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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27703/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia trae origine da due ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti da un creditore munito di decreto ingiuntivo e da un secondo creditore nei confronti del titolare di una ditta individuale. Il tribunale dichiarava il fallimento; il debitore proponeva reclamo deducendo, tra l'altro, vizi motivazionali della sentenza dichiarativa, incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, insussistenza della qualità di imprenditore commerciale, mancato superamento delle soglie dimensionali di fallibilità e insussistenza dello stato di insolvenza. La Corte d'appello rigettava il reclamo. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 16 l.fall., dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per asserita motivazione apparente della sentenza di fallimento; 2) violazione dell'art. 9 l.fall. per incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, assumendo che la sede effettiva dell'impresa fosse a Capena e non a Roma; 3) violazione dell'art. 1 l.fall. per erroneo riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale e per ritenuta inattendibilità della documentazione sui bilanci e sulle soglie di fallibilità; 4) violazione degli artt. 5 e 15 l.fall. per erronea affermazione dello stato di insolvenza, sostenendo che i crediti posti a base dei ricorsi non fossero stati adeguatamente accertati e fossero stati contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutte le eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità del ricorso, ritenendo tempestiva la notificazione entro il termine breve ex art. 18 l.fall. e non decisivo il mancato deposito della copia autentica del messaggio PEC. Nel merito ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il dedotto vizio della sentenza di primo grado non era più rilevante, essendo la Corte d'appello decidente nel merito su tutte le questioni, senza rimessione al primo giudice. Ha respinto il secondo motivo, ritenendo corretta la competenza del Tribunale di Roma sulla base della presunzione di coincidenza tra sede legale e sede effettiva non superata da prove univoche, e valorizzando le risultanze del registro imprese e degli atti. Ha respinto il terzo motivo, affermando che la qualità di imprenditore commerciale deriva dall'effettivo esercizio dell'attività economica organizzata e che la documentazione prodotta per escludere il superamento delle soglie dimensionali era inattendibile e incompleta, con omesso deposito delle scritture contabili e dei bilanci che andava a danno del reclamante. Ha respinto il quarto motivo, ribadendo che, ai fini della dichiarazione di fallimento su istanza del creditore, non occorre un definitivo accertamento del credito, essendo sufficiente un accertamento incidentale sulla sua non manifesta infondatezza; la Corte d'appello aveva correttamente svolto tale verifica e accertato lo stato di decozione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore del fallimento e di uno dei controricorrenti, oltre al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 6 l.fall.

    ricorso ex art. 6 l.fall.

    La dichiarazione di fallimento può essere chiesta da uno o più creditori senza che sia necessario un definitivo accertamento giudiziale del loro credito; è sufficiente un accertamento incidentale ai fini della legittimazione dell'istante.

  • art. 9 l.fall.

    Ai fini della competenza per la dichiarazione di fallimento, rileva la sede principale effettiva dell'impresa; la presunzione di coincidenza con la sede legale può essere superata solo da prove univoche del carattere meramente formale o fittizio della sede legale.

  • art. 1 l.fall.

    La qualità di imprenditore commerciale discende dall'esercizio effettivo dell'attività economica organizzata; la valutazione della fallibilità richiede il riscontro concreto dei requisiti soggettivi e dimensionali.

  • art. 5 l.fall.

    Lo stato di insolvenza è accertabile anche sulla base di una valutazione incidentale delle pretese creditorie poste a fondamento dell'istanza di fallimento.

  • art. 15 l.fall.

    ammontare minimo dei debiti scaduti ed insoluti

    Le contestazioni sulla sussistenza dei presupposti dell'istanza di fallimento non impediscono l'accertamento incidentale del giudice nel procedimento prefallimentare.

  • art. 16 l.fall.

    La censura di difetto di motivazione della sentenza dichiarativa non è utilmente deducibile quando il giudice dell'impugnazione abbia comunque deciso nel merito senza rimessione al primo giudice.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione della sentenza può rilevare solo se riferito alla decisione di appello, non alla sentenza di primo grado quando questa non comporti rimessione al primo giudice.

  • art. 111 Cost.

    È evocato quale parametro della motivazione della decisione giudiziale, ma nel caso concreto la censura è stata reputata inammissibile.

  • art. 161 c.p.c.

    La nullità della sentenza si converte in motivo di impugnazione; se il vizio del provvedimento di primo grado non avrebbe comportato la rimessione al primo giudice, manca interesse a dolersi dell'omessa declaratoria di nullità.

  • art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.

    I motivi sono stati veicolati come violazione di legge, ma la Corte ha distinto tra censure di diritto e accertamenti di fatto non sindacabili nei limiti propri del giudizio di cassazione.

  • art. 369, 2° co., n. 2, cod. proc. civ.

    L'onere di deposito della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione serve a verificare la tempestività del ricorso, ma nel caso concreto la tempestività risultava comunque provata.

  • art. 18, 14° co., l.fall.

    termine "breve" di trenta giorni

    Il ricorso per cassazione, se la sentenza è notificata, deve essere proposto entro trenta giorni; qui il termine era rispettato perché la notifica del ricorso era stata avviata entro il termine.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    È il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio della sentenza di primo grado non è utilmente deducibile in cassazione quando il giudice d'appello abbia deciso nel merito tutte le questioni e la nullità non avrebbe determinato rimessione al primo giudice.
  • Ai fini della competenza per la dichiarazione di fallimento, la sede effettiva dell'impresa si presume coincidente con la sede legale; per vincere la presunzione occorrono elementi univoci e concreti che dimostrino il carattere meramente formale o fittizio della sede legale.
  • La qualità di imprenditore commerciale va accertata in concreto sulla base dell'effettivo esercizio di un'attività economica organizzata, non delle mere risultanze formali o di qualificazioni difensive della parte.
  • La prova contraria sul mancato superamento delle soglie dimensionali deve essere affidabile e completa; l'omesso deposito di scritture contabili o bilanci può operare in danno del soggetto che intende sottrarsi alla fallibilità.
  • Per la dichiarazione di fallimento su istanza del creditore non è necessario un definitivo accertamento del credito: basta una verifica incidentale, sommaria e funzionale alla legittimazione dell'istante e alla sussistenza dello stato di insolvenza.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCompetenzaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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