Regolamento (UE) 2017/441
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/441 della Commissione, del 13 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio UE nei confronti dell’Iraq previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003. A seguito della decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell’8 marzo 2017, la Commissione sopprime dall’allegato III una voce relativa a una società irachena. Il regolamento ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Modifica puntuale dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 con la soppressione di una voce dall’elenco delle persone/entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche relative all’Iraq.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità degli Stati membri nell’ambito del regime restrittivo dell’UE relativo all’Iraq, limitatamente all’aggiornamento dell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. L’intervento riguarda in particolare la cancellazione di una specifica entità dall’elenco delle persone o entità soggette al congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003. Non introduce un nuovo regime sostanziale, ma aggiorna una lista sanzionatoria esistente; si applica direttamente in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo all’Iraq
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/441 interviene in modo puntuale sul regime di misure restrittive dell’Unione europea nei confronti dell’Iraq. La sua finalità è recepire nell’ordinamento UE l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio deciso in sede ONU, tramite la soppressione di una voce dall’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003.
Contesto normativo e ratio
Il regolamento richiama il regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina talune restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e ha abrogato il precedente regolamento (CE) n. 2465/1996. Il considerando centrale chiarisce che l’allegato III contiene l’elenco degli enti pubblici, delle entità giuridiche, delle agenzie, delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità dell’ex governo iracheno soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003. Poiché l’8 marzo 2017 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha cancellato una voce dall’elenco, la Commissione ha provveduto al corrispondente adeguamento dell’allegato UE.
Contenuto della modifica
La modifica è esclusivamente redazionale e consiste nella soppressione della voce n. 91 dell’allegato III, relativa a:
- NATIONAL CHEMICAL AND PLASTIC COMPANY
- indirizzo: P.O. Box 2302, Alwiya/Baghdad Za'afaraniya, Baghdad, Iraq
Non sono previste nuove misure, deroghe, procedure amministrative o sanzioni ulteriori; il regolamento si limita ad aggiornare il perimetro soggettivo del congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regime originario.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per le autorità e gli operatori interessati.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione della voce n. 91, relativa a "NATIONAL CHEMICAL AND PLASTIC COMPANY", con indirizzo P.O. Box 2302, Alwiya/Baghdad Za'afaraniya, Baghdad, Iraq.
Motivazione della modifica dell’elenco sanzionatorio
Nei considerando si precisa che l’allegato III elenca enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq il 22 maggio 2003. L’8 marzo 2017 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall’elenco, rendendo necessaria l’adeguata modifica del regolamento UE.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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