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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25808/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento di euro 551,88 emessa per una quota consortile dell’anno 2013 relativa a un consorzio stradale obbligatorio. Dopo un primo rinvio della Cassazione per omessa pronuncia sulla doglianza concernente la mancata prova dell’approvazione del ruolo da parte del Comune sulla base del piano di ripartizione, la Corte territoriale aveva accolto l’appello dei contribuenti ritenendo, in sintesi, che: i ruoli dovessero essere emessi dal Comune e non dal consorzio; che il piano di ripartizione dovesse essere approvato annualmente; che mancasse prova della pubblicazione dei ruoli e dell’approvazione/pubblicazione del bilancio; e che il solo titolare dell’esazione fosse il Comune, eventualmente con affidamento a terzi della riscossione. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, poi trattati unitariamente i primi due: 1) violazione dell’art. 7 d.lgs. lgt. n. 1446/1918 per avere la CTR attribuito al Comune, e non al consorzio, il potere di emettere i ruoli, confondendo il ruolo impositivo con quello di esattore; 2) violazione dell’art. 12 preleggi nell’interpretazione dell’art. 7 cit., per avere la CTR ritenuto necessario un rinnovo annuale del piano di ripartizione, pur non essendo previsto dalla legge e valendo, secondo il ricorrente, il piano approvato nel 1976 fino a modifiche successive. I resistenti hanno eccepito anche giudicato e, in memoria, questioni relative all’affidamento all’agente della riscossione, ma la Corte le ha ritenute non decisive o nuove.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del consorzio. Ha ritenuto fondati i primi due motivi, interpretando l’art. 7 d.lgs. lgt. n. 1446/1918 nel senso che il potere impositivo e la formazione dei ruoli spettano al consorzio, mentre al Comune compete l’approvazione del piano di ripartizione da parte del consiglio comunale; l’esazione è poi svolta dall’esattore comunale o dai soggetti abilitati. La Corte ha inoltre escluso che il piano debba essere approvato annualmente in assenza di modifiche, considerandolo sufficiente se approvato in sede di costituzione del consorzio. Ha infine escluso rilievo al preteso giudicato richiamato dai resistenti, chiarendo che le decisioni favorevoli ad altri contribuenti non hanno efficacia vincolante, e ha qualificato come nuova la questione del legittimo affidamento verso l’agente della riscossione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stata la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel precedente rinvio per omessa pronuncia sul motivo relativo alla prova dell’approvazione del ruolo; la Corte di legittimità aveva ravvisato in tale omissione una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 7 d.lgs. lgt. 1 settembre 1918, n. 1446

    la Corte lo interpreta nel senso che i contributi degli utenti sono riscossi mediante ruoli compilati dal consorzio in base al piano di ripartizione approvato dal consiglio comunale; il Comune approva il piano, ma non è titolare del potere impositivo né della formazione dei ruoli.

  • art. 2, terzo comma, d.lgs. lgt. 1 settembre 1918, n. 1446

    attribuisce al consiglio comunale l’approvazione della costituzione del consorzio, dell’elenco degli utenti e del piano di ripartizione della spesa.

  • art. 1, primo comma, d.lgs. lgt. 1 settembre 1918, n. 1446

    richiamato per definire la facoltà degli utenti delle strade vicinali di costituirsi in consorzio per manutenzione, sistemazione o ricostruzione.

  • art. 14 l. n. 126/1958

    richiamato per ribadire l’obbligatorietà della costituzione dei consorzi previsti dal d.lgs. lgt. n. 1446/1918 per le strade vicinali di uso pubblico.

  • art. 12 preleggi

    invocato come parametro ermeneutico; la Corte esclude la necessità di un rinnovo annuale del piano di ripartizione non previsto dalla legge.

  • art. 52 d.lgs. n. 446/1997

    citato per indicare che l’attività di riscossione può essere affidata a soggetti abilitati, in luogo dell’esattore comunale tradizionale.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per escludere che la giurisprudenza resa in controversie altrui possa spiegare efficacia di giudicato nel presente giudizio.

  • art. 1, comma 3, l. n. 196/2009

    menzionato nella deduzione nuova dei resistenti sull’inserimento del consorzio nell’elenco delle pubbliche amministrazioni, ma senza che la Corte vi attribuisca rilievo decisivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dai resistenti nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Nella disciplina dei consorzi stradali obbligatori per le strade vicinali, il potere di accertare e porre in riscossione i contributi consortili spetta al consorzio quale ente titolare della pretesa, mentre al Comune compete l’approvazione del piano di ripartizione quale atto presupposto.
  • La formazione dei ruoli di riscossione va ricondotta all’ente impositore e non può essere confusa con la distinta funzione dell’esattore, cui spetta solo l’attività materiale di riscossione o, oggi, quella affidata ai soggetti abilitati.
  • Il piano di ripartizione approvato in sede di costituzione del consorzio conserva efficacia finché non intervengano modifiche; non esiste un obbligo generale di rinnovo annuale in assenza di variazioni normative o fattuali.
  • Le pronunce rese in altri giudizi su questioni analoghe non hanno efficacia di giudicato in controversie diverse, poiché l’interpretazione giuridica del giudice non è vincolante come precedente in un ordinamento privo di stare decisis.
  • Questioni nuove, non trattate nei gradi di merito né nella sentenza impugnata, non possono essere introdotte utilmente per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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