Sentenza del 16/12/2015 n. 1378 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta valore aggiunto - Obblighi dei contribuenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa garanzia fideiussoria non è necessaria quando la società controllante possiede i requisiti di affidabilità e solvibilità richiesti dall'art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972. È sufficiente che la controllante rilasci un'idonea e tempestiva autocertificazione e la porti a conoscenza dell'Ufficio competente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'obbligo della società controllante che ha optato per la liquidazione IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972 di prestare una garanzia fideiussoria a tutela del credito IVA utilizzato in compensazione. È stato valutato se, in presenza dei requisiti di affidabilità e solvibilità previsti dall'art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972, la garanzia possa essere sostituita da un'autocertificazione.
Norme richiamate
Art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
liquidazione IVA di Gruppo
La norma disciplina l'opzione per la liquidazione IVA di gruppo e individua il ruolo della società controllante, alla quale fanno capo gli adempimenti connessi alla liquidazione complessiva.
Art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
requisiti di affidabilità e solvibilità
La norma consente di evitare la prestazione della garanzia quando il contribuente dimostra di possedere specifici requisiti di affidabilità e solvibilità, anche mediante un'idonea autocertificazione nei casi previsti.
Massime di principio
- Nella liquidazione IVA di gruppo, la società controllante non deve prestare automaticamente una garanzia fideiussoria per il credito IVA compensato: occorre verificare preliminarmente il possesso dei requisiti di affidabilità e solvibilità previsti dall'art. 38-bis.
- Quando tali requisiti risultano soddisfatti, l'autocertificazione può sostituire la garanzia, purché sia idonea, tempestiva e comunicata all'Ufficio competente.
- La documentazione sostitutiva deve essere predisposta e trasmessa con particolare attenzione ai termini e alle formalità richieste, poiché un'autocertificazione tardiva o incompleta potrebbe non produrre l'effetto di esonerare dalla garanzia.
- L'esonero riguarda la garanzia fideiussoria e non elimina gli altri obblighi fiscali, contabili e documentali connessi alla liquidazione IVA di gruppo.
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