Cassazione Civile, Ordinanza n. 23295/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e della relativa accettazione da parte della resistente. Ne ha tratto la conseguenza che, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., il processo di cassazione deve essere dichiarato estinto. Ha inoltre rilevato che, per effetto dell'accettazione della rinuncia, non vi era luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata resa con ordinanza.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia originaria riguardava una domanda di risarcimento del danno proposta da una società nei confronti di un avvocato e dell'amministratore di un condominio, per il contenuto asseritamente diffamatorio di varie lettere, diffide e atti giudiziari inviati nell'ambito di un contenzioso condominiale e immobiliare. La Corte d'appello aveva ritenuto non operante l'esimente dell'art. 598 c.p. per diverse comunicazioni, qualificandone alcune come diffamatorie, e aveva condannato i convenuti al risarcimento. I soccombenti proposero ricorso per cassazione, poi dichiarato inammissibile; contro tale ordinanza fu proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. da uno dei difensori/ricorrenti. In pendenza della decisione sulla revocazione, il ricorrente depositò atto di rinuncia e la resistente accettò la rinuncia.
Norme richiamate
art. 598 c.p.
Richiamato dalla Corte d'appello per escludere l'esimente della scriminante processuale, ritenuta non applicabile alle comunicazioni perché extragiudiziali e non inserite in scritti difensivi.
art. 346 c.p.c.
Richiamato nel ragionamento della Corte d'appello per affermare che la domanda di garanzia non era stata riproposta in appello.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la fissazione della trattazione del ricorso in camera di consiglio e, successivamente, della revocazione.
art. 391-bis c.p.c.
Base normativa del ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di cassazione.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, accettata dalla resistente, comporta l'estinzione del processo di cassazione.
art. 375, n. 3, c.p.c.
Richiamato per affermare che, nei casi di estinzione del processo a seguito di rinuncia intervenuta dopo la fissazione della trattazione, la decisione deve assumere la forma dell'ordinanza.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente effettuata e accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del processo di legittimità ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
- Quando la rinuncia interviene dopo la fissazione della trattazione del ricorso, la declaratoria di estinzione deve essere pronunciata dalla Corte in forma di ordinanza collegiale.
- L'accettazione della rinuncia da parte della controparte esclude la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, salvo diversa regolazione espressamente adottata.
- Nel giudizio di revocazione avverso provvedimenti della Corte di cassazione, l'intervenuta rinuncia al ricorso è idonea a rendere improseguibile la decisione sul merito del rimedio straordinario.
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