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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/966

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/966 della Commissione del 1o luglio 2020 che chiude un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379, concernente l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, per un produttore esportatore cinese, istituisce il dazio per quanto riguarda le importazioni di tale produttore e pone termine alla registrazione di dette importazioni

Normativa europea32020R0966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione chiude il riesame relativo ai nuovi esportatori avviato per Universal Cycle Corporation (Guangzhou) Co. Ltd., dopo il ritiro della domanda da parte del richiedente. Sulle importazioni registrate di biciclette di tale produttore viene applicato retroattivamente il dazio antidumping definitivo applicabile a tutte le altre società, pari al 48,5 %. Contestualmente, si pone fine alla registrazione delle importazioni disposta in sede di apertura del riesame.

Chiusura di un riesame relativo ai nuovi esportatori e applicazione retroattiva del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette della società Universal Cycle Corporation (Guangzhou) Co. Ltd. dalla Repubblica popolare cinese, con cessazione della registrazione delle importazioni.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di biciclette fabbricate ed esportate dalla società Universal Cycle Corporation (Guangzhou) Co. Ltd., produttore esportatore della Repubblica popolare cinese. Riguarda in particolare le importazioni oggetto del riesame avviato con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149 e registrate dalle autorità doganali ai fini dell’eventuale riscossione retroattiva del dazio. Non disciplina in generale tutte le importazioni di biciclette dalla RPC, che restano soggette alle misure antidumping vigenti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379.

Chiusura del riesame relativo ai nuovi esportatori sulle biciclette della RPC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/966 della Commissione chiude il riesame relativo ai "nuovi esportatori" avviato per la società Universal Cycle Corporation (Guangzhou) Co. Ltd. nel contesto della disciplina antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. La misura interviene dopo che il richiedente ha ritirato formalmente la domanda di riesame il 9 gennaio 2020, rendendo superflua la prosecuzione dell’istruttoria.

Il provvedimento si colloca nell’evoluzione di una lunga serie di misure antidumping già applicate alle biciclette cinesi, a partire dall’inchiesta iniziale conclusa con il regolamento (CEE) n. 2474/93 e successivi riesami e aggiornamenti, fino al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379, indicato come misura attualmente in vigore.

Contesto delle misure antidumping vigenti

La Commissione ricorda che il dazio antidumping definitivo originario era pari al 30,6 %, poi modificato nel tempo mediante ulteriori inchieste di difesa commerciale. Con il regolamento (UE) n. 502/2013, a seguito di un riesame intermedio ex articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, è stato mantenuto un dazio su scala nazionale del 48,5 % per i produttori esportatori della RPC. Le misure vigenti al momento del presente regolamento derivano dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379.

Apertura del riesame per nuovo esportatore e registrazione delle importazioni

Il 27 maggio 2019 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, presentata da Universal Cycle Corporation (Guangzhou) Co. Ltd. Il richiedente sosteneva di non aver esportato biciclette nell’Unione nel periodo di inchiesta originario (1o gennaio 2011 - 31 dicembre 2011), di aver iniziato a esportare nel settembre 2018 e di non essere collegato ai produttori esportatori già assoggettati alle misure.

Ritenuti sufficienti gli elementi prima facie, la Commissione ha aperto il riesame con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149, previo invito ai produttori dell’Unione a presentare osservazioni. In tale fase il dazio antidumping previsto dal regolamento (UE) 2019/1379 è stato abrogato per il richiedente e, contestualmente, è stata disposta la registrazione delle importazioni da parte delle autorità doganali ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149.

Ritiro della domanda e chiusura dell’istruttoria

Il 9 gennaio 2020 il richiedente ha ritirato la domanda di riesame. La Commissione ha quindi ritenuto opportuno chiudere l’inchiesta. Prima dell’adozione finale ha informato le parti interessate della propria intenzione di chiudere il riesame, di istituire il dazio antidumping definitivo sulle importazioni della società e di riscuoterlo retroattivamente sulle importazioni soggette a registrazione; non sono pervenute osservazioni.

Dazio antidumping applicabile e riscossione retroattiva

L’articolo 2 stabilisce che sulle importazioni oggetto del riesame si applica il dazio antidumping applicabile a tutte le altre società, con codice aggiuntivo TARIC B999, previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379. Il dazio è riscosso con effetto dal 17 dicembre 2019 sulle importazioni di biciclette registrate. In sostanza, il regime agevolato temporaneamente derivante dall’apertura del riesame viene sostituito dall’applicazione retroattiva del dazio pieno di riferimento.

Cessazione della registrazione e disciplina applicabile

Con l’articolo 3 la Commissione invita le autorità doganali a porre termine alla registrazione delle importazioni effettuata in base al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149. Resta fermo, salvo diversa indicazione, l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Entrata in vigore e natura del regolamento

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Chiusura del riesame per nuovo esportatore

L’articolo 1 chiude il riesame relativo ai "nuovi esportatori" avviato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149, a seguito del ritiro della domanda da parte del richiedente e della conseguente decisione della Commissione di archiviare l’inchiesta.

Istituzione e riscossione retroattiva del dazio antidumping

L’articolo 2 stabilisce che sulle importazioni di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149 si applica il dazio antidumping "applicabile a tutte le altre società" (codice aggiuntivo TARIC B999) della RPC, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379. Il dazio è riscosso con effetto dal 17 dicembre 2019 sulle importazioni di biciclette registrate.

Cessazione della registrazione delle importazioni

L’articolo 3 invita le autorità doganali a porre termine alla registrazione delle importazioni effettuata ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149. È inoltre precisato che, salvo diversa indicazione, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 4 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contesto normativo e base giuridica

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036, in particolare sull’articolo 11, paragrafo 4, e sull’articolo 14, paragrafo 5. Richiama le misure antidumping precedenti: il regolamento (CEE) n. 2474/93, il regolamento (UE) n. 502/2013 e, come misura vigente, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazio doganaledifesa commerciale

Testo integrale

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