Regolamento (UE) 2017/439
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/439 della Commissione, del 13 marzo 2017, relativo all'autorizzazione del solfato di L-lisina ottenuto da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l'immissione sul mercato e l'uso del solfato di L-lisina ottenuto da Escherichia coli come additivo per mangimi per tutte le specie animali. La Commissione fonda la decisione sulla valutazione favorevole dell'EFSA e sulla verifica delle condizioni di autorizzazione previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L'autorizzazione è soggetta a prescrizioni tecniche e di sicurezza, comprese indicazioni in etichetta, modalità di impiego e misure di protezione per gli utilizzatori. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Autorizzazione del solfato di L-lisina ottenuto da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e agli utilizzatori di additivi per mangimi nell'Unione europea. Riguarda il solfato di L-lisina ottenuto per fermentazione da Escherichia coli CGMCC 3705, classificato come additivo nutrizionale del gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", destinato a tutte le specie animali. L'autorizzazione vale alle condizioni dell'allegato, con applicabilità diretta in tutti gli Stati membri; il periodo di autorizzazione termina il 2 aprile 2027.
Autorizzazione del solfato di L-lisina ottenuto da Escherichia coli come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/439 della Commissione autorizza l'impiego del solfato di L-lisina ottenuto per fermentazione da Escherichia coli CGMCC 3705 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale e recepisce il parere scientifico favorevole dell'EFSA.
Contesto normativo e presupposti dell'autorizzazione
La Commissione ricorda che il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l'autorizzazione preventiva degli additivi per mangimi e disciplina motivi e procedure per il rilascio. La domanda presentata ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento era corredata della documentazione prescritta dall'articolo 7, paragrafo 3.
L'EFSA, nei pareri del 16 giugno 2015 e del 26 gennaio 2017, ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, la sostanza non presenta effetti avversi per la salute umana, animale o per l'ambiente ed è un'efficace fonte di lisina per tutte le specie animali. L'Autorità ha tuttavia osservato che, per risultare pienamente efficace nei ruminanti, il supplemento dovrebbe essere protetto dalla degradazione nel rumine. È stato inoltre affermato che non sono necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
L'autorizzazione riguarda un additivo nutrizionale, classificato nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", destinato a tutte le specie animali. La sostanza autorizzata è il solfato di L-lisina, identificato con il numero 3c323, con caratterizzazione tecnica specifica nell'allegato.
Specifiche tecniche e metodi di analisi
L'allegato descrive l'additivo come granulato con tenore minimo di L-lisina pari al 55%, umidità massima del 4% e contenuto massimo di solfato del 22%. La sostanza attiva è ottenuta per fermentazione da Escherichia coli CGMCC 3705, con formula chimica C12H28N4O4 · H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4 e numero CAS 60343-69-3.
Sono indicati i metodi analitici per:
- la quantificazione della L-lisina nell'additivo per mangimi, mediante cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-UV/FD), secondo EN ISO 17180;
- l'identificazione del solfato nell'additivo, secondo la Farmacopea europea, monografia 20301;
- la quantificazione della L-lisina in mangimi composti e materie prime per mangimi, mediante cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-UV), secondo il regolamento (CE) n. 152/2009.
Condizioni di impiego, etichettatura e misure di sicurezza
Il regolamento stabilisce che il tenore di L-lisina debba essere indicato in ეტichetta sull'additivo. È inoltre previsto che il solfato di L-lisina possa essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.
Per quanto riguarda le condizioni d'uso, è fissato un tenore massimo di 10 000 mg di additivo per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Sul piano della sicurezza degli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi da inalazione derivanti dall'additivo e dalle premiscele. Se tali misure non consentono di eliminare o ridurre i rischi a un livello minimo, l'uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione dell'apparato respiratorio.
Durata, entrata in vigore ed efficacia
Il periodo di autorizzazione è fissato fino al 2 aprile 2027. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell'additivo
La sostanza indicata nell'allegato, appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", è autorizzata come additivo per mangimi per tutte le specie animali alle condizioni stabilite nell'allegato. L'additivo è identificato come solfato di L-lisina, con numero di identificazione 3c323.
Fondamento giuridico e valutazione scientifica
L'autorizzazione è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama i pareri EFSA del 16 giugno 2015 e del 26 gennaio 2017, che concludono per l'assenza di effetti sfavorevoli sulla salute umana, animale e sull'ambiente nelle condizioni d'impiego proposte e per l'efficacia della sostanza come fonte di lisina.
Specifiche della sostanza e metodi di analisi
L'additivo è descritto come granulato con tenore minimo di L-lisina pari al 55%, umidità massima del 4% e solfato massimo del 22%. La sostanza attiva è il solfato di L-lisina ottenuto per fermentazione da Escherichia coli CGMCC 3705; sono indicati formula chimica e numero CAS 60343-69-3. L'allegato prevede metodi analitici per la quantificazione della L-lisina nell'additivo, per l'identificazione del solfato e per la quantificazione della L-lisina nei mangimi composti e nelle materie prime.
Condizioni d'uso ed etichettatura
Il tenore di L-lisina deve essere indicato in ეტichetta sull'additivo. Il solfato di L-lisina può essere immesso sul mercato e utilizzato anche come additivo costituito da un preparato. Per i mangimi destinati alle specie cui si applica l'autorizzazione è previsto un tenore massimo di 10 000 mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Sicurezza per gli utilizzatori
Per evitare i rischi da inalazione per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali misure non bastano a eliminare o ridurre i rischi a un livello minimo, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresa la protezione dell'apparato respiratorio.
Durata dell'autorizzazione
Il periodo di autorizzazione termina il 2 aprile 2027.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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