Regolamento (UE) 2020/916
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/916 della Commissione del 1o luglio 2020 che autorizza un’estensione dell’uso degli xilo-oligosaccaridi come nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento amplia le condizioni d’uso degli xilo-oligosaccaridi, già autorizzati come nuovo alimento, consentendone l’impiego anche negli integratori alimentari destinati agli adulti. La Commissione ritiene che l’estensione non richieda una nuova valutazione EFSA, poiché rientra nel perimetro della precedente valutazione di sicurezza. Viene quindi aggiornato l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati con nuove condizioni d’uso e con l’obbligo di indicare in ეტichetta la denominazione "Xilo-oligosaccaridi".
Autorizza l’estensione d’uso degli xilo-oligosaccaridi come nuovo alimento, includendone l’impiego negli integratori alimentari per adulti, e aggiorna l’elenco اتحe dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli xilo-oligosaccaridi in quanto nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e, in particolare, alle condizioni di utilizzo nei prodotti alimentari elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’estensione riguarda gli integratori alimentari definiti dalla direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta in generale, con dose massima di 2 g/giorno. Restano ferme le condizioni già autorizzate per pane bianco, pane integrale, cereali da colazione, biscotti, bevande a base di soia, yogurt, creme di frutta da spalmare e prodotti di cioccolato. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE.
Estensione d’uso degli xilo-oligosaccaridi come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/916 della Commissione autorizza un’estensione delle condizioni d’uso degli xilo-oligosaccaridi, già iscritti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L’intervento è adottato a norma del regolamento (UE) 2015/2283, in particolare dell’articolo 12, e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La Commissione richiama la precedente autorizzazione del 2018 e la relativa valutazione EFSA, ritenendo che la nuova domanda rientri nel perimetro della sicurezza già esaminata.
Contesto e motivazione dell’atto
La disciplina dei nuovi alimenti consente la commercializzazione nell’Unione soltanto dei prodotti autorizzati e inseriti nell’elenco unionale. Gli xilo-oligosaccaridi erano già autorizzati per varie categorie alimentari con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648. Con la domanda presentata il 25 novembre 2019 da Shandong Longlive Biotechnology Co. Ltd, è stata chiesta l’estensione dell’uso agli integratori alimentari destinati alla popolazione adulta in generale, fino a 2 g al giorno.
La Commissione ha ritenuto non necessaria una nuova valutazione EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, poiché l’uso proposto rientra nella valutazione di sicurezza già effettuata. La valutazione dell’esposizione richiamata nel considerando mostra che l’assunzione massima complessiva stimata, anche sommando i nuovi usi agli usi già autorizzati, non supera i livelli ritenuti critici nella letteratura scientifica né il valore di riferimento per le fibre alimentari stabilito dall’Autorità.
Ambito di applicazione
L’atto si applica agli xilo-oligosaccaridi come nuovo alimento e alle relative condizioni di impiego nei prodotti alimentari elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’estensione riguarda specificamente gli integratori alimentari, ai sensi della direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta in generale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE.
Contenuto dell’autorizzazione e aggiornamento dell’elenco unionale
L’articolo 1 dispone la modifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, con riferimento alla voce "Xilo-oligosaccaridi". L’articolo 2 prevede la modifica del relativo allegato conformemente all’allegato del nuovo regolamento.
L’allegato sostituisce la voce precedente e introduce le condizioni aggiornate di impiego. In particolare, gli xilo-oligosaccaridi possono essere usati nei seguenti alimenti ai livelli massimi indicati:
- pane bianco: 14 g/kg;
- pane integrale: 14 g/kg;
- cereali da colazione: 14 g/kg;
- biscotti: 14 g/kg;
- bevande a base di soia: 3,5 g/kg;
- yogurt: 3,5 g/kg;
- creme di frutta da spalmare: 30 g/kg;
- prodotti di cioccolato: 30 g/kg;
- integratori alimentari destinati alla popolazione adulta in generale: 2 g/giorno.
I livelli massimi sono calcolati in base alla specifica "Sotto forma di polvere 1".
Etichettatura e condizioni particolari
L’allegato introduce un requisito specifico di etichettatura: la denominazione del nuovo alimento da riportare sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono deve essere "Xilo-oligosaccaridi".
È inoltre prevista una limitazione specifica per l’impiego nei prodotti lattiero-caseari: in tali prodotti gli xilo-oligosaccaridi non possono sostituire, nemmeno in parte, uno qualsiasi dei componenti del latte.
Valutazione di sicurezza e basi scientifiche
La Commissione fonda l’autorizzazione sulle informazioni presentate nella domanda e sul parere scientifico dell’EFSA. Nella valutazione richiamata nei considerando, l’assunzione massima giornaliera derivante dagli usi già autorizzati era stimata in 7,7 g/giorno. Aggiungendo l’estensione proposta negli integratori alimentari, l’assunzione complessiva massima arriverebbe a 9,7 g/giorno.
Tale valore resta inferiore sia ai livelli di 10-12 g/giorno associati a effetti gastrointestinali acuti e transitori negli studi clinici sull’uomo, sia al DRV di 25 g/giorno per le fibre alimentari stabilito dall’Autorità. Su questa base, la Commissione conclude che l’estensione proposta è conforme all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’estensione d’uso
L’estensione dell’uso degli xilo-oligosaccaridi come nuovo alimento è autorizzata ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283. La modifica riguarda l’inserimento dell’uso negli integratori alimentari destinati alla popolazione adulta in generale, con livello massimo di 2 g al giorno.
Aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati
L’elenco istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato per quanto riguarda la voce "Xilo-oligosaccaridi". L’allegato sostituisce la voce esistente e aggiorna le condizioni d’impiego per le diverse categorie alimentari.
Categorie alimentari e livelli massimi
Gli xilo-oligosaccaridi possono essere utilizzati, ai livelli massimi indicati nell’allegato, in pane bianco, pane integrale e cereali da colazione (14 g/kg), biscotti (14 g/kg), bevande a base di soia e yogurt (3,5 g/kg), creme di frutta da spalmare e prodotti di cioccolato (30 g/kg), nonché negli integratori alimentari per adulti (2 g/giorno). I livelli massimi sono calcolati sulla base della specifica "Sotto forma di polvere 1".
Requisito di etichettatura
La denominazione del nuovo alimento da indicare sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "Xilo-oligosaccaridi".
Limitazione per i prodotti lattiero-caseari
Quando sono utilizzati nei prodotti lattiero-caseari, gli xilo-oligosaccaridi non possono sostituire, totalmente o parzialmente, alcuno dei componenti del latte.
Motivazione scientifica e valutazione del rischio
La Commissione ritiene non necessaria una nuova valutazione della sicurezza da parte dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, perché l’estensione proposta rientra nella valutazione già svolta dall’Autorità e alla base dell’autorizzazione del 2018. La valutazione prudente dell’esposizione indica un’assunzione massima complessiva pari a 9,7 g/giorno, inferiore ai livelli associati a effetti gastrointestinali acuti e transitori (10-12 g/giorno) e al DRV di 25 g/giorno per le fibre alimentari.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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