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Sentenza

Sentenza n. 2452/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento ANNULLAMENTO, PREVIA TUTELA CAUTELARE 1) dell’atto (prot. -OMISSIS- del 23/01/2025) Class. -OMISSIS- Riferimento a prot. -OMISSIS- del 23/05/2018 (notificato in data 24 gennaio 2025, a mani, al Signor -OMISSIS- e notificato, ex art. 140 c.p.c., in data successiva alla Signora -OMISSIS-) con cui il Comune di Melzo ha notificato ai ricorrenti l’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire le opere abusive e i provvedimenti conseguenti ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4 d,p,r, 380/2001 dando altresì atto che “il presente atto costituisce titolo per l’immissione nel possesso del terreno su cui sussistono gli abusi sopra indicati, cosi identificata catastalmente al -OMISSIS-per una consistenza desumibile da visura catastale di mq 2.060,00 (duemilaesessanta) e per la trascrizione nei registri immobiliari come da allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante, allegato denominato “individuazione area ex art. 31, comma 3 del D.P.R. 380/2001 smi” e dello stesso suo allegato recante “individuazione area ex art. 31, comma 3 del D.P.R. 380/2001 smi” nonché per quanto occorrer possa: 2) se ed in quanto lesivo dell’atto PG -OMISSIS-del 23/01/2025 Class. -OMISSIS- Riferimento a prot. n. -OMISSIS- del 10/10/2024 (notificato insieme al precedente atto di cui al punto 1 e, perciò, notificato in data 24 gennaio 2025, a mani, al Signor -OMISSIS- e notificato, ex art. 140 c.p.c., in data successiva alla Signora -OMISSIS-) con cui il Comune di Melzo ha inviato “in copia, per quanto di competenza e di interesse, ai comproprietari dell’area suindicata” l’irrogazione della sanzione amministrativa; 3) dell’ordinanza n. 08/2018 prot. -OMISSIS- del 23/05/2018 non notificata ai ricorrenti ed allo stato non nota; 4) dell’ordinanza dirigenziale 03/2018 prot. -OMISSIS- del 23/05/2018 non notificata ai ricorrenti ed allo stato non nota; 5) del verbale del sopralluogo in data 26/04/2018 prot. 16405 del 09/05/2018 non notificato ai ricorrenti ed allo stato non noto; 6) della comunicazione di avvio del procedimento prot. -OMISSIS- del 10/10/2024 non notificata ai ricorrenti ed allo stato non nota; 7) del verbale del sopralluogo in data 29/10/24 prot. 68815 del 06/11/2024 non notificato ai ricorrenti ed allo stato non noto; 8) di ogni altro atto preordinato, di presupposto, conseguente e/o connesso anche allo stato non noto ivi compreso, occorrendo, l’eventuale atto di trascrizione nei registri immobiliari nelle more assunto ed allo stato non noto.

Giustizia amministrativa202501007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione e conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area, oltre agli atti presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, comproprietari dell'area, hanno impugnato l'atto con cui il Comune ha accertato l'inottemperanza a un'ingiunzione di demolizione del 2018 e ha disposto l'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale, qualificando l'atto anche come titolo per l'immissione in possesso e la trascrizione immobiliare. Hanno dedotto la violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. n. 241/1990 per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e per mancata notifica dell'ordinanza di demolizione; la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lombardia n. 772/2022, nonché in subordine l'annullabilità per violazione del giusto procedimento, sviamento, carenza di istruttoria, motivazione apparente e contraddittoria; la violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, dell'art. 42 Cost. e dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU, oltre a vizi di travisamento, illogicità, ingiustizia manifesta, sproporzione e mancata predeterminazione della sanzione. I ricorrenti hanno evidenziato di essere estranei agli abusi, di non avere la disponibilità materiale dell'area e di non avere ricevuto l'ordine demolitorio presupposto. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso. La domanda cautelare era stata accolta con ordinanza n. 469/2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato l'atto di accertamento dell'inottemperanza e la conseguente acquisizione gratuita dell'area. Ha ritenuto fondati, congiuntamente, i primi due motivi, considerandoli assorbenti. L'acquisizione gratuita ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 presuppone che l'ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari o comproprietari, così da rendere loro conoscibile ed esigibile l'obbligo ripristinatorio e imputabile l'eventuale inottemperanza. La mancata notifica dell'ordinanza di demolizione ai ricorrenti, già accertata nella precedente sentenza nei rapporti tra il Comune e i soggetti interessati, impediva quindi l'acquisizione nei loro confronti. Il Collegio ha inoltre rilevato che la comunicazione di avvio del procedimento non aveva assicurato un'effettiva conoscenza a tutti i comproprietari: per uno risultava la compiuta giacenza, mentre per l'altro la comunicazione era stata restituita con la causale "sconosciuto". La conoscenza, anche presunta, da parte di un solo comproprietario non è sufficiente, poiché la garanzia partecipativa è collegata al presupposto sostanziale dell'imputabilità dell'inottemperanza e della conseguente ablazione della proprietà. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti per economia processuale e secondo il principio della ragione più liquida. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 7, 8 e 10 l. n. 241/1990

