Cassazione Civile, Ordinanza n. 16316/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Abruzzo che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento, da parte della CTP, di un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2011. L'accertamento recuperava a tassazione un maggior reddito percepito per la cessione del diritto di superficie su un terreno di proprietà, destinato alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Secondo l'Ufficio il corrispettivo era tassabile come reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, anche perché la proprietà dei terreni era stata acquistata per successione ereditaria. Dopo la proposizione del ricorso, la difesa erariale ha depositato istanza di rinuncia al giudizio e di cessazione della materia del contendere, senza però notificare tale atto alla controparte. Il contribuente ha resistito con controricorso, insistendo per il rigetto e per la condanna alle spese, richiamando la circolare dell'Agenzia che si conformava all'orientamento giurisprudenziale favorevole al contribuente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Ha rilevato che la rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto atto unilaterale recettizio, non produce l'effetto estintivo del processo se non notificata alla controparte costituita; tuttavia, quando emerga il venir meno dell'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, essa comporta l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha inoltre escluso la compensazione delle spese, ritenendo infondata la pretesa dell'Ufficio anche alla luce della circolare richiamata, e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità in favore del contribuente, con distrazione ai difensori. Ha infine escluso il raddoppio del contributo unificato per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. l), TUIR
È la norma invocata dall'Ufficio per attrarre a tassazione, come reddito diverso, il corrispettivo percepito per la costituzione/cessione del diritto di superficie su terreno non utilizzato in impresa.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificata alla controparte costituita per produrre l'effetto tipico estintivo del processo; in difetto, non opera l'estinzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando la parte pubblica è difesa dall'Avvocatura generale dello Stato ed è ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non notificata alla controparte costituita, non determina di per sé l'estinzione del giudizio, ma può rivelare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente e condurre all'inammissibilità del ricorso.
- Quando la stessa amministrazione ricorrente riconosca, anche mediante atti di indirizzo interni o circolari, l'infondatezza della propria pretesa alla luce di un orientamento giurisprudenziale già consolidato, non ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese in suo favore.
- Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura generale dello Stato, ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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