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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35512/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale del 1° marzo 2013, approvata dal condominio di via Villafranca 40 in Palermo. In primo grado l'impugnazione era stata rigettata; la Corte d'appello aveva poi confermato il rigetto, respingendo anche il gravame incidentale del medesimo soggetto. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo l'assenza di produzione del regolamento condominiale e delle tabelle; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1136, comma 6, c.c., sostenendo che alcuni aventi diritto non erano stati convocati all'assemblea del 10 marzo 2013. I resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso e hanno depositato controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, la mancanza nel ricorso del requisito di esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché non erano illustrati in modo sufficiente l'atto introduttivo, le difese dei convenuti, le ragioni della decisione di primo grado e l'oggetto dell'appello incidentale. Quanto al primo motivo, ha osservato che esso non censurava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma la mancata produzione di documenti, circostanza peraltro già esaminata dalla Corte d'appello, senza una specifica critica alla ratio decidendi, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione impugnata era conforme all'orientamento consolidato: la mancata convocazione di un condomino integra un vizio procedimentale che comporta annullabilità della delibera e la relativa impugnazione spetta solo al condomino pretermesso, non a chi sia stato regolarmente convocato. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale del ricorrente davanti alla Corte di cassazione, come indicato nell'intestazione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il motivo non può limitarsi a denunciare la mancata produzione di documenti, ma deve riguardare l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile se non contiene una esposizione sommaria, chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è necessaria la specifica indicazione delle lacune argomentative della sentenza impugnata rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    per il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., è richiesto il rispetto degli oneri di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, quale presupposto di ammissibilità della censura.

  • art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso ritenuto inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso potenzialmente inammissibile.

  • art. 1136, comma 6, c.c.

    la censura sulla mancata convocazione di alcuni aventi diritto all'assemblea è stata ritenuta inammissibile alla luce della natura del vizio e della legittimazione all'impugnazione.

  • art. 1441 c.c.

    la legittimazione all'annullamento spetta al solo soggetto nel cui interesse l'annullabilità è prevista.

  • art. 1324 c.c.

    richiamato per estendere i principi in tema di annullabilità al caso della delibera condominiale impugnata.

  • art. 66, comma 3, disp. att. c.c.

    indicato come conferma dell'evoluzione normativa secondo cui l'avviso di convocazione va comunicato a tutti i condomini, ma la lesione resta azionabile dal solo pretermesso; nel caso non applicabile ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone in modo sufficiente e ordinato i fatti di causa e non consente alla Corte una chiara ricostruzione del percorso processuale e delle questioni decise.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la sola mancata produzione di documenti o una diversa valutazione del materiale istruttorio.
  • La censura contro la sentenza impugnata deve aggredire specificamente la ratio decidendi: non basta richiamare in astratto un vizio, occorre indicare in modo puntuale l'errore argomentativo della decisione.
  • La mancata convocazione di un condomino all'assemblea integra un vizio procedimentale che determina annullabilità della delibera, ma la relativa impugnazione spetta solo al condomino pretermesso, non agli altri condomini regolarmente convocati.
  • Il condomino che non sia stato destinatario dell'avviso di convocazione deve allegare e provare, se contestato, i fatti dai quali risulti l'omessa comunicazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiImpugnazioniSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaAnnullabilitàGiudicato

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