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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/917

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/917 della Commissione del 1o luglio 2020 che autorizza l’immissione sul mercato dell’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, l’immissione sul mercato dell’Unione dell’infuso di foglie di caffè di Coffea arabica L. e/o Coffea canephora come alimento tradizionale da un paese terzo. L’autorizzazione è concessa solo per l’uso dell’infuso in quanto tale, con inserimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati e con specifiche condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e limiti di composizione, tra cui un massimo di 700 mg/l di EGCG. Il regolamento modifica di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Autorizzazione all’immissione sul mercato dell’Unione dell’infuso di foglie di caffè di Coffea arabica L. e/o Coffea canephora come alimento tradizionale da un paese terzo e modifica dell’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che immettono sul mercato dell’Unione l’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, sia come alimento in quanto tale sia, in origine, come uso richiesto dal notificante. L’autorizzazione è limitata all’uso dell’infuso "in quanto tale"; la Commissione ha considerato non valida la parte della notifica relativa all’impiego come ingrediente di altre bevande per assenza di prova della storia di uso sicuro. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE. Si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Autorizzazione dell’infuso di foglie di caffè come nuovo alimento tradizionale da paese terzo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/917 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione dell’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, qualificato come alimento tradizionale da un paese terzo ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’intervento si colloca nel sistema dei nuovi alimenti, nel quale solo i prodotti autorizzati e iscritti nell’elenco dell’Unione possono essere commercializzati.

La Commissione fonda la decisione sull’assenza di obiezioni motivate da parte degli Stati membri e dell’EFSA entro il termine previsto e sulla valutazione tecnica dell’Autorità, che non evidenzia preoccupazioni per la sicurezza, ferma restando l’indicazione di un limite massimo di EGCG. Il regolamento modifica conseguentemente il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che contiene l’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati.

Contesto normativo e base giuridica

La misura è adottata sulla base del regolamento (UE) 2015/2283, in particolare dell’articolo 15, paragrafo 4, che attribuisce alla Commissione il potere di decidere sull’autorizzazione e sull’immissione sul mercato di un alimento tradizionale da un paese terzo. I considerando richiamano anche il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468, che disciplina i requisiti amministrativi e scientifici relativi a tali alimenti, e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

La Commissione ricorda inoltre che, ai sensi del sistema dei nuovi alimenti, gli alimenti tradizionali da paesi terzi rientrano nella nozione di nuovo alimento di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2283.

Procedura di notifica e valutazione

Il richiedente, AM Breweries, ha notificato il 27 novembre 2018 l’intenzione di commercializzare l’infuso di foglie di caffè come alimento tradizionale da un paese terzo, chiedendone l’uso sia in quanto tale sia come ingrediente di altre bevande destinate alla popolazione generale. La Commissione ha richiesto informazioni supplementari sulla validità della notifica, presentate in più fasi tra giugno e agosto 2019.

L’11 settembre 2019 la notifica valida è stata trasmessa agli Stati membri e all’EFSA, che entro il termine di quattro mesi non hanno sollevato obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza. L’EFSA ha poi pubblicato il 3 febbraio 2020 una relazione tecnica nella quale ha osservato la possibile presenza di epigallocatechina gallato (EGCG) nell’infuso e ha indicato un livello massimo pari a 700 mg/l.

Esito della valutazione e limitazioni dell’autorizzazione

La Commissione accoglie la conclusione secondo cui i dati disponibili sulla composizione e sulla storia di uso dell’infuso non sollevano preoccupazioni per la sicurezza. Tuttavia, distingue nettamente tra l’uso dell’infuso in quanto tale e l’uso come ingrediente di altre bevande.

Per quest’ultimo impiego il richiedente non ha fornito la documentazione richiesta a dimostrazione della storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo, come previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2015/2283. Di conseguenza, la Commissione considera valida solo la notifica relativa all’uso dell’infuso in quanto tale e non autorizza l’uso come ingrediente di altre bevande.

Contenuto dell’autorizzazione e requisiti di etichettatura

L’articolo 1 inserisce il nuovo alimento nell’elenco dell’Unione e stabilisce che la relativa voce comprende le condizioni d’uso e i requisiti di etichettatura contenuti nell’allegato.

L’etichetta dei prodotti che contengono il nuovo alimento deve riportare la denominazione "Infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora". La collocazione nell’elenco avviene nella categoria delle "infusioni di erbe".

