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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51223/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Castrogiovanni: deduceva la nullità assoluta del giudizio di appello perché il decreto di citazione per il secondo grado non era stato notificato al difensore di fiducia, con conseguente violazione del diritto di difesa. Murtinu: contestava la sentenza di appello per violazione di legge per aver omesso di valutare la richiesta, tempestivamente presentata prima del giudizio di appello, di sostituzione della pena detentiva (8 mesi di reclusione) con il lavoro di pubblica utilità, richiesta che secondo la ricorrente era ammissibile e maturava i presupposti per la sostituzione.

La decisione

Per Castrogiovanni la Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la censura: dall'esame del fascicolo non risulta la notificazione del decreto di citazione al difensore di fiducia; si è quindi configurata una nullità generale insanabile. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Torino affinchè sia instaurato il regolare contraddittorio e si proceda al giudizio di secondo grado. Per Murtinu la Cassazione ha rilevato che il difensore aveva inviato tempestivamente, via PEC, la richiesta di sostituzione della pena prima della definizione del gravame e che, pur essendo la riforma (d.lgs. n.150/2022, art.95) entrata in vigore il giorno successivo all'invio, essa era vigente al momento della decisione: il giudice d'appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al punto relativo alla domanda di applicazione della pena sostitutiva e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul quel punto.

Norme richiamate

  • art. 588 c.p., comma 2

    art. 588, comma 2 cod. pen.

    Norma sostanziale riferita al reato contestato; citata nell'atto di impugnazione come capo di imputazione confermato in appello.

  • art. 110 c.p.

    Norma sulla concorso di persone nel reato, richiamata quale fattispecie applicata congiuntamente ad altri reati contestati.

  • art. 337 c.p.

    Ulteriore norma sostanziale richiamata tra le imputazioni; il dettaglio applicativo è contenuto nel corpo della sentenza impugnata.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla L. n. 176 del 2020

    Disciplina la trattazione scritta in Cassazione; il processo si è svolto secondo tale modalità.

  • art. 95 d.lgs. n. 150/2022 ("riforma Cartabia")

    art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022

    Disciplina transitoria che consente l'applicazione delle nuove pene sostitutive (art. 20‑bis c.p.) nelle ipotesi pertinenti; la Corte ha ritenuto che, se la disciplina è entrata in vigore al momento della decisione, il giudice d'appello doveva valutare la richiesta di sostituzione avanzata tempestivamente dall'imputato.

  • art. 20‑bis c.p.

    Prevede le nuove pene sostitutive delle detenzioni brevi applicabili in forza della riforma; la sua rilevanza è stata collegata alla richiesta di Murtinu di sostituzione della pena.

Massime di principio

  • La mancata notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale insanabile: l'imputato non può essere privato del diritto di affidare la difesa a chi ha scelto e che abbia avuto la possibilità di prepararsi nei termini.
  • Quando un ricorso in appello è definito con rito cartolare, le richieste relative a nuove misure o benefici (es. pene sostitutive introdotte da riforme intervenute durante il procedimento) devono comunque essere formulate tempestivamente e risultare negli atti inviati in vista dell'udienza che definisce il gravame; il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi su tali richieste se la normativa è vigente al momento della decisione.
  • La disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. n.150/2022) consente l'applicazione delle nuove pene sostitutive anche se la richiesta è stata inviata il giorno prima dell'entrata in vigore, purché la nuova disciplina sia in vigore al momento della decisione e la richiesta sia tempestiva rispetto al rito adottato.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando la nullità è tale da rendere necessario il rieffettuarsi dell'intero giudizio d'appello con il corretto contraddittorio; può invece disporre l'annullamento con rinvio limitato a specifici profili (ad es. valutazione di una richiesta di pena sostitutiva) quando la censura riguarda solo una parte della decisione e il resto può ritenersi immune dal vizio.

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