Regolamento (UE) 2017/440
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/440 della Commissione, del 13 marzo 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) e Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, nell'Unione europea, un preparato composto da tre ceppi di Bacillus amyloliquefaciens come additivo per mangimi, classificato tra gli additivi zootecnici e più precisamente tra gli stabilizzatori della flora intestinale. L'autorizzazione riguarda polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole, sulla base della valutazione positiva dell'EFSA circa sicurezza ed efficacia. Il testo fissa inoltre condizioni di impiego, indicazioni in etichetta, compatibilità con alcuni coccidiostatici e misure di gestione del rischio per gli utilizzatori. È previsto che il regolamento sia direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Autorizzazione dell'additivo per mangimi a base di Bacillus amyloliquefaciens (ceppi PTA-6507, NRRL B-50013 e NRRL B-50104) per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell'Unione europea, con riferimento all'immissione sul mercato e all'uso di un additivo zootecnico destinato all'alimentazione animale. L'autorizzazione riguarda i mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole. Si applica alle condizioni tecniche e d'impiego fissate nell'allegato, inclusi requisiti di etichettatura, compatibilità con determinati coccidiostatici e misure di protezione per gli utilizzatori. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Autorizzazione del preparato di Bacillus amyloliquefaciens come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/440 della Commissione autorizza un preparato composto da tre ceppi di Bacillus amyloliquefaciens come additivo per mangimi. L'atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell'EFSA, che ha escluso effetti negativi sulla salute animale, sulla salute umana e sull'ambiente, riconoscendo al contempo un effetto positivo sui parametri produttivi nei polli da ingrasso.
Contesto normativo e motivazione dell'autorizzazione
La Commissione richiama il sistema autorizzatorio del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina motivi e procedure per l'autorizzazione degli additivi per mangimi. La domanda, presentata ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento e corredata della documentazione richiesta, riguarda l'impiego del preparato come additivo zootecnico per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel parere del 24 maggio 2016, ha ritenuto non necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato e ha verificato la metodologia di analisi predisposta dal laboratorio di riferimento.
Oggetto dell'autorizzazione e classificazione funzionale
L'articolo 1 autorizza il preparato indicato nell'allegato quale additivo destinato all'alimentazione animale, collocandolo nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L'autorizzazione è quindi circoscritta a un uso tecnico-zootecnico in mangimistica, subordinato alle condizioni specifiche riportate nell'allegato.
Identificazione del prodotto e caratteristiche tecniche
L'allegato identifica l'additivo con il numero 4b1827 e indica il titolare dell'autorizzazione in Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition. Il prodotto è descritto come preparato di Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50013 e Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104, in forma solida, con una composizione minima di 2,5 × 10^9 UFC/g totali e una concentrazione minima di 8,3 × 10^8 per ciascun ceppo per grammo di additivo. La sostanza attiva consiste in spore vitali dei tre ceppi indicati.
Specie bersaglio e dosaggio minimo
L'autorizzazione si applica ai polli da ingrasso, alle galline ovaiole e alle specie avicole minori da ingrasso e ovaiole. Il tenore minimo previsto è pari a 7,5 × 10^7 CFU/kg di alimento completo per animali, riferito a un tasso di umidità del 12%.
Condizioni d'impiego, etichettatura e compatibilità
L'allegato impone che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela siano indicati la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità del prodotto quando incorporato in pellet. È inoltre stabilito che l'impiego sia compatibile nei mangimi contenenti specifici coccidiostatici autorizzati, tra cui narasina/nicarbazina, maduramicina ammonio, lasalocid A sodico, salinomicina sodica, monensin sodico, cloridrato di robenidina, diclazuril, decochinato, semduramicina sodica e nicarbazina.
Gestione del rischio per gli utilizzatori
Il regolamento contiene una prescrizione espressa di tutela degli operatori del settore dei mangimi. Devono essere adottate procedure operative e misure organizzative idonee a eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele; qualora tali misure non siano sufficienti, l'impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale.
Entrata in vigore ed efficacia negli Stati membri
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell'additivo
L'articolo 1 autorizza il preparato indicato nell'allegato, appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale", quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.
Specie bersaglio e condizioni quantitative
L'allegato limita l'uso ai polli da ingrasso, alle galline ovaiole e alle specie avicole minori da ingrasso e ovaiole. È previsto un tenore minimo pari a 7,5 × 10^7 CFU/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12%.
Composizione, identificazione e metodo di analisi
L'additivo è identificato con il numero 4b1827 ed è composto da Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50013 e Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104. La composizione minima è di 2,5 × 10^9 UFC/g totali, con una concentrazione batterica minima di 8,3 × 10^8 per ciascun ceppo/g di additivo. Il metodo di identificazione prevede l'elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE); il conteggio avviene con metodo di diffusione su piastra dopo trattamento termico, secondo EN 15784.
Obblighi di istruzioni e conservazione
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela devono essere indicati la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità del prodotto quando incorporato in pellet.
Compatibilità con coccidiostatici autorizzati
L'impiego dell'additivo è dichiarato compatibile nei mangimi contenenti narasina/nicarbazina, maduramicina ammonio, lasalocid A sodico, salinomicina sodica, monensin sodico, cloridrato di robenidina, diclazuril, decochinato, semduramicina sodica o nicarbazina.
Tutela della salute degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per prevenire o ridurre i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo in altro modo, l'additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 mar 2017Regolamento (UE) 2017/437
- Regolamento · 13 mar 2017Regolamento (UE) 2017/438
- Regolamento · 13 mar 2017Regolamento (UE) 2017/439
- Regolamento · 13 mar 2017Regolamento (UE) 2017/441
- Regolamento · 13 mar 2017Regolamento (UE) 2017/442
- Regolamento · 13 mar 2017Regolamento (UE) 2017/452
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →