Cassazione Penale, Sentenza n. 13092/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza della Corte d'appello del 3.4.2022 che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca di una somma su conto cointestato. La Corte territoriale, con ordinanza del 2.9.2025, aveva dichiarato l'opposizione inammissibile ritenendo che il provvedimento fosse stato adottato dopo udienza in camera di consiglio e pertanto potesse essere impugnato solo con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, c.p.p. La ricorrente deduceva vizio di motivazione e rilevava il consolidato orientamento secondo cui, in materia di confisca, contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione (sia che abbia deciso de plano, sia che abbia deciso in udienza camerale) è prevista la facoltà di proporre opposizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che, in materia di confisca, il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., e che il rimedio esperibile contro il provvedimento è l'opposizione, anche quando la decisione sia stata adottata nelle forme dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 666 c.p.p. La mancata utilizzazione della procedura di cui all'art. 667, comma 4, priverebbe l'interessato del riesame di merito e del contraddittorio garantiti dal doppio grado; pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Firenze affinché svolga la fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 676 c.p.p.
Il principio richiamato dalla sentenza è che la materia della confisca rientra tra quelle nelle quali il giudice dell'esecuzione provvede "senza formalità"; la norma è utilizzata per inquadrare la specialità della materia rispetto alle regole ordinarie di impugnazione
art. 667, comma 4, c.p.p.
Riconosciuto come la norma chiave: contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca è esperibile l'opposizione. Anche se il provvedimento sia stato adottato dopo udienza camerale, il rimedio resta l'opposizione prevista da questo articolo
art. 666 c.p.p.
Regola la decisione in udienza camerale; la Corte precisa che l'adozione di tale forma procedimentale non muta la natura del rimedio esperibile (opposizione) quando la materia è la confisca
art. 666, comma 6, c.p.p.
La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile il rimedio del ricorso per cassazione richiamando questa norma, ma la Corte di Cassazione ha escluso tale interpretazione in tema di confisca, confermando la prevalenza dell'opposizione ex art. 667, comma 4
Massime di principio
- In materia di confisca, il rimedio generalmente esperibile contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è l'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., indipendentemente dal fatto che il provvedimento sia stato adottato de plano o dopo udienza in camera di consiglio
- Se il giudice dell'esecuzione decide senza seguire la procedura prevista dall'art. 667, comma 4 (ad es. decide in udienza camerale e la Corte territoriale ritiene che ciò implichi diversa impugnazione), tale violazione può essere censurata in Cassazione perché priva l'interessato del necessario riesame in sede di merito
- La scelta difensiva più prudente quando si impugna una confisca è proporre l'opposizione prevista dall'art. 667, comma 4, per preservare il doppio grado e il potere istruttorio del giudice dell'esecuzione; qualora il giudice territoriale dichiari inammissibile l'opposizione per ragioni formali, è possibile ricorrere in Cassazione per ottenere il rimedio correttivo
- I giudici di merito devono rispettare la struttura procedurale della normativa sull'esecuzione e della confisca, garantendo il contraddittorio e il riesame di merito: la violazione di tale principio può comportare l'annullamento senza rinvio quando è necessario ripristinare la corretta fase procedurale
- In fase di impugnazione è importante rappresentare espressamente, come fatto nel caso, che la scelta dell'opposizione è obbligata dalla giurisprudenza consolidata, così da rendere evidente la tutela del doppio grado e l'impossibilità di ridurre il rimedio alla sola cassazione
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