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Risoluzione

Risoluzione n. 82 del 23/09/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce i codici tributo 6903 e 6904 per la compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese costruttrici o importatrici che rimborsano ai venditori il contributo ECO-BONUS su veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 e di categoria L1e-L7e elettrici o ibridi. Indica anche le modalità di compilazione dell’F24 e il termine iniziale di utilizzo dei crediti, oltre ai limiti e alle informazioni trasmesse dal Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle entrate.

Istituzione dei codici tributo 6903 e 6904 per crediti d’imposta ECO-BONUS veicoli

Istituzione dei codici tributo per l’ECO-BONUS veicoli

La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta collegati ai contributi previsti dalla legge n. 145/2018 per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica a basse emissioni. I crediti spettano alle imprese costruttrici o importatrici che rimborsano al venditore l’importo del contributo riconosciuto all’acquirente.

Quadro normativo di riferimento

Per i veicoli di categoria M1, l’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 riconosce un contributo ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli nuovi di fabbrica dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, alle condizioni stabilite dalla norma.

Per i veicoli elettrici o ibridi delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, l’articolo 1, comma 1057, della medesima legge, come sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede un contributo per gli acquisti, anche in locazione finanziaria, e le immatricolazioni in Italia nell’anno 2019. Le disposizioni applicative sono state dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, di concerto con i Ministri competenti.

Meccanismo del contributo e del credito d’imposta

In entrambi i casi il contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo come credito d’imposta.

Per i veicoli di categoria M1 il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24 trasmesso solo con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Per i veicoli delle categorie L1e-L7e il credito d’imposta è utilizzato in compensazione con le stesse modalità previste dall’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 e con invio del modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 4, del decreto 20 marzo 2019.

Codici tributo istituiti

La risoluzione istituisce i seguenti codici tributo:

  • 6903: "ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018".
  • 6904: "ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018".

Modalità di compilazione del modello F24

Entrambi i codici tributo vanno indicati nella sezione "Erario" del modello F24:

  • nella colonna "importi a credito compensati" quando il credito è utilizzato in compensazione;
  • nella colonna "importi a debito versati" nei casi in cui occorra procedere al riversamento del credito.

Nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato "AAAA".

Termini di utilizzo, limiti e controlli

I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione:

  • nei limiti dell’importo spettante;
  • a pena di scarto del modello F24, se eccedono il limite;
  • successivamente all’avvenuto rimborso del contributo al venditore;
  • a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo.

Il Ministero dello sviluppo economico trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati delle imprese costruttrici o importatrici beneficiarie del credito d’imposta, sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente.

Le imprese possono consultare i crediti d’imposta utilizzabili in compensazione accedendo al cassetto fiscale tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

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