente di raggiungere l'effetto utile (accesso della controversia al sindacato giurisdizionale) senza ledere la prevedibilità delle modalità di deposito
- Le regole tecniche sul deposito telematico (art. 87-bis D.Lgs. 150/2022 e provvedimenti del Direttore generale) devono essere applicate tenendo conto del principio di effettività del diritto di difesa e del divieto di formalismi eccessivi che ostacolino l'accesso alla giustizia (anche in linea con la giurisprudenza CEDU)
- Per evitare rischi di inammissibilità è comunque consigliabile inviare l'atto sia all'indirizzo PEC ufficialmente indicato sia alla PEC della cancelleria competente e verificare tempestivamente l'iscrizione nel registro delle impugnazioni
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