    La comunicazione deve contenere gli elementi indicati dall’art. 8 l. n. 241/1990 ... essendo tale strumento finalizzato a rendere effettivo il diritto di partecipazione procedimentale; partecipazione che si sostanzia, tra l’altro, nel diritto di presentare memorie e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove pertinenti.

    La comunicazione di avvio deve consentire ai destinatari del provvedimento ablativo di conoscere effettivamente il procedimento e di esercitare utilmente le facoltà partecipative; la comunicazione non è una mera formalità.

  • art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001

    L’acquisizione ... non può essere disposta in danno del proprietario che non abbia ricevuto la notifica dell’ordine di demolizione, poiché l’effetto acquisitivo consegue all’inottemperanza e non può imputarsi a chi sia rimasto ignaro del presupposto ordine.

    L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale presuppone la previa notifica dell'ordine di demolizione a tutti i proprietari o comproprietari e la conseguente possibilità di imputare loro un'inottemperanza consapevole.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato della precedente sentenza è stato valorizzato nei rapporti tra il Comune, parte di quel giudizio, e la questione della mancata notifica dell'ordine demolitorio ai proprietari.

  • art. 42 Cost.

    La misura acquisitiva, incidendo sul diritto di proprietà, richiede il rigoroso rispetto dei presupposti legali e delle garanzie procedimentali.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    La tutela della proprietà rafforza l'esigenza di legalità e proporzionalità della misura ablativa, senza costituire tuttavia la autonoma ragione decisoria principale.

Massime di principio

  • L'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale prevista dall'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 presuppone che l'ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari o comproprietari dell'immobile; in mancanza, l'inottemperanza non è imputabile al proprietario non raggiunto dall'ordine e l'acquisizione nei suoi confronti è illegittima.
  • L'acquisizione non può essere disposta soltanto pro quota nei confronti del comproprietario al quale non sia stato notificato l'ordine di demolizione, poiché la misura ablativa presuppone la conoscenza e l'esigibilità dell'obbligo ripristinatorio in capo al soggetto inciso.
  • Nei procedimenti destinati a concludersi con l'acquisizione gratuita di un bene, la comunicazione di avvio deve assicurare una conoscenza effettiva e tempestiva a ciascun proprietario direttamente inciso; la conoscenza, anche presunta, da parte di un solo comproprietario non supplisce alla mancata comunicazione agli altri.
  • La violazione delle garanzie partecipative è particolarmente rilevante quando il procedimento conduce a un effetto ablativo irreversibile e non può essere neutralizzata come vizio meramente formale se impedisce al proprietario di contestare l'imputabilità dell'inottemperanza e di rappresentare elementi potenzialmente decisivi.
  • L'accertamento giudiziale definitivo della mancata notifica dell'ordine di demolizione ai proprietari impedisce all'amministrazione, nei rapporti coperti dal giudicato, di fondare su quella inottemperanza la successiva acquisizione gratuita dell'area.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiPartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietàNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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