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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9921/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna per estorsione pluriaggravata. I motivi principali: 1) violazione delle norme sull'inutilizzabilità/valutazione delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari e presunta comparazione illegittima con dichiarazioni dibattimentali (art. 606 c.p.p., lett. c)); 2) vizio di motivazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali con contestazione della qualificazione della condotta come estorsione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)); 3) censura sul trattamento sanzionatorio e invocazione della diminuente per lieve entità in ragione della recente sentenza della Corte costituzionale n.120/2023 nonché richiesta di applicazione dell'art.131-bis c.p.p. (non punibilità).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati la maggior parte dei motivi di ricorso, confermando la ricostruzione di fatto che ha ritenuto la condotta dell'imputato idonea, nel contesto oggettivo e in relazione alla vulnerabilità della vittima anziana, a integrare l'elemento della minaccia tipico dell'estorsione. Tuttavia, ha accolto parzialmente il ricorso in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio: dopo la sentenza della Corte costituzionale n.120/2023, la diminuente del fatto di lieve entità prevista dall'art.311 c.p. può essere applicata anche al reato di estorsione. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla riconosciuta attenuante del fatto di lieve entità e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c), e)

    Norma che disciplina le ragioni di impugnazione in Cassazione. Usata per inquadrare le censure mosse dal ricorrente (vizi di motivazione, inosservanza di norme processuali, mancanza/illogicità della motivazione). La Corte ricorda i limiti di sindacato del giudice di legittimità (solo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti essenziali).

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Consente la valutazione comparativa tra dichiarazioni rese in indagine e quelle rese in dibattimento ai fini della credibilità del testimone; la Cassazione ha ritenuto legittima la comparazione operata dal giudice di merito.

  • art. 629 cod. pen.

    Disposizione che disciplina il reato di estorsione. La Corte costituzionale, con sentenza n.120/2023, ha dichiarato l'illegittimità nella parte che non prevedeva una diminuzione della pena fino a un terzo quando il fatto risulta di lieve entità; ciò ha reso applicabile la diminuente del fatto di lieve entità anche per l'estorsione.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 120/2023

    decisa 24/05/2023, depositata 15/06/2023

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di art.629 nella parte che non prevedeva la possibilità di diminuire la pena fino a un terzo quando il fatto è di lieve entità; ha introdotto una 'valvola di proporzionalità' consentendo la valutazione della lieve entità anche per estorsione.

  • art. 311 cod. pen.

    Testo di riferimento per la nozione di fatto di lieve entità (natura, specie, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, particolare tenuità del danno o del pericolo); la giurisprudenza indica criteri (estemporaneità, modestia dell'offesa, esiguità della somma, assenza di profili organizzativi).

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa; la Corte ha ritenuto che non è applicabile all'estorsione, che è espressamente esclusa dall'art.131-bis comma 3 n.3, e quindi non può essere invocata per questo reato.

  • artt. 192 comma 2, 530 comma 2, 533 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente in tema di valutazione e utilizzazione delle prove e motivazione; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate alla luce dei limiti di sindacato di legittimità.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Richiamato come circostanza aggravante relativa al luogo (reato commesso in uno dei luoghi di cui all'art.624-bis); indicato nel motivo di gravità dell'aggravazione, valorizzato nei calcoli del giudice di merito.

  • art. 62 n.4) cod. pen.

    Aggravante prevista per specifiche condizioni; citata dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena, ma la Cassazione non ha ritenuto fondate le contestazioni su applicazione o esclusione.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione sindaca limitatamente su vizi di motivazione che siano di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti essenziali: critiche sulla valutazione della prova che non raggiungono tale soglia sono inammissibili.
  • Le dichiarazioni rese in indagine preliminare possono essere confrontate legittimamente con quelle rese in dibattimento ai sensi dell'art.500 c.p.p. per valutare la credibilità del testimone, specialmente se in dibattimento non sono state contestate le precedenti dichiarazioni.
  • Per il delitto di estorsione la minaccia può essere implicita, velata o indiretta: la valutazione della sua idoneità a coartare la volontà della vittima si svolge in concreto, considerando la vulnerabilità della persona offesa, le circostanze ambientali e il comportamento complessivo dell'agente.
  • La causa di non punibilità dell'art.131-bis non è applicabile all'estorsione quando la norma stessa la esclude espressamente; non sempre quindi la tenuità dell'offesa consente di escludere la punibilità per reati con limiti soglia normativamente previsti.
  • Dopo una dichiarazione di illegittimità costituzionale incidente sulla determinazione della pena, la Cassazione può annullare e rinviare la questione del trattamento sanzionatorio al giudice di merito per nuova determinazione, anche se la condanna sostanziale resta confermata.
  • In casi di contestazione sulla qualificazione giuridica della condotta (es. estorsione vs violazione di domicilio) il quid probandi risiede nella valutazione delle circostanze di fatto e della loro capacità di indurre timore nella vittima: richieste alternative di qualificazione possono essere respinte se il giudice di merito ha argomentato in modo coerente la sussistenza dell'elemento oggettivo della minaccia.

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