Regolamento (UE) 2017/438
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/438 della Commissione, del 13 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva abamectina (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica le condizioni di approvazione dell’abamectina nell’elenco delle sostanze attive approvate dell’UE. Sulla base della valutazione scientifica effettuata, consente anche l’uso come nematocida, oltre agli impieghi già autorizzati come insetticida e acaricida, e aggiorna le cautele che gli Stati membri devono osservare in sede di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza. Vengono inoltre confermati e precisati obblighi di attenzione per operatori, consumatori, api e altri organismi non bersaglio, nonché un’ulteriore richiesta di dati di conferma sui residui nell’acqua potabile.
Modifica delle condizioni di approvazione dell’abamectina nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, con estensione degli usi autorizzabili anche al nematocida e aggiornamento delle condizioni tecniche di valutazione.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva abamectina, nell’ambito dell’immissione sul mercato e dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari nell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri competenti a rilasciare le autorizzazioni, il richiedente/produttore della sostanza attiva e, in generale, i prodotti fitosanitari contenenti abamectina. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e si inserisce nell’elenco delle sostanze attive approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Non introduce esclusioni territoriali, ma specifica particolari attenzioni per usi diversi dal trattamento di agrumi, lattuga e pomodori.
Modifica delle condizioni di approvazione dell’abamectina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/438 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per aggiornare le condizioni di approvazione della sostanza attiva abamectina. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari e tiene conto della valutazione scientifica svolta dagli Stati membri e dall’EFSA, nonché delle conclusioni della procedura di riesame.
Contesto procedurale e scientifico
La sostanza abamectina era già approvata nell’Unione per gli impieghi come acaricida e insetticida in quanto iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e poi trasposta nell’elenco delle sostanze attive approvate del regolamento (UE) n. 540/2011. Su richiesta del produttore, Syngenta Crop Protection AG, è stata avviata una procedura per modificare le condizioni di approvazione al fine di consentire anche l’impiego come nematocida. I Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore, hanno esaminato la domanda, richiesto integrazioni, trasmesso un progetto di rapporto di valutazione e un successivo aggiornamento, mentre l’EFSA ha comunicato le proprie conclusioni nel 2016.
Nuovi usi consentiti e condizioni di approvazione
Sulla base dell’esame condotto, la Commissione ha ritenuto che, per almeno un prodotto fitosanitario rappresentativo contenente abamectina, i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti quando il prodotto è impiegato come nematocida. Per effetto della modifica, nella parte A dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, alla riga 210 relativa all’abamectina, è precisato che possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida, acaricida e nematocida.
Obblighi degli Stati membri in sede autorizzativa
Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione, nel valutare le domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti abamectina per usi diversi dal trattamento di agrumi, lattuga e pomodori, ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Devono inoltre garantire che tutte le informazioni e i dati necessari siano disponibili prima del rilascio dell’autorizzazione e applicare i principi uniformi dell’articolo 29, paragrafo 6, tenendo conto della relazione di riesame e dell’addendum aggiornato.
Profili di rischio e misure di mitigazione
Nella valutazione generale le autorità nazionali devono considerare in modo specifico la sicurezza degli operatori, prevedendo l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale nelle condizioni d’impiego. Devono inoltre essere valutati i residui negli alimenti di origine vegetale e l’esposizione alimentare dei consumatori, nonché i rischi per api, artropodi non bersaglio, organismi del suolo, uccelli, mammiferi e organismi acquatici. Ove necessario, il regolamento richiama misure di attenuazione del rischio come zone tampone e periodi di attesa.
Informazioni di conferma sui residui nell’acqua potabile
È previsto un ulteriore obbligo in capo al richiedente: presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare informazioni di conferma sugli effetti dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nell’acqua potabile. Tale documentazione deve essere trasmessa entro due anni dall’adozione di un documento di orientamento specifico sui processi di trattamento dell’acqua e sui residui nelle acque sotterranee e di superficie.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per quanto riguarda la riga 210 relativa all’abamectina, con sostituzione delle disposizioni specifiche applicabili alla sostanza attiva.
Usi autorizzabili della sostanza attiva
Per l’abamectina possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida, acaricida e nematocida. Il regolamento estende quindi gli impieghi consentiti includendo espressamente il nematocida.
Condizioni per autorizzazioni di prodotti fitosanitari
Nel valutare domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti abamectina per usi diversi dal trattamento di agrumi, lattuga e pomodori, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e verificare che tutte le informazioni e i dati necessari siano disponibili prima del rilascio dell’autorizzazione.
Applicazione dei principi uniformi e documentazione tecnica
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto sia delle conclusioni della relazione di riesame sull’abamectina, comprese le appendici I e II nella versione definitiva dell’11 luglio 2008, sia dell’addendum alla relazione di esame, comprese le appendici I e II, pubblicato il 24 gennaio 2017.
Profili di rischio da considerare
Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, imponendo ove necessario adeguati dispositivi di protezione individuale, ai residui negli alimenti di origine vegetale e all’esposizione alimentare dei consumatori, nonché alla protezione di api, artropodi non bersaglio, organismi del suolo, uccelli, mammiferi e organismi acquatici. Se del caso, devono essere applicate misure di attenuazione del rischio come zone tampone e periodi di attesa.
Informazioni di conferma sui processi di trattamento dell’acqua
Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare informazioni di conferma sull’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nell’acqua potabile entro due anni dall’adozione di un documento di orientamento specifico sui processi di trattamento dell’acqua e sui residui nelle acque sotterranee e di superficie.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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