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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12913/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere a carico di Iovino Ciro per omicidio (capo A, vittima Amato Cristian Alessandro) e tentato omicidio (capo B, vittima Immacolata Iovino) commessi il 10 luglio 2021. La difesa deduceva: vizio di motivazione; applicabilità della legittima difesa (anche in forma putativa o in eccesso colposo); richiesta di derubricazione a omicidio preterintenzionale e a lesioni personali; inutilizzabilità o contraddittorietà di alcune dichiarazioni testimoniali; eccessiva gravità della misura cautelare nonostante il trasferimento della famiglia del ricorrente e la richiesta degli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (in parte per motivi non consentiti e in parte manifestamente infondati). Ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base delle videoriprese, delle dichiarazioni testimoniali e del rinvenimento del coltello collegabile al ceppo rinvenuto in casa dell'indagato. Ha escluso la sussistenza della legittima difesa (reale, putativa o dell'eccesso colposo) per carenza di attualità, gravità e consistenza dell'offesa al momento del fatto; ha escluso la derubricazione ad omicidio preterintenzionale e la derubricazione del tentato omicidio in lesioni, avendo elementi che depongono per dolo (anche eventuale o indifferente). Ha ritenuto congrua la scelta della custodia cautelare in carcere per il pericolo di reiterazione, non superata dalla difesa mediante il trasferimento in altra località. Per effetto della inammissibilità del ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende di euro tremila ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 52 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che non sussistono i presupposti della legittima difesa (né nella forma reale, né putativa, né nell'eccesso colposo) in quanto mancavano attualità, gravità e consistenza dell'offesa al momento dell'azione dell'indagato.

  • art. 55 cod. pen. (eccesso colposo)

    Richiamato dalla difesa, ma la Corte ha osservato che non è stato dimostrato lo stato di grave turbamento e la condizione oggettiva che giustificherebbe l'eccesso colposo.

  • art. 59 cod. pen. (circostanze)

    Richiamato nella fase difensiva per contestare qualificazioni e circostanze; la Corte ha valutato che gli elementi probatori non consentono la derubricazione prospettata.

  • art. 575 cod. pen. (omicidio)

    La Corte ha ritenuto coerente la contestazione del delitto di omicidio sulla base dell'uso del mezzo, della parte del corpo colpita e dell'intensità del colpo, che depongono per dolo anche eventuale.

  • art. 273 cod. proc. pen. (gravità indiziaria)

    La Corte ha ribadito i criteri del giudizio prognostico cautelare: la gravità degli indizi dev'essere tale da rendere qualificata la probabilità di condanna, e ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza di tali indizi.

  • art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. (esigenze cautelari)

    Applicato per valutare il pericolo di reiterazione della condotta criminosa: la Corte ha ritenuto che il pericolo persisteva e non fosse superato dagli elementi forniti dalla difesa (es. trasferimento).

  • art. 533 e art. 530 cod. proc. pen. (regole di giudizio nel merito)

    Richiamati dal Collegio per spiegare che, pur non applicabili direttamente nella fase cautelare, le regole del giudizio di merito devono essere considerate nella prospettiva prognostica della gravità indiziaria.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di riferimento sui criteri di valutazione degli elementi probatori in sede cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la determinazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.164/2011 e Legge n.47/2015

    Citata dalla difesa in relazione al tema del giudizio di attualità del pericolo e alla necessità di ponderare misure meno afflittive; la Corte ha valutato che tali rilievi non erano sufficienti a ribaltare la valutazione del Tribunale.

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudice valuta la "gravità indiziaria" con un giudizio prognostico: non è richiesta certezza di colpevolezza, ma elementi tali da rendere probabile una futura condanna.
  • La Corte di legittimità non può sostituirsi al merito con una rivalutazione integrale delle prove: il controllo riguarda la completezza, la logicità e la non contraddittorietà della motivazione del giudice del merito.
  • Le doglianze difensive che chiedono una rinnovata valutazione dei singoli elementi probatori sono spesso inammissibili nella cassazione sull'ordinanza cautelare, salvo profili di illegittimità formale o di carenza logicomotivazionale.
  • La legittima difesa (reale, putativa o eccesso colposo) richiede la prova dell'attualità, gravità e consistenza dell'offesa; la mera conflittualità pregressa o la provocazione non bastano a giustificarla se al momento dell'azione non sussisteva un pericolo concreto.
  • L'uso di un'arma e il colpo in regione toracica sono elementi che in fase cautelare possono far propendere per il dolo o il dolo eventuale rispetto all'evento morte, ostando alla derubricazione a preterintenzionale.
  • Il trasferimento della famiglia o il cambiamento di residenza non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice deve valutare se gli elementi prodotti superano la presunzione di pericolosità connessa al titolo di reato.
  • La decisione cautelare può essere rivista in sede di merito con acquisizione di nuove prove; tuttavia, fino ad allora la misura può essere confermata se la prognosi di pericolosità è ben motivata.

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