Cassazione Penale, Ordinanza n. 17355/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia nei confronti di un imputato per i reati contestati. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in particolare la mancata esclusione della recidiva e la quantificazione della pena. In sostanza ha chiesto una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo che non ricorressero i presupposti per applicare la recidiva e che la pena fosse stata determinata in modo non corretto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sul trattamento sanzionatorio. Ha osservato che il giudice di appello aveva motivato la sussistenza della recidiva richiamando la gravità del fatto e la commissione di reati anche recenti, elementi ritenuti idonei a dimostrare una maggiore pericolosità dell'imputato. Quanto alla pena, ha rilevato che la Corte territoriale aveva spiegato l'esercizio del potere discrezionale nella determinazione del trattamento sanzionatorio, anche rispetto all'errore del primo giudice nell'individuazione del reato più grave e, quindi, della pena base sotto il minimo edittale. Poiché le censure miravano in realtà a sollecitare una diversa lettura del materiale valutativo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
indicata come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna confermata, senza ulteriori precisazioni nel testo
art. 697 c.p.
indicata come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna confermata, senza ulteriori precisazioni nel testo
art. 23, comma 3, L. 110/1975
richiamato come disposizione incriminatrice oggetto della condanna confermata
artt. 2 e 7 L. 895/1967
richiamati come ulteriori disposizioni incriminatrici oggetto della condanna confermata
art. 616 c.p.p.
implicitamente richiamato nella parte in cui dispone la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili in cassazione quando si limitano a richiedere una diversa e alternativa valutazione del merito, senza evidenziare reali vizi di legittimità.
- La recidiva può essere ritenuta sussistente quando il giudice dia conto, con motivazione non illogica, della maggiore pericolosità desumendola dalla gravità del fatto e dalla commissione di ulteriori reati, anche recenti.
- La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logica e coerente, anche quando il giudice d'appello corregga l'errore del primo giudice nell'individuazione del reato più grave e della pena base.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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