Specifiche tecniche del prodotto autorizzato

L’allegato descrive il nuovo alimento come un infuso di foglie di Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, appartenenti alla famiglia Rubiaceae. La preparazione prevede la miscelazione di un massimo di 20 g di foglie essiccate con 1 l di acqua calda; una volta rimosse le foglie, l’infuso deve essere pastorizzato ad almeno 71 °C per 15 secondi.

Le specifiche organolettiche indicano un liquido marrone verde, con odore e sapore caratteristici.

Limiti di composizione, requisiti microbiologici e contaminanti

Sono fissati limiti compositivi puntuali:

  • acido clorogenico (5-CQA): inferiore a 100 mg/l;
  • caffeina: inferiore a 80 mg/l;
  • epigallocatechina gallato (EGCG): inferiore a 700 mg/l.

Sono inoltre previsti requisiti microbiologici:

  • conteggio totale su piastra: inferiore a 500 CFU/g;
  • conteggio totale di lieviti e muffe: inferiore a 100 CFU/g;
  • coliformi totali: inferiore a 100 CFU/g;
  • Escherichia coli: assenza in 1 g;
  • Salmonella: assenza in 25 g.

Quanto ai metalli pesanti, i limiti sono:

  • piombo (Pb): inferiore a 3,0 mg/l;
  • arsenico (As): inferiore a 2,0 mg/l;
  • cadmio (Cd): inferiore a 1,0 mg/l.

Modifica dell’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati

L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 conformemente all’allegato del presente regolamento. La modifica consiste nell’inserimento del nuovo alimento nella tabella 1, dedicata ai nuovi alimenti autorizzati, e nella tabella 2, dedicata alle specifiche.

Entrata in vigore e portata applicativa

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione e inserimento nell’elenco UE

L’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’autorizzazione riguarda l’alimento tradizionale da un paese terzo come specificato nell’allegato del regolamento.

Condizioni d’uso ed etichettatura

La voce inserita nell’elenco include condizioni d’uso e requisiti specifici di etichettatura. La denominazione da riportare in ეტichetta dei prodotti alimentari che contengono il nuovo alimento è "Infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora".

Specifiche tecniche del nuovo alimento

L’alimento tradizionale consiste in un infuso di foglie di Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner (famiglia Rubiaceae). La preparazione avviene miscelando un massimo di 20 g di foglie essiccate con 1 l di acqua calda; dopo la rimozione delle foglie, l’infuso è pastorizzato ad almeno 71 °C per 15 secondi.

Parametri di composizione e limiti massimi

Sono fissati i seguenti limiti: acido clorogenico (5-CQA) < 100 mg/l, caffeina < 80 mg/l, epigallocatechina gallato (EGCG) < 700 mg/l. La Commissione recepisce il livello massimo di EGCG indicato dall’EFSA in ragione della possibile presenza di tale sostanza nell’infuso.

Criteri microbiologici e contaminanti

Le specifiche includono: conteggio totale su piastra < 500 CFU/g, conteggio totale di lieviti e muffe < 100 CFU/g, coliformi totali < 100 CFU/g, assenza di Escherichia coli in 1 g, assenza di Salmonella in 25 g. Sono inoltre previsti limiti per i metalli pesanti: piombo < 3,0 mg/l, arsenico < 2,0 mg/l, cadmio < 1,0 mg/l.

Base procedurale e valutazione della sicurezza

La Commissione decide ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2283. La notifica è stata trasmessa agli Stati membri e all’EFSA; non sono state presentate obiezioni debitamente motivate entro quattro mesi. L’EFSA ha concluso che i dati disponibili sulla composizione e sulla storia di uso non destano preoccupazioni per la sicurezza.

Limiti della notifica e esclusione dell’uso come ingrediente di altre bevande

Il richiedente aveva chiesto anche l’uso dell’infuso come ingrediente di altre bevande, ma non ha fornito la documentazione richiesta per dimostrare la storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo per tale impiego. La Commissione considera pertanto valida solo la notifica relativa all’uso dell’infuso in quanto tale, non quella relativa all’uso come ingrediente di altre bevande.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato per inserire il nuovo alimento nella tabella 1 (nuovi alimenti autorizzati) e nella tabella 2 (specifiche).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentisicurezza alimentareetichettatura alimentaremercato internoalimenti tradizionali da paesi terzi

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