Sentenza n. 106/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento protocollo 17880 del 27 luglio 2022 del Direttore del Servizio dell'Assessorato regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport; - della determinazione n. 1573 prot. n. 18418 del 1° agosto 2022 del Direttore del Servizio dell'Assessorato regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e del relativo allegato A, nella parte in cui risulta non ammessa la ricorrente per la seguente motivazione: “Modulo di domanda non trasmesso”; - della determinazione n. 1596 prot. 18697 del 3 agosto 2022 di inammissibilità dell'istanza di ammissione ai contributi economici di cui all'art. 56, l.r. 1/1990, a firma del Direttore del Servizio; - della comunicazione dell'esclusione della domanda di finanziamento della ricorrente pervenuta in data 8 agosto 2022, con protocollo n. 19031; - della determinazione n. 1614 prot. n. 18896 del 5 agosto 2022 del Direttore del Servizio dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, avente ad oggetto la graduatoria definitiva, pubblicata dall'Assessorato in data 5 agosto 2022, nella parte in cui viene esclusa la ricorrente, e del relativo allegato A1 nella parte in cui risulta non ammessa; - della nota prot. 15322 dell’8 luglio 2022 avente ad oggetto comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/1990; “ove necessario”: - dell'avviso pubblico del 4 aprile 2022 recante apertura termini domande di contributo, ove letto ed interpretato nel senso di non consentire l'integrazione mediante soccorso istruttorio; - della determinazione n. 663 prot. 7731 del 31 marzo 2022, ove letto ed interpretato nel senso di non consentire l'integrazione mediante soccorso istruttorio; - del decreto n. 5 prot. n. 7838 del 1° aprile 2022, ove letto ed interpretato nel senso di non consentire l'integrazione mediante soccorso istruttorio; - dell'allegato alla delibera della giunta regionale n. 2/11 del 16 gennaio 2018, avente ad oggetto “Interventi per attività teatrali e musicali”, ove letto ed interpretato nel senso di non consentire l'integrazione mediante soccorso istruttorio; - della deliberazione della giunta regionale n. 2/11 del 16 gennaio 2018 avente ad oggetto “Interventi per attività teatrali e musicali. Modifica criteri applicativi”, ove letto ed interpretato nel senso di non consentire l'integrazione mediante soccorso istruttorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali di esclusione e di inammissibilità della domanda di contributo per la causale "Modulo di domanda non trasmesso", nonché la graduatoria definitiva e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui la Regione autonoma della Sardegna aveva dichiarato non ammessa e successivamente inammissibile la domanda di contributo economico prevista dall’art. 56 della l.r. 1/1990, motivando l’esclusione con il mancato invio del modulo di domanda. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, la graduatoria definitiva e, ove necessario, l’avviso pubblico, le determinazioni, il decreto e gli atti regionali recanti i criteri applicativi, nella parte in cui fossero interpretati come ostativi all’integrazione documentale mediante soccorso istruttorio. Dal testo della sentenza non emergono ulteriori specifici motivi, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La ricorrente, con nota depositata il 2 dicembre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio a causa del considerevole lasso di tempo trascorso. La Regione, all’udienza del 22 gennaio 2026, ha concordato sulla sopravvenuta carenza di interesse, rimettendosi al Collegio quanto alle spese. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative all’esclusione, all’inammissibilità della domanda, al soccorso istruttorio o alla legittimità degli atti impugnati. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel contesto della definizione del giudizio, senza una specifica interpretazione ulteriore nel testo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata con riferimento all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata in relazione alla comunicazione di preavviso di rigetto impugnata; la sentenza non ne esamina il contenuto o la legittimità.
art. 56 l.r. 1/1990
La disposizione è indicata quale fonte dei contributi economici oggetto della domanda della ricorrente; il giudice non ne esamina l’applicazione sostanziale.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, per il considerevole lasso di tempo trascorso, di non avere più interesse alla decisione e l’amministrazione concorda sulla sopravvenuta carenza di interesse, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame delle censure di merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere definita con compensazione delle spese quando la complessità della vicenda giustifica la deroga alla regola della soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 170/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →