Cassazione Penale, Sentenza n. 9814/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura di travisamento della prova e vizio di motivazione (ex art. 606 c.p.p. lett. e) e b)) contestando che la Corte d'appello non avrebbe considerato alcune dichiarazioni della persona offesa Franco Gottardi e sostenendo l'assenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa aggravata (art. 640 c.p.), in particolare l'assenza di artifici e dell'elemento soggettivo, poiché la persona offesa sarebbe stata a conoscenza che gli assegni postdatati erano firmati dagli imputati e non dal padre deceduto; 2) censura sulla presunta tardività della querela in relazione ai cambiamenti di procedibilità introdotti dalla cd. riforma Cartabia (art. 124 c.p. e art. 85 comma 1 D.lgs. n.150/2022), sostenendo che la querela del 2 agosto 2011 fosse comunque tardiva rispetto ai fatti di gennaio/febbraio 2011 e che, dopo la riforma, non sussisterebbe procedibilità per mancata querela nei termini transitori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura inammissibile perché si limita a doglianze di fatto e a una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità; ha confermato che la motivazione di merito è coerente e che gli elementi di artificio e dolo erano adeguatamente descritti dai giudici di merito (doppia conforme). Sul secondo motivo ha ritenuto la questione manifestamente infondata: i fatti contestati erano, al tempo, perseguibili d'ufficio e quindi la tempestività della querela non rilevava; inoltre ha richiamato il principio secondo cui la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dopo la riforma Cartabia. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Il reato di truffa richiede artifici e raggiri e l'elemento soggettivo del dolo; la Corte di merito ha ritenuto integrati gli artifici (es. emissione di assegni intestati al padre deceduto senza comunicazione) e il dolo.
art. 61 comma 1 n.7 cod. pen.
Circostanza aggravante contestata (usata in sede di qualificazione del reato) e ritenuta applicabile dai giudici di merito.
art. 606 comma 1 lett. e) e lett. b) cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché si limitava a proposte di diversa valutazione dei fatti senza indicare specificamente gli atti necessari per dimostrare travisamento della prova.
art. 23 co.8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Disposizioni sul contraddittorio scritto: la Corte ha dato atto che il ricorso è stato trattato secondo tali norme.
art. 124 cod. pen.
Norma rilevante sulla procedibilità (distinzione tra procedibilità d'ufficio e a querela); la Corte ha osservato che al tempo dei fatti il reato era perseguibile d'ufficio, quindi la presunta tardività della querela non aveva rilievo.
art. 85 comma 1 D.lgs. n.150/2022
Norma collegata alla riforma Cartabia e alle regole transitorie; la Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna per spese e per il versamento a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente a 3000 euro per la inammissibilità del ricorso e per i profili di colpa emersi.
Massime di principio
- In Cassazione le doglianze che consistono nella semplice richiesta di una diversa valutazione dei fatti o delle prove sono spesso inammissibili: il rimedio è riservato a questioni di diritto o a travisamenti della prova individuati con precisione e di macroscopica evidenza.
- La definizione di 'doppia conforme' rende più difficile l'annullamento della decisione: se primo grado e appello adottano coerenti criteri valutativi e la sentenza di appello richiama espressamente quella di primo grado, le due decisioni vanno lette congiuntamente.
- Per i reati che, al tempo dei fatti, erano perseguibili d'ufficio, la presunta tardività di una querela successivamente prodotta non rileva ai fini dell'improcedibilità introdotta da successive riforme procedurali.
- Dopo la riforma che rende alcuni reati procedibili a querela, la giurisprudenza ha affermato che la costituzione di parte civile non revocata può essere equiparata alla querela ai fini della procedibilità, evitando così l'improcedibilità sopravvenuta in processi già instaurati.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve valutare il rischio di condanna per spese e somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.): ricorsi manifestamente infondati o francamente inammissibili possono comportare sanzioni economiche.
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