Sentenza n. 6836/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della nota CISIA del 26 ottobre 2023 con la quale si è denegato il diritto di accesso di cui all’istanza proposta dalla ricorrente, del Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022 e dei relativi allegati sulle “Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria” e del d.m. n. 1107/2022, all. 2 nella parte in cui è interpretato dal CISIA quale fonte autorizzativa a non fornire copia della prova di concorso somministrata e degli altri di dati di equalizzazione; - del d.m. n. 992 del 28 luglio 2023 sulla “Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE”, del d.m. n. 994 del 28 luglio 2023 “Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese”, nella parte in cui dispongono che “il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all’art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonchè di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all’art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell’art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto”, per la condanna all’ostensione dei documenti richiesti con le istanze d’accesso inviate alle Amministrazioni intimate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, espresso dal CISIA, e mancato riscontro del Ministero dell'Università e della Ricerca alle istanze di accesso agli atti delle prove di ammissione universitaria, comprese la prova somministrata e i dati di equalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, candidata alle prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria per l'anno accademico 2023/2024 e collocata in posizione utile in graduatoria, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. per ottenere l'ostensione degli atti richiesti con istanze di accesso. In particolare, contestava la nota CISIA del 26 ottobre 2023, che aveva negato l'accesso, nonché il mancato riscontro del Ministero dell'Università e della Ricerca. La domanda riguardava gli atti relativi alla prova di ammissione, alla prova concretamente somministrata e agli altri dati di equalizzazione, oltre ai pertinenti atti ministeriali e regolamentari. Il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il CISIA si sono costituiti chiedendo il rigetto del ricorso; il CISIA ha dedotto anche l'inammissibilità della pretesa. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non essere più interessata alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il ricorrente dispone dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di avere perso interesse alla decisione. In tale ipotesi il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Non sono stati esaminati nel merito né il diniego di accesso né le ulteriori censure relative agli atti ministeriali. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura in rito della pronuncia.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale avverso il diniego o il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi; la ricorrente lo ha utilizzato per chiedere l'ostensione degli atti di concorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la norma è stata applicata in ragione della dichiarazione della ricorrente di non voler proseguire il giudizio.
Massime di principio
- Il ricorrente conserva la piena disponibilità dell'azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di avere perso interesse alla pronuncia.
- La dichiarazione della parte di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso, senza che il giudice possa procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- Quando il giudizio si definisce per una ragione processuale di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in considerazione della natura in rito della pronuncia.
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