Cassazione Civile, Ordinanza n. 05336/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso perché ha rilevato che il giudizio rientrava tra le controversie per le quali era stata presentata domanda di definizione agevolata ai sensi della normativa sopravvenuta. In applicazione dell'art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023, conv. in l. n. 41/2023, ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014, emesso a seguito di PVC, con recupero di maggiori imposte dirette e IVA per costi ritenuti indeducibili. In appello la CTR aveva confermato il recupero: quanto alle perdite su crediti, aveva ritenuto che la deduzione dovesse essere imputata all'esercizio 2013, ossia a quello in cui il debitore era stato ammesso al concordato preventivo, quale momento di certezza dell'irrecuperabilità; quanto ai costi di manutenzione, aveva ritenuto non dimostrata l'inerenza e la riferibilità delle spese ai singoli automezzi, osservando in sostanza la mancanza di indicazioni puntuali nelle fatture. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 101, comma 5-bis, TUIR, sostenendo che la perdita su crediti è deducibile anche negli esercizi successivi all'assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, sicché non poteva essere limitata al solo esercizio di ammissione al concordato; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla disciplina retroattiva dell'art. 13 d.lgs. n. 147/2015, già invocata nel merito; 3) violazione dell'art. 109 TUIR, dell'art. 53 Cost. e dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'onere probatorio sui costi di manutenzione era stato assolto tramite l'indicazione degli acquisti in rimanenza e i buoni di prelievo, senza necessità di indicare in fattura targa o telaio di ciascun mezzo.
Norme richiamate
art. 101, comma 5-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
invocato dal ricorrente per sostenere che la perdita su crediti derivante da procedure concorsuali sia deducibile anche negli esercizi successivi a quello in cui il debitore è assoggettato alla procedura, non solo nell'anno di ammissione al concordato.
art. 13 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
richiamato quale norma che avrebbe introdotto la disciplina della deduzione delle perdite su crediti anche in esercizi successivi a quello di apertura della procedura concorsuale, con asserita rilevanza retroattiva.
art. 112 cod. proc. civ.
dedotto come violato per omessa pronuncia della CTR sulla disciplina retroattiva invocata dalla parte.
art. 109 TUIR
richiamato a sostegno della deducibilità dei costi di manutenzione e dell'asserito assolvimento dell'onere di provare inerenza e competenza.
art. 53 Cost.
invocato in relazione alla corretta imposizione dei redditi e alla deduzione dei costi d'impresa.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dal ricorrente in tema di detrazione IVA e documentazione delle spese di manutenzione.
art. 40, comma 3, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla l. 21 aprile 2023, n. 41
base normativa utilizzata dalla Corte per dichiarare estinto il giudizio, in quanto controversia compresa nell'elenco delle liti per le quali era stata presentata domanda di definizione agevolata.
l. n. 197/2022
richiamata come disciplina della definizione agevolata cui la controversia risultava ricompresa, secondo l'elenco depositato.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria rientra tra quelle per le quali risulta presentata domanda di definizione agevolata secondo la disciplina sopravvenuta, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
- In tema di perdite su crediti, il contribuente può dedurre la perdita anche in relazione a esercizi successivi rispetto a quello in cui il debitore è stato assoggettato a procedura concorsuale, se la disciplina applicabile lo consente; la questione va comunque affrontata alla luce della norma temporale invocata.
- L'omessa pronuncia su una specifica questione di diritto dedotta in appello integra un vizio ex art. 112 c.p.c. solo se la questione sia effettivamente devoluta e il giudice non vi abbia fornito alcuna risposta, neppure implicita.
- Ai fini della deducibilità dei costi d'impresa, il contribuente deve fornire prova dell'inerenza e della riferibilità delle spese all'attività svolta; la prova può essere documentale, ma non può risolversi in affermazioni generiche prive di adeguato collegamento tra il costo e il bene o servizio cui si riferisce.
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