Regolamento (UE) 2017/442
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/442 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in un allegato, distinto per codice NC e paese terzo di provenienza, in applicazione della disciplina dell'OCM agricola e delle modalità previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione, per il 13 marzo 2017, dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, identificati tramite codice NC e, per ciascun prodotto, tramite codice paese di origine. È rivolto agli operatori che importano tali prodotti e alle autorità doganali competenti a determinare il prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'efficacia è immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/442 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione applicabili ai fini della determinazione del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. L'intervento si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e della disciplina specifica dei prodotti ortofrutticoli freschi prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'OCM unica dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si chiarisce che quest'ultimo regolamento, in attuazione degli esiti dell'Uruguay Round, stabilisce i criteri per determinare i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A.
Oggetto dell'intervento
L'articolo 1 rinvia all'allegato del regolamento, che contiene i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg. I valori sono differenziati per codice NC del prodotto e per origine geografica o paese terzo. L'allegato include, tra gli altri, codici relativi a pomodori, cetrioli, agrumi, uva da tavola e mele/ pere, con valori diversi a seconda del paese di provenienza; il codice "ZZ" identifica le altre origini.
Modalità di applicazione
Il regolamento non introduce una procedura autonoma, ma aggiorna il parametro economico da utilizzare nel meccanismo di determinazione del prezzo di entrata. Il considerando evidenzia che il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, sicché il presente atto ha natura applicativa e temporale immediata.
Entrata in vigore e portata
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincola integralmente operatori e autorità competenti per le importazioni dei prodotti interessati.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per diversi codici NC di ortofrutticoli e per specifiche origini (ad esempio EG, MA, SN, TN, TR, IL, CL, CN, US, ZA, AR e codice ZZ per altre origini).
Base normativa e criterio di calcolo
Nei considerando si precisa che il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in attuazione dei risultati dell'Uruguay Round, prevede i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, dello stesso regolamento. Il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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