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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40082/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per correzione di errore di fatto: il ricorrente deduceva che la sentenza impugnata aveva errato nell'attribuire la presentazione della dichiarazione IRES 2010 al nuovo amministratore-liquidatore Guido Ponti, mentre dal documento prodotto risultava che la dichiarazione era stata depositata il 27 marzo 2012 dal medesimo Gianfranco Ponti. Sosteneva che tale errore percettivo, immediatamente rilevabile dalla semplice lettura del documento, fosse decisivo: se riconosciuta, la dichiarazione sarebbe stata nulla per mancanza di legittimazione e la fattispecie avrebbe dovuto rientrare nell'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 (omissione della dichiarazione) anziché nell'art. 2 (induzione in dichiarazione di elementi passivi fittizi mediante fatture per operazioni inesistenti). Chiedeva l'annullamento della sentenza e la rinnovazione della trattazione in Cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso tempestivo ma manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che, anche ammettendo l'errore di inversione dei ruoli tra padre e figlio, lo stesso non fosse 'decisivo' ai sensi della giurisprudenza di legittimità, poiché la questione centrale (il concorso dell'extraneus nel reato dell'intraneus e la valutazione del fatto) era già stata affrontata e la pronuncia non sarebbe potuta essere diversa. Perciò il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (importo indicato nel dispositivo della sentenza).

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Riferito come norma incriminatrice contestata: punisce l'indicazione di elementi passivi fittizi e la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Nel caso la sentenza aveva ritenuto applicabile tale articolo all'operato del ricorrente.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5

    Richiamato dal ricorrente come norma alternativa: punisce l'omissione della prescritta dichiarazione. L'argomentazione era che, se la dichiarazione fosse stata presentata da soggetto privo di legittimazione, questa sarebbe nulla e la fattispecie concreta sarebbe ricaduta nell'art. 5.

  • cod. proc. pen., art. 625-bis

    Norma indicata dal ricorrente come titolo utile per la correzione di errore di fatto. La Corte ha valutato che l'eventuale errore percettivo non fosse decisivo ai fini della rettifica richiesta.

  • cod. proc. pen., art. 127

    Norma richiamata per la richiesta di trattazione del ricorso in udienza camerale; la difesa aveva chiesto la trattazione ex art. 127.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilita' nella determinazione della causa di inammissibilita'. La Corte ha ritenuto che non sussistesse l'assenza di colpa che avrebbe escluso la sanzione pecuniaria, e pertanto ha condannato il ricorrente al pagamento della sanzione e delle spese.

Massime di principio

  • L'errore di fatto percettivo è sanabile solo se è immediatamente rilevabile e, soprattutto, decisivo: occorre dimostrare che la correzione dell'errore avrebbe necessariamente condotto a una decisione incontrovertibilmente diversa.
  • La semplice rilevazione di una discordanza formale (es. intestazione o firma in un documento) non è sufficiente se la questione centrale di diritto e di causa prospettata era già stata analizzata e la giudicazione non poteva comunque cambiare.
  • Se si sostiene la nullità di un atto (es. dichiarazione fiscale) per inesistenza di legittimazione, è necessario dimostrare il nesso causale diretto tra tale nullità e la diversa qualificazione penale del fatto; altrimenti la correzione dell'errore non modifica l'esito processuale.
  • Nei ricorsi per correzione di errore di fatto occorre allegare e documentare chiaramente l'errore e la sua rilevanza decisiva; la tempestivita' del ricorso va verificata rispetto ai termini processuali, inclusi gli adeguamenti per sospensioni feriali.
  • La Corte può condannare il ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie se non riconosce l'assenza di colpa nella proposizione di un ricorso manifestamente infondato.

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