Regolamento (UE) 2020/918
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/918 della Commissione del 1o luglio 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga temporanea alle ordinarie prescrizioni fitosanitarie dell’Unione per consentire l’importazione di legno di frassino dal Canada, a condizione che siano rispettate specifiche misure di lavorazione, tracciabilità, etichettatura e ispezione. La deroga sostituisce, per il periodo indicato, il precedente regime transitorio fondato sulla decisione di esecuzione (UE) 2016/412, ritenuto equivalente sotto il profilo della protezione fitosanitaria. Il provvedimento è giustificato dall’esigenza di garantire la continuità delle importazioni, mantenendo al contempo la protezione contro il rischio rappresentato da Agrilus planipennis Fairmaire. La validità del regime è limitata al 30 giugno 2023.
Deroga temporanea alle prescrizioni fitosanitarie UE per l’importazione nell’Unione di legno di frassino originario del Canada o lavorato in Canada.
Ambito di applicazione
Si applica all’introduzione nell’Unione di legno di frassino (Fraxinus L.) originario del Canada o ivi lavorato, qualificato come "legno specificato" nell’allegato, nonché ai relativi impianti canadesi di produzione, manipolazione, immagazzinamento e ispezione autorizzati dalla CFIA o da agenzie approvate dalla CFIA. Opera in deroga all’articolo 8, paragrafo 1, e all’allegato VII, punto 87, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Si applica dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2023.
Deroga temporanea per l’importazione di legno di frassino canadese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/918 della Commissione disciplina una deroga temporanea al regime fitosanitario ordinario dell’Unione per l’introduzione di legno di frassino (Fraxinus L.) originario del Canada o lavorato in Canada. La misura nasce nel contesto del nuovo quadro fitosanitario introdotto dal regolamento (UE) 2016/2031 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, e sostituisce, per il periodo di efficacia, la precedente deroga già autorizzata con la decisione di esecuzione (UE) 2016/412.
Il considerando centrale è che il Canada, sotto controllo ufficiale, garantisce un livello di protezione fitosanitaria equivalente a quello richiesto dalle prescrizioni UE, pur con alcune differenze operative rispetto al precedente regime. La finalità è consentire la continuità delle importazioni, limitando il rischio di introduzione di Agrilus planipennis Fairmaire nell’Unione.
Ambito di applicazione
La deroga riguarda esclusivamente il cosiddetto "legno specificato", ossia il legno di frassino rientrante nelle voci doganali elencate nell’allegato, parte B. Sono compresi, tra l’altro, legname di Fraxinus L. e determinati prodotti in legno non trattato; sono invece esclusi specifici materiali già indicati nell’allegato, quali piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, taluni imballaggi in legno e altri elementi espressamente sottratti alla definizione.
Il regime si applica ai prodotti originari del Canada o ivi lavorati e agli impianti canadesi coinvolti nella lavorazione, manipolazione, immagazzinamento e ispezione, purché approvati o controllati dalla CFIA (Canadian Food Inspection Agency) o da agenzie approvate dalla CFIA.
Prescrizione generale di conformità alle misure speciali
L’articolo 1 stabilisce che l’importazione nell’Unione è consentita solo se il legno rispetta le prescrizioni particolari dell’articolo 2 e dell’allegato, parte A. La deroga opera quindi come condizione aggiuntiva rispetto al quadro ordinario del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
Certificato fitosanitario
Ai sensi dell’articolo 2, il legno specificato deve essere accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato in Canada. Il certificato deve attestare che il materiale risulta indenne sia da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, sia da organismi nocivi non elencati come tali ma soggetti a misure adottate a norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031, a seguito di ispezione.
Nella rubrica "Dichiarazioni supplementari" devono comparire tre elementi obbligatori:
- la dicitura "in conformità a requisiti dell’Unione europea stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/918 della Commissione";
- il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio esportato;
- il nome dell’impianto autorizzato, o degli impianti autorizzati, in Canada.
Prescrizioni tecniche di lavorazione
L’allegato, parte A, disciplina in modo puntuale le modalità di preparazione del legno. Il materiale deve essere scortecciato, salvo una residua presenza di piccoli pezzi di corteccia visibilmente separati e nettamente distinti, entro limiti dimensionali predeterminati: larghezza inferiore a 3 cm oppure, se superiore a 3 cm, superficie totale inferiore a 50 cm2 per ciascun pezzo.
Per il legno segato è richiesto che esso derivi da legno tondo scortecciato. In alternativa o comunque secondo le modalità ammesse, il legno deve essere sottoposto a trattamento termico sull’intero profilo ad almeno 71 °C per 1.200 minuti in una camera termica approvata dalla CFIA o da un’agenzia approvata dalla CFIA. È inoltre consentita l’essiccazione mediante processo industriale di almeno due settimane, riconosciuto dalla CFIA, purché il contenuto di umidità finale non superi il 10% espresso sulla sostanza secca.
Prescrizioni per gli impianti e controlli ufficiali
Il legno specificato deve essere prodotto, manipolato o immagazzinato in impianti sottoposti a un sistema di autorizzazione e controllo della CFIA. In particolare, l’impianto deve:
- essere ufficialmente approvato dalla CFIA nell’ambito del programma di certificazione relativo ad Agrilus planipennis Fairmaire;
- essere registrato in una banca dati pubblicata sul sito web della CFIA;
- essere sottoposto ad audit almeno una volta al mese, con esito di conformità alle prescrizioni dell’allegato;
- se l’audit è eseguito da un’agenzia approvata dalla CFIA, essere soggetto anche ad audit semestrali della CFIA sull’attività dell’agenzia, inclusa la verifica di procedure, documentazione e controlli presso gli impianti autorizzati;
- disporre di attrezzature per il trattamento del legno calibrate conformemente al manuale operativo;
- conservare registri verificabili dalla CFIA o da un’agenzia approvata, contenenti i dati sulla durata del trattamento, sulle temperature raggiunte e sul contenuto di umidità finale per ogni fascio destinato all’esportazione.
Etichettatura e identificazione dei fasci
Ogni fascio del legno specificato deve riportare in modo visibile il numero del fascio e un’etichetta con la dicitura "HT-KD" o "Heat Treated-Kiln Dried". L’etichetta deve essere emessa da un responsabile designato dell’impianto approvato, o sotto la sua supervisione, solo dopo la verifica del rispetto delle prescrizioni di lavorazione e di impianto.
Ispezione prima dell’esportazione
Prima dell’esportazione verso l’Unione, il legno deve essere ispezionato dalla CFIA o da un’agenzia approvata dalla CFIA, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni relative alla lavorazione e all’etichettatura.
Durata, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è stato adottato il 1o luglio 2020, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o luglio 2020. La sua efficacia è limitata nel tempo: l’articolo 3 ne fissa la scadenza al 30 giugno 2023. Il provvedimento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Deroga alle prescrizioni ordinarie di importazione
In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, e all’allegato VII, punto 87, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, l’introduzione nell’Unione del legno di frassino originario del Canada o lavorato in Canada è ammessa solo se il prodotto rispetta le prescrizioni particolari dell’articolo 2 e dell’allegato, parte A. Il "legno specificato" è definito nella parte B dell’allegato.
Certificato fitosanitario e dichiarazioni supplementari
Il legno specificato deve essere accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato in Canada che attesti l’assenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e di altri organismi nocivi soggetti a misure ex articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031. Nella rubrica "Dichiarazioni supplementari" il certificato deve riportare: (i) la dicitura "in conformità a requisiti dell’Unione europea stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/918 della Commissione"; (ii) il numero del fascio corrispondente a ciascun specifico fascio esportato; (iii) il nome dell’impianto o degli impianti autorizzati in Canada.
Prescrizioni di lavorazione del legno
L’allegato, parte A, impone che il legno specificato sia scortecciato, salvo piccoli pezzi di corteccia separati che rispettino limiti dimensionali precisi; che il legno segato derivi da legno tondo scortecciato; che sia sottoposto a trattamento termico sull’intero profilo ad almeno 71 °C per 1.200 minuti in camera termica approvata dalla CFIA o da un’agenzia approvata; oppure essiccato con processo industriale di almeno due settimane riconosciuto dalla CFIA, con contenuto finale di umidità non superiore al 10% espresso sulla sostanza secca.
Prescrizioni relative agli impianti autorizzati
Il legno deve essere prodotto, manipolato o immagazzinato in un impianto ufficialmente approvato dalla CFIA secondo il programma per Agrilus planipennis Fairmaire, registrato nella banca dati pubblicata sul sito CFIA, sottoposto ad audit almeno mensile con esito conforme. Se l’audit è svolto da un’agenzia approvata dalla CFIA, la CFIA deve effettuare audit semestrali dell’agenzia, comprensivi di verifica di procedure, documentazione e controlli presso gli impianti autorizzati. Gli impianti devono inoltre avere attrezzature calibrate secondo il manuale operativo e conservare registri relativi a durata e temperatura del trattamento e al contenuto di umidità finale per ciascun fascio destinato all’esportazione.
Etichettatura dei fasci
Ogni fascio del legno specificato deve recare in modo visibile il numero del fascio e un’etichetta con la dicitura "HT-KD" o "Heat Treated-Kiln Dried". L’etichetta deve essere apposta da un responsabile designato dell’impianto approvato, o sotto la sua supervisione, dopo la verifica della conformità alle prescrizioni di lavorazione e di impianto.
Ispezione pre-esportazione
Il legno specificato destinato all’Unione deve essere ispezionato dalla CFIA o da un’agenzia approvata dalla CFIA per verificare il rispetto delle prescrizioni di lavorazione e di etichettatura.
Durata e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o luglio 2020. Scade il 30 giugno 2023, data entro la quale è previsto il riesame della sua applicazione.
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