Regolamento (UE) 2017/452
Regolamento (UE) 2017/452 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante divieto temporaneo di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento prende atto dell'esaurimento del contingente di pesca 2017 per uno stock di rana pescatrice assegnato alla Francia e dispone la conseguente chiusura temporanea della pesca. Dal 16 febbraio 2017 le navi francesi non possono più pescare tale stock nelle zone indicate, né conservarlo a bordo, trasbordarlo, trasferirlo o sbarcarlo. Il provvedimento è adottato ai sensi del regolamento sul controllo della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Divieto temporaneo di pesca della rana pescatrice per le navi battenti bandiera francese nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1, a seguito dell'esaurimento del contingente 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia, limitatamente allo stock di rana pescatrice (Lophiidae) indicato in allegato, nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1. L'effetto è circoscritto al contingente di pesca assegnato per il 2017 e decorre dalla data di chiusura indicata nell'allegato, ossia dal 16 febbraio 2017. Non disciplina altri Stati membri né altri stock ittici.
Divieto temporaneo di pesca della rana pescatrice per la Francia
Il regolamento interviene per dare attuazione alla gestione dei contingenti ittici 2017 nell'ambito della politica comune della pesca. Dai dati comunicati alla Commissione risulta infatti che le catture dello stock interessato hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato alla Francia, rendendo necessario un divieto temporaneo di pesca.
Base normativa e presupposto del provvedimento
L'atto è adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce il regime unionale di controllo per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Il considerando richiama inoltre il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, che fissa per il 2017 le possibilità di pesca e i contingenti applicabili.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il provvedimento riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia. L'oggetto del divieto è lo stock ANFO/8C3411 di rana pescatrice (Lophiidae), nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1, come specificato nell'allegato.
Esaurimento del contingente e data di chiusura
L'articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2017 alla Francia per lo stock indicato si considera esaurito dalla data riportata nell'allegato, cioè il 16 febbraio 2017. Tale data costituisce il momento a partire dal quale opera la chiusura della pesca per quello stock.
Divieti operativi imposti alle navi francesi
L'articolo 2 vieta, a decorrere dalla data di chiusura, non solo la pesca dello stock interessato, ma anche una serie di operazioni accessorie relative alle catture già effettuate dopo tale data. In particolare, è vietato:
- conservare a bordo le catture;
- trasferirle;
- trasbordarle;
- sbarcarle.
Entrata in vigore e efficacia nell'ordinamento interno
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Constatazione dell'esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro indicato in allegato, per lo stock ivi indicato, si considera esaurito dalla data stabilita nell'allegato stesso, cioè dal 16 febbraio 2017.
Divieto di pesca e operazioni connesse
Dal 16 febbraio 2017 è vietato alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia svolgere attività di pesca dello stock indicato in allegato nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e contesto
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, nel contesto delle possibilità di pesca fissate per il 2017 dal regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio.
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