Cassazione Civile, Ordinanza n. 09604/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da un riscatto agrario relativo a un fondo rustico confinante: un nudo proprietario di un fondo agricolo ha agito per far dichiarare trasferita a sé la proprietà della porzione di terreno venduta dal confinante a terzi, deducendo la sussistenza dei presupposti della prelazione e del riscatto agrari. In primo grado la domanda è stata accolta in parte, con trasferimento del bene al retraente e condanna del venditore a restituire somme agli acquirenti; in appello la decisione è stata riformata solo in parte, riducendo la condanna restitutoria e escludendo un ulteriore importo. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione delle norme sulla prelazione agraria per avere riconosciuto il diritto al nudo proprietario senza un legittimo titolo alla coltivazione e senza considerare che sul fondo confinante operava un altro coltivatore diretto, usufruttuario del terreno; 2) violazione della norma sulla consolidazione dell’usufrutto, sostenendo che non fosse ineluttabile la riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà; 3) omesso esame e nullità motivazionale ancora sulla presenza dell’azienda agricola dell’usufruttuaria e sulla motivazione della sentenza; 4) contestazione del requisito del confine e dell’uso della striscia di terreno riservata dal venditore per l’accesso ad altri fondi; 5) contestazione della qualità di coltivatore diretto del retraente, della famiglia coltivatrice e del rapporto tra forza lavoro e allevamento bovino; 6) violazione delle norme sui miglioramenti del possessore di buona fede, sostenendo che la somma dovuta agli acquirenti non potesse essere qualificata come risarcimento ma solo come indennità per miglioramenti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha confermato che la prelazione/riscatto agrario può spettare anche al nudo proprietario confinante, purché coltivi legittimamente e direttamente il fondo da almeno due anni; ha ritenuto non pertinenti le doglianze fattuali sulla consolidazione dell’usufrutto, sul confine, sull’uso della striscia di terreno e sulla qualità di coltivatore diretto; ha ribadito che lo spossessamento dell’acquirente per effetto del riscatto agrario integra evizione e consente il risarcimento del danno ex art. 1483 c.c., non essendo configurabile un danno in re ipsa.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione del nudo proprietario retraente a esercitare il riscatto agrario e ha ritenuto infondate tutte le censure, prevalentemente perché dirette a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o perché già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’appello. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere le spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stata altresì affermata la debenza dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è richiamato come parametro per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso, ma le censure vengono ritenute infondate o fattuali
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria; la Corte esclude il vizio perché la motivazione di merito è ritenuta completa e coerente
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è richiamato per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte rileva che i fatti dedotti sono stati già esaminati o che si tratta di richieste di rivalutazione del merito
art. 7 l. 817/1971
norma sulla prelazione/riscatto agrario; la Corte ne conferma l'applicazione anche al nudo proprietario confinante che coltivi legittimamente e direttamente da almeno due anni
art. 8 l. 590/1965
norma sulla prelazione agraria; la Corte la interpreta in combinato con l'art. 7 l. 817/1971 nel senso sopra indicato
art. 1014 n. 2 c.c.
richiamato sulla consolidazione dell'usufrutto; la Corte osserva che nel caso concreto il rapporto filiale è fattispecie tipica di riunione/trasferimento della piena proprietà
art. 1020 c.c.
citato solo come esempio astratto di possibile venir meno della consolidazione dell'usufrutto, senza accoglimento della tesi ricorrente
art. 1150, commi 2 e 3, c.c.
richiamato dai ricorrenti per negare il risarcimento; la Corte respinge la tesi perché la pretesa dell'acquirente soccombente è trattata come risarcimento del danno da evizione
art. 1483 c.c.
la Corte afferma che, nello spossessamento dell'acquirente per effetto del riscatto agrario, trovano applicazione le norme sull'evizione e, ove ne ricorrano i presupposti fattuali, spetta il risarcimento del danno
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato in connessione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di prelazione e riscatto agrari, la legittimazione può spettare anche al nudo proprietario del fondo confinante, purché egli sia titolare di un diritto di proprietà e coltivi legittimamente e direttamente il terreno da almeno due anni in base a un titolo idoneo, da verificarsi in concreto.
- Le censure di legittimità non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del fatto: doglianze su confine, utilizzazione di una striscia di terreno, qualità di coltivatore diretto e assetto aziendale devono confrontarsi con l'accertamento compiuto dal giudice di merito e non possono risolversi in mere contestazioni fattuali.
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di omesso esame o di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata abbia effettivamente affrontato il fatto controverso e lo abbia motivatamente disatteso.
- Lo spossessamento dell'acquirente conseguente all'esercizio vittorioso del riscatto agrario è assimilabile, quanto agli effetti, all'evizione: possono quindi trovare applicazione le norme sull'evizione e, se provato il danno, l'acquirente ha diritto al risarcimento ex art. 1483 c.c.; non è configurabile un danno in re ipsa.
- La pretesa restitutoria o risarcitoria conseguente alla perdita del bene non va automaticamente ricondotta all'indennità per miglioramenti del possessore di buona fede, se il giudice di merito qualifica correttamente la domanda come risarcimento da evizione.
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